Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 534.

Livelli di assistenza ed erogazione di sussidi alle persone affette dal morbo di Hansen



Premessa
Il quadro normativo in cui il provvedimento in questione si inserisce e' profondamente influenzato dalla vigente normativa nazionale e consente alla Regione di intervenire per apprestare correttivi in senso migliorativo della condizione del malato che necessiti di assistenza in ragione della presenza di una grave patologia.
Linee guida del provvedimento
Le linee di intervento che la legge intende percorrere sono due, e corrispondono, da un aparte, alla determinazione dei livelli di assistenza assicurati dal Servizio Sanitario Regionale e all'affermazione della loro completa gratuita', dall'altra parte, all'innalzamento della soglia di reddito al disotto della quale viene erogato il sussidio previsto dalla normativa.
Quadro normativo vigente e ambito di possibile intervento della legislazione regionale.
Nella normativa primaria statale, i sussidi a favore dei pazienti hanseniani e i livelli di reddito entro i quali essi sono erogati sono originariamente previsti dalla legge 31 marzo 1980, n. 126, sono stati aggiornati con legge 27 ottobre 1993, n. 433 e poi con decreto del Ministro della Sanita' 14 marzo 2001, emanato in base alla previsione della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
I livelli essenziali di assistenza ai malati del morbo di Hansen sono invece determinati con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 29 novembre 2001.
Lo spazio normativo di cui la Regione dispone per poter porre proprie norme in materia appare determinato senza dubbi, in primo luogo, dal dettato costituzionale del novellato titolo V della parte seconda della carta fondamentale.
L'art. 117 comma 2 lett. m) della Costituzione, infatti, prevede la potesta' legislativa dello Stato nella determinazione dei livelli essenziali di diritti civili e sociali che debbono essere garantiti sul territorio nazionale, mentre e' prevista la concorrente competenza legislativa della Regione in materia sanitaria.
Inoltre, dalla struttura e dal dettato del titolo quarto, capo secondo del d. lgs. 112/1998 emerge come non sia riservato allo Stato (e quindi sia conferito alla Regione) il compito di determinare nel dettagli la prestazioni rese in materia di sanita'.
Ragioni fattuali per la creazione di un nuovo strumento normativo regionale.
In questo quadro di ripartizione di attribuzioni e competenze, si inserisce il provvedimento in esame, il quale mira a garantire un elevato livello di assistenza e tutela ad opera della Regione, a favore dei soggetti colpiti da una malattia particolarmente invalidante e soprattutto percepita con grande allarme e dal punto di vista umano e sociale, per gli effetti devastanti che puo' avere sul corpo di chi ne e' affetto e forse anche per la scarsa cultura e preparazione a riguardo, certamente dovute alla estrema rarita' dei casi che si presentano.
Inserimento del nuovo provvedimento nei meccanismi assistenziali esistenti.
Nell'assetto concreto della legislazione vigente, l'attuale sistema di assistenza ed erogazione dei sussidi e' strutturato in modo da prevedere un sussidio giornaliero di euro 23,24 a favore del malato, maggiorato di circa il 20% per il malato che fruisca dell'assistenza domiciliare e di un piccolo contributo per i familiari conviventi e a carico.
Il reddito massimo che il malato deve assommare per avere diritto all'erogazione e' attualmente di lire 18.400.000 (euro 9.503): il sussidio e' erogato nella misura necessaria a raggiungere questo livello di reddito.
Dal punto di vista del merito legislativo, l'estrema rarita' dei casi che ricorrono e l'allarme che essi suscitano, oltre alle conseguenze per chi e' colpito, inducono a ritenere che la Regione possa opportunamente riproporre, a livello di normativa di dettaglio e non di principio, i parametri di assistenza e cura che la normativa nazionale pone, avendo cura di utilizzare previsioni formulate con ampiezza e comprensivita', in modo da assicurare larga tutela ed evitando il crearsi di "zone d'ombra" nei rapporti tra normativa e casi concreti, quali quelli segnalati da almeno una ASL piemontese.
I criteri minimali di assistenza, posti dalla normativa nazionale e ripresi con ampiezza nel dettato normativo in esame appaiono completi e accurati, e la loro riproposizione in sede di legislazione regionale pone il malato al riparo da eventuali, possibili, restringimenti di tutela minimale decisi dallo Stato.
L'innalzamento del reddito-soglia, al disotto del quale deve essere corrisposto il sussidio, alla cui erogazione, nella misura non coperta dallo Stato, provvede la Regione, e' atto di ragionevolezza in considerazione della bassissima soglia al disopra della quale il beneficio e' escluso, e si limita a tenere nel debito conto le esigenze sociali odierne.
Riprendendo l'impostazione della normativa statale di base in materia, per altro, ai fini della determinazione del reddito, non si tiene conto dell'eventuale sussidio integrativo erogato a favore di familiari del malato.

