Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 478.

Norme sulla sperimentazione animale. Applicazione regionale del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116



Affrontare da un punto di vista giuridico l'argomento vivisezione o sperimentazione animale e' particolarmente complesso a causa delle numerose norme che lo regolamentano.
Molti test su animali vengono effettuati per obblighi legislativi comunitari (Direttiva 92/32/ EEC e 76/768/ EEC ) recepiti integralmente dall'Italia e non modificabili a livello nazionale o regionale.
Anche lo stesso Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 40, del 18 febbraio) in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e' l'attuazione di una direttiva: la n. 609/86 ( CEE ).
L'altra legge che regolamenta l'argomento in esame e' la n. 413 del 12 ottobre 1993 "Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale" che esiste solo in Italia.
Piu' recentemente il Ministero della Salute ha ribadito alcuni concetti e obiettivi fondamentali del Decreto Legislativo n. 116 tramite la circolare del 14 maggio 2001.
Tali concetti e obiettivi sono esplicitati in maniera prioritaria nell'articolo 4 comma 1: "Gli esperimenti ... possono essere eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi l'impiego di animali".
Va ricordato che il 3 ottobre 2000 il Consiglio regionale del Piemonte approvo' all'unanimita' dei presenti un ordine del giorno con la quale si esprimeva a favore della sostituzione dell'uso di animali nei laboratori didattico-dimostrativi delle Universita' italiane con metodi alternativi di studio che non impiegano animali e si assumeva l'impegno di compiere tutti gli atti necessari per favorire la diffusione dei metodi alternativi negli atenei della Regione.
Questa risoluzione e' nata in seguito a una contraddizione presente nell'ordinamento giuridico italiano:
- il Decreto Legislativo n. 116, per cio' che riguarda gli esperimenti su animali per semplice scopo didattico, autorizza i medesimi soltanto in caso di inderogabile necessita' e qualora non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi.
- la Legge n. 413 invece permette ai cittadini che lo desiderano di non compiere esperimenti su animali e obbliga, fra l'altro, gli istituti universitari a fornire agli studenti altre metodologie che non facciano uso di animali.
Quindi:
La legge n. 413 obbliga le strutture a fornire allo studente modalita' di insegnamento che non prevedono l'utilizzo di animali ma, in caso di esistenza di metodi sostitutivi utilizzabili, lo stesso utilizzo di animali non dovrebbe essere permesso in quanto, secondo il decreto n. 116, cade il caso di inderogabile necessita', data appunto la possibilita' di ricorrere ad alternative.
Si configurano solo due possibili situazioni:
1. L'Universita' utilizza soltanto animali per i corsi di laurea, e non consente agli studenti obiettori di eseguire sperimentazioni di tipo sostitutivo: in questo caso l'Universita' e' inadempiente nei confronti della Legge 413/93.
2. L'Universita' utilizza sia animali che metodi sostitutivi, consentendo agli studenti che lo desiderano di superare gli esami e laurearsi senza avere eseguito esercitazioni sugli animali: in questo caso l'Universita' e' inadempiente nei confronti del D.L. 116/92, poiche' in presenza di metodi sostitutivi scientificamente validi l'uso di animali non e' consentito.

Dato che i problemi di carattere giuridico ed organizzativo possono essere risolti esclusivamente con la realizzazione di esercitazioni didattiche che prevedano, per tutti gli studenti, l'utilizzo di metodologie sostitutive, attualmente, in Italia, piu' del 70% delle facolta' scientifiche a carattere bio-medico non utilizzano piu' animali a scopo didattico.

Considerando oltretutto che:
- le Universita' Italiane potrebbero disporre dei fondi derivanti dalla Borsa di Studio "Kim Buti - Didattica senza Animali" per l'acquisto di metodi alternativi alla sperimentazione su animali;
- nei verbali di alcuni Consigli di Facolta' le metodologie alternative sono state definite: valide (Universita' di Milano), di indubbia efficacia didattica (Universita' di Teramo), realmente innovative (Universita' di Parma) e moderne, di buon livello scientifico e adeguate alle richieste europee (Universita' di Padova);
- la Facolta' di Farmacia dell'Universita' di Pavia ha dichiarato che esiste: "La possibilita', gia' positivamente attuata, di sostituire i tradizionali esperimenti didattico-dimostrativi su animali, con prove che non comportano l'uso di animali vivi o morti";
- tutti gli atenei hanno, comunque, la possibilita' di utilizzare animali morti conservati, o parti di animali, in modo da effettuare esercitazioni didattiche che non implichino la soppressione di nuovi animali;
- tutti gli atenei avrebbero la possibilita' di svolgere esperienze didattiche importanti tramite l'osservazione di animali vivi - che non comporta uccisione o sperimentazione;
- esisterebbe la possibilita', per le Facolta' di Medicina Veterinaria, di utilizzare pratiche agricole e cliniche veterinarie non sperimentali cosi' come previsto dal comma D dell'art.2 del D.L. 116/92;
- che in studi comparativi effettuati da alcuni docenti presso facolta' estere gli studenti che avevano testato le nuove metodologie alternative sarebbero risultati essere, in alcuni casi, altrettanto preparati e, in tutti gli altri casi, maggiormente preparati degli studenti che, invece, avevano svolto le sperimentazioni su animali.

