Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 553.

Provvedimento collegato alla legge finanziaria per gli anni 2003 - 2004 - 2005 (Articolo 9 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7)



La legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, "Ordinamento contabile della Regione Piemonte", prevede all'articolo 8 la legge finanziaria che, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di programmazione finanziaria ed in connessione con lo sviluppo delle risorse finanziarie regionali, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale e al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale. Per l'anno 2003 la legge finanziaria e' la Legge regionale n. 2 del 4 marzo 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 6 marzo 2003.
L'articolo nove della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, stabilisce che entro il 30 novembre, la Giunta puo' presentare al Consiglio, per l'approvazione, uno o piu' progetti di legge collegati alla manovra finanziaria annuale avente riflessi sul bilancio, e contenenti disposizioni non prevedibili nella legge finanziaria.
Il presente provvedimento ha la finalita' di raccordare, dal punto di vista finanziario, le risultanze dell'assestamento per l'anno in corso con i momenti fondamentali della gestione.
In particolare ed in considerazione degli andamenti di spesa che si registrano nel bilancio regionale appare opportuno ridurre gli stanziamenti proposti dal bilancio di previsione e dalla legge finanziaria nel titolo secondo della spesa (gli investimenti) slittando circa 211 milioni di euro in larga parte all'anno 2004 e in parte all'anno 2003. Tali slittamenti, che riguardano risorse regionali, consentono una riduzione di pari importo sugli stanziamenti dell'entrate iscritti al titolo quinto che riguardano le entrate derivanti da mutui, prestiti o da altre operazioni creditizie. Queste riduzioni consentono di contenere l'esigenza di finanziamento dei capitoli relativi all'ammortamento dei mutui per gli anni successivi, le cui risorse, di conseguenza, potranno essere utilizzate nella preparazione del bilancio 2004 2005 o nella relativa legge finanziaria.
Il presente provvedimento inoltre propone una piccola serie di altre operazioni:
a) lo spostamento all'unita' previsionale di base della direzione lavoro del "Fondo speciale per i settori industriali in crisi", aperto con l'articolo sei della legge regionale finanziaria per l'anno 2003 e che stabilisce che per far fronte alle conseguenze sociali della crisi che in Piemonte investe importanti settori industriali e' istituito un Fondo speciale di euro 4.000.000,00 per l'anno 2003;
b) Il finanziamento delle iniziative di manutenzione e gestione dei programmi e delle procedure informatiche di cui e' dotata la Regione;
c) Il finanziamento di spese relative a canoni condominiali ed altre spese connesse ad immobili utilizzati dall'amministrazione regionale;
d) La correzione nella attribuzione di capitoli ad alcune unita' previsionali di base (Allegato C).