Relazione alla Proposta di legge regionale n. 487.
Integrazioni alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 come modificata dalla legge regionale 13 ottobre 1999, n. 26 e dalla Legge regionale 7 aprile 2000, n. 41
La legge del 7 giugno 20002, n. 150 "Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" prevede all'articolo 7, comma 1, che l'organo di vertice dell'amministrazione pubblica possa essere coadiuvato da un "Portavoce" con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Tale figura puo' essere individuata in un dipendente dell'amministrazione regionale o anche in un esterno.
Il secondo comma si limita a prevedere che al portavoce debba essere attribuita una indennita' determinata dall'organo si vertice nell'ambito delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio, non viene invece disciplinato lo "status" del dipendente al quale e' conferito l'incarico.
Affinche' l'articolo 7 possa trovare piena applicazione, e' necessaria una disposizione di attuazione con la quale si disciplini la posizione giuridica del dipendente regionale al quale viene conferito questa funzione.
In tal senso la presente proposta di legge interviene sulla materia e aggiunge un comma 4 bis all'articolo 1 della legge 1 dicembre 1998, n. 39 come modificata dalla legge regionale 13 ottobre 1999, n. 26 e dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 41.
Si prevede cosi' che il dipendente regionale, al quale e' conferito l'incarico di Portavoce, sia posto nelle stessa condizione giuridica nella quale sono posti i dipendenti regionali assunti presso gli Uffici di comunicazione. L'incarico quindi avviene tramite la stipulazione di apposito contratto a tempo determinato di diritto privato e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo di durata dell'incarico. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianita' nonche' ai fini della conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza.