Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 552.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003



La legge d'assestamento al bilancio di previsione ha come scopo principale quello di rettificare i dati dei residui attivi e passivi che, determinati in modo certo dal conto consuntivo, modificano l'equilibrio contabile del bilancio proposto con il bilancio di previsione. La proposta d'assestamento si basa quindi su due documenti di partenza:
- il rendiconto della Regione per l'anno 2002; con le sue determinazioni sui risultati della gestione dell'Ente;
- il bilancio di previsione per il 2003; con l'equilibrio contabile proposto ad inizio anno modificato dai risultati del primo documento.
Il principale dato del rendiconto 2002 e' l'ammontare dell'avanzo finanziario determinato da rendiconto in euro 270.640.055,19 anziche' euro 315.450.144.,72 come riportato dal bilancio di previsione. Occorre quindi ridurre l'avanzo di euro 44.810.089,53. Per riottenere l'equilibrio contabile occorre quindi modificare di pari importo la parte delle uscite del bilancio regionale. L'avanzo finanzia in modo prioritario i capitoli sui quali sono riportate economie provenienti da trasferimenti dallo Stato o dall'Unione Europea che nel bilancio vengono inizialmente iscritte in un fondo di riserva e successivamente trasferite nei capitoli effettivi. L'ammontare delle economie da trasferimenti vincolati provenienti dall'anno 2002 e precedenti e' pari alla somma del fondo di riserva nei tre anni previsti dal bilancio pluriennale (euro 2.020.440.057,33), l'iscrizione relativa all'anno 2003 era inizialmente di un importo pari all'avanzo d'amministrazione, ora ridotta a circa 117 milioni di euro a seguito delle deliberazioni di storno di tali risorse sui capitoli effettivi del bilancio regionale. Si e' preferito pertanto coprire la differenza tra entrate e spese con riduzioni effettuate sugli accantonamenti per l'ammortamento di mutui, da contrarre a pareggio del bilancio, autorizzati per l'anno in corso.
Dopo l'avanzo nel titolo I. del bilancio della Regione sono iscritte le seguenti voci d'entrata:
a) imposta regionale sulle concessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indisponibile, tale imposta e' stata istituita dall'articolo 2 della legge 281/70, s'applica sulle concessioni ad eccezione delle acque pubbliche, il gettito e' molto limitato, circa 25.000 euro e non subisce variazioni in assestamento;
b) tassa sulle concessioni regionali: vanno, in particolare, segnalate le tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia e quelle relative alla raccolta dei tartufi che sono finalizzate alle rispettive materie; anche queste entrate non subiscono variazioni in assestamento;
c) gettito d'imposta erariale sul reddito dei fabbricati e dei terreni in relazione agli immobili del proprio territorio. Questo gettito fu sostituito da un'aliquota dell' ILOR a sua volta sostituita da somme fisse con maggiorazioni percentuali annue ormai del tutto inconsistenti e che riguardano comunque quote di anni pregressi;
d) tassa regionale di circolazione, e' stata istituita come partecipazione della Regione alla tassa di circolazione erariale, e' diventata dal 1993 un tributo proprio della Regione (Legge 421/1992), viene mantenuto l'importo del bilancio di previsione pari ad euro 382.178.105;
e) Irap che ha visto un incremento legato al finanziamento del settore sanitario (decreto legislativo 446/97) di circa 76.733.401,00;
f) Addizionale d'imposta sulle persone fisiche (articolo 3, comma 143 della legge 662/96 ed articolo 50 del decreto legislativo 446/97), le previsioni dello stanziamento di questa imposta sono state diminuite di circa 29 milioni di euro per allineare, le previsioni del bilancio della regione Piemonte alle ipotesi di suddivisione del ministero dell'economia e finanze;
g) Compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (decreto legislativo 56/2000, il c.d. "federalismo fiscale"), su questa entrata pesa ancora la non applicazione per l'anno in corso: la legge prevede l'applicazione di una formula i cui risultati sono stati contestati nella conferenza dei Presidenti delle Regioni. Attualmente e per considerazioni analoghe ai punti precedenti l'imposta e' stata diminuita di 33.163.167,30 euro;
h) Partecipazione regionale al gettito dell'accisa sulla benzina - legge 549/95. Quest'entrata ha sostituito una serie d'entrate regionali; tra queste quelle "storiche": fondo comune; fondo di sviluppo; fondo disavanzo trasporti; finanziamenti a sostegno del reddito e dell'occupazione in agricoltura, lo stanziamento rimane uguale a quello del bilancio di previsione pari a 294.380.432,00 euro;
Nel titolo II del bilancio della Regione sono iscritte le somme provenienti da trasferimenti dal bilancio dello Stato ed entrate U.E. .
Questi tipi d'entrata hanno un vincolo di destinazione preciso, e che va rispettato nel tempo.
I trasferimenti della Comunita' tendono ad assumere valori interessanti a partire dall'anno 1991, in concomitanza all'approvazione dei regolamenti 2052, ma gli aumenti significativi sono dovuti alle iscrizioni del regolamento 2081/93 e 1260/99.
Le altre operazioni proposte con l'assestamento riguardano sostanzialmente l'adeguamento delle iscrizioni relative agli stanziamenti delle unita' revisionali di base che consentono il pagamento delle rate interesse e capitale su mutui contratti a pareggio del bilancio in anni precedenti e le modifiche relative alle annualita' pregresse.