La Regione Piemonte si impegna a mettere in pratica, per quando nei limiti delle proprie competenze, il Decreto Legislativo n. 116 affermando in via di principio la propria volonta' di promuovere la tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e la diffusione di metodologie alternative (art. 1) e facendosi carico di perseguire tali obiettivi anche promuovendo la realizzazione di laboratori didattici ove utilizzare metodologie alternative (art. 2, commi 1-3).
Adattandosi all'articolo 17, comma 1, del Decreto Legislativo 116 che dichiara:
"Nella programmazione e pianificazione dei piani di ricerca scientifica applicata alla sanita' umana e animale ed alla salubrita' dell'ambiente, saranno preferiti, ove possibile:
a) quelli che non si avvalgono di sperimentazione animale;
b) quelli che si avvalgono di metodi alternativi;
c) quelli che utilizzano un minor numero di animali e comportino procedimenti meno dolorosi; d) le ricerche su protocolli per il minore impiego di specie e di numero di animali;e) le ricerche intese allo studio di metodi alternativi".
La Regione dichiara quindi, per quanto riguarda eventuali fondi regionali da destinare alla ricerca medico-biologica, di dare preferenza ai progetti di ricerca che non si avvalgono di sperimentazione animale e che si avvalgono di metodi alternativi (art. 2 comma 5).
Dato che secondo il Decreto Legislativo 116 (Art. 7, comma 1): "Chiunque intende effettuare esperimenti deve darne comunicazione al Ministero della Sanita' ... omissis ... e ne invia copia anche alla Regione", viene istituito un "Osservatorio Regionale per il trattamento della documentazione relativa ai protocolli di sperimentazione" e ne vengono descritti i compiti e la struttura (art. 3).
Nell'allegato 2 del decreto n. 116 (Linee di indirizzo per la sistemazione e la tutela degli animali) viene chiaramente illustrata la necessita' di tutelare, per quanto possibile, il benessere degli animali e vengono riportate, ad esempio, le seguenti indicazioni:
- "... la temperatura dei locali di permanenza degli animali deve essere controllata con precisione, essendo la temperatura ambiente un fattore fisico che esercita un importante effetto sul metabolismo di tutti gli animali ...".
- "Le variazioni estreme dell'umidita' relativa esercitano un effetto dannoso sulla salute e sul benessere degli animali ...".
- "Rumori improvvisi possono determinare importanti modifiche nelle funzioni organiche ...".
- "I difetti tecnici e i guasti dell'impianto di ventilazione ... nei casi meno gravi, potrebbero esercitare sull'esperimento effetti negativi al punto da vanificarlo e doverlo ripetere ...".
In altre parole, se viene compiuto un esperimento su un gruppo di topi o di cani si ottiene un risultato, se si ripete l'esperimento cambiando uno o piu' parametri (temperatura, umidita' ma anche alimentazione, numero di compagni di gabbia, ceppo animale, stress, ecc.) si ottiene un risultato diverso.
Queste norme non sono solo a protezione dell'animale ma, e soprattutto, a protezione dell'esperimento stesso.
Le norme del Decreto 116 sono molto specifiche ma non vengono considerati abbastanza due fattori fondamentali che possono influenzare pesantemente lo stress degli animali e di conseguenza, il risultato dell'esperimento:
1) le possibilita' di movimento degli animali
2) lo stress di non poter soddisfare alcuni bisogni fisiologici prioritari.
Questi aspetti sono stati trattati e inseriti nei commi 1-2 dell'articolo 4 della presente proposta di legge.
Infine, l'art. 5 contiene le eventuali sanzioni.