Relazione tecnica

- Generalita'
La proposta di legge in oggetto prevede l'erogazione di sussidi alle persone affette dal morbo di Hansen per le prestazioni sanitarie non garantite dal sistema sanitario nazionale nonche' i rimborsi delle spese di viaggio per il raggiungimento delle sedi di cura extraregione. Criteri e modalita' di erogazione del sussidio sono disciplinati all'articolo 3 della proposta di legge. I riferimenti normativi nazionali in merito all'erogazione dei sussidi a favore dei pazienti hanseniani sono rinvenibili nella legge 126 del 1980, nella legge 433 del 1993 e nel decreto del Ministro della Sanita' del 14 marzo 2001. I destinatari che beneficiano dei contributi sono individuati all'art. 1, comma 2 della proposta di legge. Nella relazione di accompagnamento della proposta di legge sono spiegate le ragioni fattuali che hanno portato alla presentazione di questa nuovo strumento normativo a livello regionale. In particolare, nella relazione alla proposta di legge si fa riferimento alle motivazioni intrinseche del problema: l'analisi sul territorio regionale dei casi di malattia accertati e alle implicazioni derivanti dai livelli minimi reddituali di assistenza: l'esame dell'attuale sistema di assistenza.

- Riferimento al bilancio annuale
La quantificazione della spesa prevista per l'anno 2003 ammonta a euro 1.500.000,00. Trattasi di spesa corrente. In particolare si istituiscono a carico del bilancio regionale per l'anno 2003 nell' UPB 28011 (Programmazione sanitaria Programmazione sanitaria Tit. I spese correnti) appositi contributi ai pazienti hanseniani per le prestazioni sanitarie non garantite dal sistema sanitario nazionale compresi i rimborsi delle spese di viaggio per il raggiungimento delle sedi di cura extraregione, qualora se ne ravvisino le motivazioni. La copertura finanziaria e' individuabile nel fondo speciale "occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese correnti" collocato nella UPB n. 09011 (Bilanci e Finanze-Bilanci Tit. I - spese correnti) (1). Tale fondo al momento presenta la necessaria disponibilita', in quanto attualmente nel DDL 469 (Bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005), tale fondo ha stanziamento complessivo pari a 5.000.000,00.Si fa presente che il DDL 469 e' al momento in discussione presso la Commissione bilancio. Il presente provvedimento costituisce integrazione dell'elenco n. 3 allegato al bilancio 2003 per i provvedimenti legislativi in corso recanti spese correnti ove viene aggiunta la voce "Livelli di assistenza ed erogazione di sussidi alle persone affette dal morbo di Hansen".

- Riferimento al bilancio pluriennale
La spesa per gli anni 2004 e 2005 trova copertura nel bilancio pluriennale 2003-2005 nelle dotazioni finanziarie dell' UPB 09011 (1).

(1) DDL 469 (Bilancio 2003)
UPB 09011
Competenza 2003
352.852.987,47
(2) DDL 469 (Bilancio pluriennale 2003-2005)
UPB 09011
Competenza 2004 Competenza 2005
925.204.203,61 819.478.334,00.