Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 432.

Legge Finanziaria per l'anno 2002 (articolo 8 legge regionale 11 aprile 2001, n. 7)



La legge 9 ottobre 2000, n. 285, art. 10, comma 5, autorizza la Giunta regionale a disporre l'esenzione dal versamento dell' Irap a favore del Comitato Organizzatore dei giochi Olimpici.
Considerato che l'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici, realizza il piano degli interventi definito dal Comitato organizzatore dei giochi olimpici ed opera in coerenza con le indicazioni del medesimo ente organizzatore, si presume che la volonta' del legislatore sia quella di estendere l'agevolazione prevista per il Comitato Olimpico all'Agenzia, per uniformare l'imposizione fiscale, data l'analogia di funzioni tra i due Enti sopra citati.
La legge 285/00 nel disciplinare l'esenzione dall' Irap del Comitato organizzatore dei giochi olimpici non prevede la necessita' di quantificare il mancato gettito derivante dall'esenzione ne' tanto meno che il mancato gettito concorre a determinare la capacita' impositiva della Regione: e' pertanto la stessa non deve operare ne' una quantificazione ne' una contabilizzazione del mancato gettito.
In conformita' alle leggi vigenti in materia di tassa automobilistica, la Regione Piemonte intende esentare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, tutti i veicoli alimentati a metano dal pagamento del bollo.
La ratio di questa introduzione e' la ricerca di una risposta seria ai problemi della mobilita' sul piano ambientale, economico ed energetico.
Tale esenzione completa un disegno volto a sensibilizzare la collettivita' in materia di inquinamento, iniziato dietro impulso della legislazione comunitaria ed in particolare con le direttive 91/441/CEE e 91/542/CEE e successive modificazioni e recepito, nell'ambito del nostro Paese, lo sforzo va quindi inteso come innovazione ma all'interno di un percorso che da anni la regione Piemonte si fa carico di seguire. In altri termini, e' bene ricordare che predisporre la tutela di un interesse, che puo' essere piu' o meno collettivo, significa anche misurare quanto possa meritare garanzia all'interno dell'intero ordinamento.
Nel caso specifico, l'utilizzo della fonte energetica "metano" comporta vantaggi quali consentire la riduzione degli idrocarburi volatili piu' dannosi (in particolare il benzene) di circa il 94%, l'inquinamento fotochimica (provocato dall'ozono troposferico anch'esso nocivo alla salute) dell'80% e la formazione di anidride carbonica del 25-30%. Inoltre l'impiego del metano consente di eliminare pressoche' totalmente l'emissione di zolfo e piombo.
Con l'introduzione dell'art. 5 si rinvia il termine per il recupero delle tasse automobilistiche regionali dovute nel 1999, previsto dal D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 "Entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
Ai sensi della citata norma il suddetto termine scadrebbe il 31 dicembre 2002.
Si rende necessaria la fissazione di un termine piu' ampio per permettere la messa a punto dei dati informatici inerenti la tassa automobilistica regionale che attualmente risultano in parte incompleti e non aggiornati.
In particolare, a causa del mancato trasferimento da parte dell' ACI , non sono stati ancora inseriti i dati di pagamento e di scadenza relativi all'anno 1998, che sono presupposto necessario per l'avvio della fase contenziosa 1999.
Inoltre mancano ancora alcune precise incombenze relative agli archivi poste dal legislatore a carico del Ministero dell'Economia e Finanze. Pertanto, con il presente articolo, in nuovo termine coincide con quello previsto per i recuperi della tassa automobilistica 2000, ossia il 31 dicembre 2003.
Al fine di dare maggiore trasparenza e organicita' al quadro complessivo delle collaborazioni esterne affidate dalla Giunta ed in raccordo con il disposto di cui all'art. 17 della L.R. 51/97, si e' ritenuto di sdoppiare il capitolo delle consulenze distinguendo tra quelle funzionali alle esigenze proprie dell'organo di direzione politica e quelle a supporto delle strutture regionali.
La gestione del demanio idrico e' funzione amministrativa che lo Stato ha demandato al sistema delle Regioni e delle autonomie locali con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e che a sua volta la Regione Piemonte ha organizzato con la l.r. 26 aprile 2000, n. 44 secondo i principi definiti dalle norme di riforma della Pubblica Amministrazione, riservandosi la determinazione e l'introito dei relativi canoni.
Al tempo stesso essa afferisce al tema del governo del territorio, contemplato tra le materie oggetto della competenza legislativa concorrente tra Stato e Regione di cui al novellato articolo 117, terzo comma della Costituzione.
Al Capo III del presente disegno di legge si intende quindi disciplinare la determinazione e la riscossione dei canoni e dei sovracanoni di cui trattasi, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale e in applicazione delle linee della politica regionale di settore.
La materia del demanio idrico, ed in particolare il comparto dei relativi canoni, sconta infatti una spiccata complessita' dovuta all'incoerenza degli interventi normativi succedutisi nel tempo e ad una pregressa gestione, condivisa tra piu' strutture periferiche e centrali del Ministero dei Lavori pubblici e del Ministero delle Finanze, rivelatasi disorganica e attuata in modo non omogeneo sul territorio.
Emerge quindi l'improcrastinabile necessita' di porre mano ad un efficace riordino del settore innovando innanzi tutto la disciplina delle modalita' di versamento dei canoni, sovracanoni o indennizzi ed in ordine ai quali si prevede che a far data dal 1° gennaio 2004 gli stessi sono dovuti per anno solare e sono versati, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento (articolo 12).
