Relazione alla Proposta di legge regionale n. 450.
Riconoscimento dell'Associazione dei Consiglieri regionali del Piemonte e suoi rapporti con il Consiglio regionale
Da tempi si e' rilevata l'esigenza di meglio definire la natura della "Associazione fra Consiglieri regionali gia' facenti parte del Consiglio regionale del Piemonte" di cui alla legge regionale 8 novembre 1989, n. 65 e i suoi rapporti con l'Assemblea regionale.
In questi anni, infatti, l'Associazione ha sempre piu' costituto un punto di riferimento per i Consiglieri regionali in carica o cessati dal mandato ed ha avviato proficui ed utili rapporti con altre analoghe associazioni, in particolare con l'Associazione degli ex-parlamentari con la quale ha avviato, attraverso la stipula di uno specifico protocollo d'intesa, un rapporto di collaborazione reciproca estremamente utile e di comune interesse.
Numerose sono anche state le iniziative che l'Associazione ha realizzato d'intesa o in collaborazione con il Consiglio regionale su tematiche istituzionali di particolare interesse ed attualita'.
Appare pertanto opportuno, proprio sulla base dell'esperienza fin qui maturata, definire in maniera piu' organica la natura dell'Associazione, procedere al suo formale riconoscimento e definirne i rapporti funzionali e finanziari con la Regione e in particolare con il Consiglio regionale.
La presente proposta di legge si propone tale obiettivo.
Definisce infatti (articolo 1) l'Associazione come Associazione riconosciuta dalla Regione che raggruppa tutti i consiglieri regionali del Piemonte, sia che siano attualmente in carica, sia che lo siano stati in passato e riconosce a tutti il titolo di Consigliere regionale, in analogia a quanto avviene per i Parlamentari che sono chiomati onorevoli anche dopo la cessazione dal mandato. Garantisce inoltre a quelli che non esercitano piu' il mandato attivo tutele e prerogative che permettono loro l'accesso ai servizi consiliari nonche' di usufruire del rimborso di spese di viaggio (all'interno della Regione o con la capitale) che essi dovesse affrontare per ragioni connesse all'attivita' e alle iniziative dell'Associazione. Le modalita' per l'erogazione di tali prestazioni sono definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.
L'articolo 2 elenca le finalita' dell'Associazione mentre l'articolo 3 stabilisce che la Regione favorisce le manifestazioni e le attivita' culturali e di informazione promosse dall'Associazione e che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono chiedere la collaborazione dell'Associazione per l'organizzazione di manifestazioni e iniziative varie.
Gli articoli 4 e 5 stabiliscono che le spese di funzionamento dell'Associazione, proprio nello spirito di reciproca collaborazione sopra detto, sono a carico del bilancio del Consiglio e sono definite in occasione della predisposizione del bilancio consiliare con le modalita' previste dalla legge regionale di contabilita' (l.r. n. 7/2001). L'Ufficio di Presidenza garantisce inoltre il necessario supporto organizzativo e mette a disposizione dell'Associazione una sede adeguata ed il personale di supporto.
Poiche' la proposta di legge ridefinisce completamente ruolo, natura e funzioni dell'Associazione, viene abrogata la precedente legge n. 65 del 1989 che disciplinava la materia.