Relazione alla Proposta di legge regionale n. 433.
Interpretazione autentica art. 4 comma 1 ultimo periodo L.R. 3 settembre 2001, n. 24
Il legislatore con la legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 tendeva, in un'ottica di semplificazione legislativa, ad uniformare ed armonizzare per quanto possibile la normativa vigente in materia, tra l'altro, di assegno vitalizio per i Consiglieri regionali.
La legge regionale n. 24/2001 pertanto, oltre a riscrivere l'intero corpus normativo in materia, introduceva alcuni criteri innovativi tra i quali la possibilita' di prosecuzione volontaria dei contributi versati per completare anche legislature pregresse (art. 4 comma 1, ultimo periodo cosi' come richiamato dall'art. 14, comma 3 delle norme transitorie e finali):"In fase di prima applicazione della presente legge la facolta' di cui all'art. 4 comma 1 ultimo periodo e' estesa ai Consiglieri cessati dal mandato che debbono esercitarla entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza".
In fase di istruttoria delle istanze pervenute nei termini di legge, si evidenziava l'esigenza di interpretare univocamente l'ultimo periodo dell'art. 4 comma 1 "analoga facolta' e' riconosciuta per il completamento di legislature ulteriori rispetto alla prima purche' il Consigliere abbia versato il contributo in quella legislatura per almeno 30 mesi" e cioe' se per "prima" dovesse intendersi una legislatura completa ovvero un periodo della stessa in cui il Consigliere avesse comunque esercitato il mandato.
In coerenza con l'art. 4 comma 1 "Contributi volontari", appare a maggior ragione che l'intenzione del legislatore era che tale facolta' dovesse essere riconosciuta al Consigliere cessato che, oltre ad aver ricoperto la carica per almeno 30 mesi in una legislatura, avesse comunque esercitato il mandato in legislature diverse da quella interessata alla contribuzione volontaria.
In tal senso si ritiene di sottoporre al Consiglio un progetto di legge di interpretazione autentica dell'art. 4 comma 1, ultimo periodo, della legge regionale n. 24/2001.