Superando in tal modo il pregresso sistema, fondato di norma sul pagamento per anno di concessione e non per anno solare, sara' quindi possibile effettuare ad un data certa una sistematica verifica dei pagamenti effettuati, conseguendo da un lato una piu' razionale ed agevole gestione contabile e dall'altro maggior efficienza nell'amministrazione economica degli introiti.
Sono poi previste due Sezioni dedicate rispettivamente alla gestione del demanio idrico relativo all'utilizzo di pertinenze idrauliche e spiagge lacuali ed ai canoni e sovracanoni per l'uso delle acque pubbliche.
Alla Sezione I (articolo 13) si disciplinano le funzioni attinenti la gestione del demanio idrico in materia di utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali trasferite alle Regioni dall'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.
A distanza di piu' di un anno dalla data di effettiva operativita' della competenza regionale, risulta ad oggi consegnato alla Regione solo il 15% circa delle pratiche relative all'utilizzo di pertinenze idrauliche e spiagge lacuali.
Ora, per poter avviare in modo organico l'attivita' di gestione del demanio e per evitare ricadute negative sul bilancio regionale conseguenti al mancato introito dei corrispettivi dovuti, e' necessario poter disporre quanto meno dell'elenco completo dei concessionari e dei fruitori a diverso titolo dei beni del demanio idrico.
Considerate peraltro le difficolta' operative evidenziatesi per addivenire ad un tempestivo trasferimento di tutti i fascicoli, e' necessario prevedere una disposizione che demandi alla Giunta regionale la predisposizione di un regolamento che disciplini la formazione di un'anagrafe degli utilizzatori di beni del demanio idrico con riferimento alle pertinenze idrauliche e alle spiagge lacuali.
E' altresi' necessario che, sempre con regolamento della Giunta regionale, vengano definiti i criteri per la determinazione dei canoni riferiti al demanio lacuale ed alle utilizzazioni delle pertinenze idrauliche nonche' i criteri per la determinazione delle modalita' per la regolarizzazione amministrativa delle occupazioni in corso.
La Sezione II e' invece interamente dedicata alla disciplina dei canoni e sovracanoni per l'uso delle acque pubbliche: non puo' dimenticarsi infatti come il canone rappresenti il corrispettivo per l'uso di una risorsa strategica e pregiata, sicche' una corretta gestione dei connessi aspetti finanziari e' elemento imprescindibile per conseguire una razionale politica regionale di tutela e valorizzazione delle acque.
Si riafferma innanzitutto il principio che per gli usi delle acque pubbliche non consentiti liberamente e' dovuto il pagamento di un canone, anche qualora l'utente non faccia o non possa far uso in tutto o in parte della concessione o della licenza di attingimento, salvo il diritto di rinuncia alla concessione stessa (articolo 14).
Viene altresi' uniformata la decorrenza dei canoni fissata improrogabilmente dalla data dell'atto di concessione o di licenza all'attingimento, abbandonando cosi' il duplice regime previsto per le grandi e per le piccole derivazioni dal regio decreto 1775/1933.
Il canone demaniale, il cui credito e' privilegiato ai sensi degli articoli 2774 e 2780 del codice civile, e' dovuto alla Regione, la quale determinera' le relative modalita' di riscossione con apposito atto della Giunta.
Allo scopo di porre in atto leve economiche in grado di promuovere e sostenere comportamenti improntati al risparmio e al contenimento dei consumi il disegno di legge, nel demandare a regolamenti della Giunta regionale la definizione della misura dei canoni nonche' le eventuali riduzioni od esenzioni, dispone che la stessa si attenga ai principi stabiliti in merito dal precitato Piano-direttore regionale delle risorse idriche in funzione del perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile (articolo 15).
L'articolo 16 detta inoltre ulteriori disposizioni relative al versamento del canone di concessione relativo alla prima annualita' e il canone di attingimento, nonche' la determinazione dei canoni per le utenze senza titolo.
Il disegno di legge interviene altresi' in ordine ai sovracanoni dovuti dai concessionari di alcune derivazioni idroelettriche a favore dei Comuni e delle Province rivieraschi nonche' a favore degli enti locali ricadenti nei bacini imbriferi montani, armonizzando innanzitutto le modalita' di definizione e le tempistiche di versamento degli stessi al nuovo assetto delineato per i canoni demaniali (articolo 17).
Al fine di conseguire un'ulteriore semplificazione degli adempimenti a carico dei concessionari, e' previsto il rinvio ad un regolamento della Giunta per la ridefinizione dei criteri di riparto dei predetti sovracanoni e delle modalita' del loro versamento, oggi particolarmente complessi soprattutto laddove non sono stati costituiti i consorzi per i bacini imbriferi montani.
Con le disposizione transitorie di cui all'articolo 18 sono poi affrontati alcuni aspetti rilevanti per il periodo necessario al conseguimento della piena operativita' del nuovo sistema e in particolare inerenti:
- all'applicazione dei canoni stabili dalla normativa vigente nelle more della rideterminazione degli stessi da parte della Giunta regionale;
- alla disciplina del versamento dei canoni definiti dal provvedimento di autorizzazione in via provvisoria alla continuazione delle derivazioni d'acqua di cui al Regolamento regionale 5 Marzo 2001 n. 4/R relativo alle concessioni preferenziali ed ai riconoscimenti delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica.
Con la norma finale di cui all'articolo 19 si stabilisce che per quanto non espressamente disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti.