Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 424.

Disposizioni normative in materia di rendicontazione delle attivita' cofinanziate dal Fondo sociale europeo (~FSE~)



La Regione Piemonte deve garantire alla Commissione Europea una sana gestione finanziaria dei fondi strutturali previsti dalla nuova programmazione 2000/2006, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento (CE n. 1260/99). Ne consegue per la Regione la necessita' di definire a sua volta i propri rapporti con i soggetti attuatori delle attivita' ammesse a finanziamento.
La Commissione Europea attribuisce i finanziamenti a titolo di rimborso dei costi sostenuti e su specifica domanda della Regione. Tale richiesta deve contenere riferimenti certi circa l'avvenuta osservanza delle fondamentali responsabilita' assegnate al proponente, in materia di sorveglianza della programmazione, del controllo finanziario e di applicazione del diritto comunitario.
Da questi presupposti nasce l'urgenza di normare conseguentemente i rapporti fra la Regione e i soggetti attuatori, disponendo l'obbligo di presentazione entro termini brevi dei rendiconti delle spese sostenute. Con la presente proposta si prevede, analogamente a quanto praticato da altre Regioni, che il rendiconto delle spese sia corredato della certificazione dell'avvenuto controllo di conformita' rilasciato da persone o societa' iscritte nel registro dei revisori contabili.
Il rendiconto certificato costituisce domanda di pagamento dei soggetti attuatori alla Regione o alle Province cui siano state attribuite le funzioni ai sensi della legge regionale 44/2000 e consente agli uffici competenti di disporre i pagamenti a saldo o il recupero delle somme eventualmente non utilizzate.
La nuova procedura consente di abrogare i commi 5bis e 5ter dell'articolo 22 della legge regionale 63/95 come aggiunti dalla legge regionale 34/97 anche perche' le norme in essi contenute hanno sollevato dubbi e perplessita' anche a livello comunitario in ordine alla loro compatibilita' con i principi di diritto comunitario di parita' di trattamento e proporzionalita'. Si tratta in particolare della disposizione contenuta nel comma 5 bis dell'art. 22 della l.r. 63/95 come aggiunto dal comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 34/97 la quale, per una normale attivita' di controllo dei rendiconti degli enti di formazione professionale, ha prescritto che il soggetto esterno incaricato dalla Regione debba essere scelto fra gli iscritti all'albo speciale delle societa' di revisione di cui all'articolo 165 del T.U. sulle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (d. lgs 24.2.98, n. 58). Tale disposizione sembra contrastare con il principio di proporzionalita' in base al quale ogni provvedimento adottato dalle pubbliche amministrazioni deve essere al tempo stesso necessario ed adeguato rispetto agli scopi perseguiti con la conseguenza che non si possono richiedere requisiti di capacita' tecnica sproporzionati rispetto alla funzione che il soggetto e' chiamato a svolgere.
La richiesta di iscrizione all'albo speciale istituito presso la CONSOB puo' costituire elemento discriminatorio e sproporzionato rispetto all'oggetto del servizio se si considera che le societa' ivi iscritte hanno competenze relative ad attivita' di revisione contabile e di aumento di capitale, fusione, scissione delle societa' quotate in mercati italiani ed europei, competenze queste del tutto diverse da quelle oggetto del servizio di revisione dei rendiconti delle spese.
Per risolvere le predette perplessita', rilevate anche in sede comunitaria, occorrerebbe disapplicare la normativa regionale contenuta nella l.r. 34/97.
Si ritiene pero' piu' opportuno disporre l'abrogazione formale della norma e a cio' provvede l'articolo 4 del disegno di legge. Inoltre all'articolo 2 comma 2 del disegno di legge viene previsto che la nuova modalita' di presentazione dei rendiconti venga estesa anche alle attivita' finanziate ai sensi delle leggi statali in materia di formazione professionale e politiche del lavoro in quanto gestite dalla Regione.
All'articolo 3 e' prevista la possibilita' che la Regione o le Province, per venire incontro alle esigenze finanziarie degli enti senza scopo di lucro, effettuino anticipazioni di somme secondo modalita' stabilite di volta in volta dalla Giunta Regionale. Peraltro il sistema delle anticipazioni costituisce prassi consolidata della Regione ed e' previsto anche nel programma operativo regionale approvato dalla Commissione europea.
All'articolo 5 viene riconfermata la prescrizione gia' contenuta nella l.r. 34/97 in ordine alla previsione dello stanziamento di bilancio destinato al finanziamento della spesa, ovviamente adeguato con il riferimento alle Province subentrate alla Regione nella gestione di alcune attivita' di formazione e di interventi di politiche attive del lavoro dopo l'entrata in vigore della l.r. 44/2000.
All'articolo 6 e' prevista la clausola d'urgenza affinche' le nuove disposizioni possano entrare in vigore immediatamente tenuto conto dei ristretti tempi imposti dalla normativa comunitaria in tema di certificazione delle spese sostenute.

Relazione Tecnica ai sensi dell'articolo 26 della l.r. 7/2001

Il disegno di legge introduce una nuova modalita' di rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori delle azioni confinaziate dal Fondo Sociale Europeo prevedendo che i rendiconti siano muniti di apposita certificazione rilasciata da un revisore contabile e il costo della certificazione sia considerato spesa ammissibile e quindi coperto con i normali finanziamenti destinati alla realizzazione delle azioni. Ne consegue che il successivo controllo da parte della Regione o delle Province a cui sia stata attribuita la competenza ai sensi della l.r. 44/2000 assume una dimensione diversa rispetto alla situazione attuale in quanto puo' essere limitato a verifiche a campione.
La spesa per l'affidamento ad un soggetto esterno delle verifiche e' coperta con i fondi dell'assistenza tecnica del POR integrati con quelli gia' attualmente previsti nel bilancio regionale ai sensi della l.r. 34/97 di cui si conferma il mantenimento (vedi attuale capitolo n. 11362 ricompreso nell' UPB ) "Gestione amministrativa attivita' formative" 13.021.
Contestualmente vengono abrogati i commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 22 della l.r. 63/95 come aggiunti dalla l.r. 34/97 che in piu' sedi hanno sollevato dubbi e perplessita' in ordine alla loro compatibilita' con la normativa comunitaria.