Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 466.

Disposizioni in materia di addizionale regionale all'~IRPEF~



L'art. 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive), come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale), in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ( IRPEF ), dispone che "ciascuna Regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, puo' maggiorare l'aliquota suddetta fino al 1.4%".
L'articolo 3 del disegno di legge C. 3200 bis (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), nel testo risultante dopo l'accoglimento della proposta di emendamento da parte della Regione Piemonte, dispone che sono sospesi, fino a quando non si raggiunge un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i Comuni e per le Regioni deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano meramente confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002. In proposito l'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34 (Provvedimenti in materia di tasse regionali) fissa, per l'anno 2002, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF per la Regione Piemonte nella misura dell'1,4%, con esenzione per i redditi inferiori ad Euro 10329,14, per i quali l'aliquota e' fissata nella misura dello 0,9%.
Il presente provvedimento conferma, a decorrere dall'anno 2003, l'aliquota della addizionale regionale all' IRPEF , nella misura dell'1,4% con esenzione dei redditi inferiori a Euro 10329,14.