Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 481.

Cure sanitarie domiciliari



Le piu' recenti acquisizioni scientifiche dimostrano che le cure domiciliari, quando indicate, rappresentano notevoli vantaggi rispetto al ricovero ospedaliero, in particolar modo per malattie croniche e degenerative che in questi ultimi anni hanno presentato un notevole incremento, correlato anche all'aumento di popolazione anziana.
D'altra parte e' ormai dato scientifico acquisito che per una persona anziana l'allontanamento dall'abituale ambiente di vita comporta effetti psicofisici negativi. Non solo, aumentano le richieste delle persone interessate e delle loro famiglie, la' dove il servizio e' disponibile.
L'erogazione di cure domiciliari e' gia' presente in Piemonte, tuttavia non e' prevista in tutte le ASL , e comunque presenta difformita' di applicazione, superate dal presente progetto di legge.
Le cure domiciliari sono rivolte soprattutto a quelle malattie croniche o degenerative che richiedono servizi di assistenza a lungo termine, e per le quali non e' necessaria l'ospedalizzazione (Art. 2).
Tale articolo contiene un'altra considerazione, legata alla necessita' di ridurre le spese sanitarie, che si sono tra l'altro concretizzate in Piemonte con provvedimenti di riduzioni di posti letto ospedalieri, pur in assenza del nuovo Piano Sanitario Regionale, e senza contestuale offerta di servizi alternativi. L'erogazione di cure domiciliari risponde sia alla necessita' di risparmiare, sia ampliando i servizi in alternativa al costoso ricovero ospedaliero, tanto che il progetto di legge non necessita di alcun finanziamento aggiuntivo, rientrando nell'ambito di quanto gia' assegnato alla Aziende Sanitarie.
In aggiunta, il risparmio conseguito consente anche l'erogazione di un contributo economico alle famiglie coinvolte nelle cure domiciliari (Art. 6). Spesso il dover assistere un congiunto malato cronico comporta rinuncia ad un lavoro retribuito da parte de congiunto che si assume l'onere di assistenza, oppure puo' porsi il problema di dover retribuire una persona estranea alla famiglia per l'assistenza al congiunto, in periodi di forzosa assenza. Si ritiene significativo e qualificante prevedere la possibilita' di tale contributo per le famiglie a basso reddito, e si ritiene che debba essere erogato dall' ASL , perche' si tratta di un evento di totale competenza sanitaria, non subordinato a problemi assistenziali. Un intervento socio assistenziale puo' e deve essere complementare, in caso di contemporanei bisogni in tale ambito. In ogni caso il costo giornaliero delle cure domiciliari, anche in caso di erogazione di contributo economico, e' inferiore al costo giornaliero del ricovero nell'ospedale dell' ASL .
L'Art. 7 contiene indicazioni sui tempi di erogazione del servizio, e l'Art. 8 la possibilita' di ricorso contro un eventuale diniego. Il ricorso e' indirizzato al Sindaco, quale massima autorita' sanitaria locale, ed autorizzato ad emettere ordinanze in merito.
All'Art. 9 infine sono previste sanzioni economiche per le ASL che non attivino, od attivino in modo insufficiente, il servizio stesso.