Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 423.

Norme in materia di erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari



1. Oggetto e finalita'

Il quadro delineatosi con l'apertura dell'anno accademico 2001/02, a seguito dell'esplosione del numero di domande per la borsa di studio da parte degli studenti aventi diritto ai sensi di legge ha richiesto nel 2002 un incremento di risorse regionali destinate alle borse di circa il 150%, mettendo in evidenza la necessita' di procedere, in tempi piu' rapidi di quanto previsto, alla riorganizzazione del sistema di erogazione di tale beneficio, mediante la definizione di criteri e di strumenti rispondenti ad un piu' sostenibile piano di spesa e ad una piu' efficace finalizzazione delle risorse.
I dati delle graduatorie relativi alla concessione, per l'a.a. 2001/2002, delle borse di studio, che vedono l'idoneita' di 12.394 studenti, evidenziano infatti un incremento rispetto all'a.a. precedente di 2.792 idonei, con un aumento nel periodo 98/99 - 01/02 di 5844 borsisti.
L'alto tasso di abbandoni tra il primo e il terzo anno da parte degli studenti vincitori di borsa di studio risultato dall'analisi effettuata sui dati dell'ultimo triennio ha messo in luce, oltreche' un tasso di insuccesso sociale, l'attribuzione di risorse finanziarie regionali e statali a studenti che, non giungendo al conseguimento del titolo, hanno usufruito di benefici a fondo perduto.
Le ragioni del considerevole incremento di domanda nell'ultimo anno sono sicuramente in buona parte legate ai primi effetti della riforma universitaria e in parte all'eliminazione del requisito di merito per gli iscritti al primo anno del corso di laurea.
Si rende pertanto necessario, d'intesa con gli Atenei e con l'Osservatorio regionale, procedere nel corso del prossimo triennio al monitoraggio e all'analisi dei seguenti dati:
- andamento del numero complessivo di domande per la borsa di studio e del numero di domande per le diverse tipologie di studenti (fuori sede, pendolari, in sede) iscritti ai corsi di laurea nei tre Atenei;
- andamento del numero complessivo di domande per la borsa di studio degli iscritti ai corsi di laurea specialistica nei tre Atenei, per verificare gli effetti della riforma del 3+2 sulla prosecuzione degli studi universitari;
- impatto della riforma sui tempi di conseguimento del titolo di studio e valutazione degli effetti sul tasso di abbandono, rispetto ai dati precedenti alla riforma;
- individuazione dei costi di mantenimento agli studi universitari per le diverse tipologie di studenti, mediante indagini svolte dall'Osservatorio regionale, per verificare la congruenza degli importi delle borse con gli effettivi bisogni dei soggetti beneficiari iscritti ai corsi degli Atenei piemontesi.
In attesa di valutare nel corso del prossimo triennio gli esiti della riforma sull'andamento delle borse di studio, e' comunque indispensabile individuare fin d'ora strumenti idonei a riportare l'attuale forma meramente assistenziale di erogazione delle borse di studio ai principi che hanno ispirato l'art. 34 della Costituzione: funzionalizzare il diritto allo studio e il conseguente impegno finanziario alla crescita culturale e civile della societa', mediante un effettivo sostegno ai capaci e meritevoli ancorche' privi di mezzi.
In questa prospettiva, l'impegno della Regione non puo' che fondarsi sulla convinzione per cui il diritto allo studio e' funzionale al raggiungimento degli obiettivi di formazione, cioe' al compimento del percorso di studi nei tempi legali.

2. Obiettivi
Per il perseguimento delle finalita' indicate il disegno di legge si propone i seguenti obiettivi:
a) fuoriuscire da una logica meramente assistenzialistica della borsa di studio, per entrare in un sistema fondato sulla stipulazione di un contratto iniziale che responsabilizzi lo studente all'atto della domanda e, mediante una piu' articolata modulazione delle erogazioni in funzione della progressiva acquisizione di crediti formativi e una minore spesa a fondo perduto, finalizzi l'impegno finanziario della Regione al sostegno effettivo dello studente nel raggiungimento della conclusione del proprio percorso di studi;
b) consentire al maggior numero di studenti privi di mezzi di entrare nel sistema, favorire, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie, un sostegno continuativo ai capaci e meritevoli, prevedere, a tutela di quelli che per qualsiasi motivo non hanno ottenuto o mantenuto la borsa, la possibilita' di accedere al prestito d'onore;
c) premiare effettivamente il merito e l'impegno, per cui al raggiungimento di particolari risultati consegue un "premio" finanziario;
d) favorire la partecipazione ai programmi di mobilita' internazionale;
e) promuovere, nel rispetto del principio di eguaglianza sostanziale, l'accesso al prestito d'onore anche per gli studenti capaci e meritevoli, non rientranti nei requisiti economici previsti dalla normativa nazionale.
Il sistema proposto si fonda, a grandi linee, su un meccanismo che consente allo studente, all'inizio del proprio percorso di studi, di disporre di un'apertura di credito bancaria, garantita dalla Regione, cui egli puo' continuare ad attingere (sino ad un tetto massimo prefissato), nella misura in cui acquisisce annualmente la quantita' di crediti necessaria a laurearsi in corso.

3. Illustrazione dell'articolato
Il presente disegno di legge e' costituito da 5 titoli e 11 articoli.

Il Titolo I tratta delle borse di studio ed e' composto da 3 articoli.

Art. 1.
Contiene l'indicazione dei beneficiari della borsa di studio.
Il beneficio puo' essere richiesto dagli studenti che, in possesso dei requisiti economici fissati dalla vigente normativa nazionale, cosi' come recepita dall'Amministrazione regionale, si iscrivono per la prima volta ai corsi di studio universitari.
Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, l'assegnazione della borsa e' garantita, per l'intera durata legale del corso di studi prescelto, agli studenti risultati idonei, che soddisfino i requisiti di merito fissati dalla Giunta Regionale.
Possono richiedere la borsa anche gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che non abbiano precedentemente, per qualsiasi motivo, ottenuto il beneficio, purche' in possesso dei i requisiti economici e di merito necessari.

Art. 2.
Stabilisce che l'importo della borsa, differenziato sulla base delle condizioni soggettive ed economiche degli studenti e delle loro famiglie, e lo stanziamento complessivo destinato all'assegnazione delle borse di studio siano fissati annualmente dalla Giunta Regionale.

Art. 3.
Indica le modalita' di erogazione della borsa di studio che, di norma, avviene mediante il versamento dell'importo corrispondente su un conto corrente intestato allo studente, aperto presso uno degli istituti bancari convenzionati con la Giunta Regionale e sul quale gli studenti sono autorizzati a prelevare importi mensili la cui entita' sara' determinata nelle convenzioni con gli istituti bancari.
Mentre per il primo anno gli studenti ricevono l'erogazione della borsa al raggiungimento del numero dei crediti fissato dalla Giunta Regionale, per gli anni successivi al primo, gli studenti si vedono accreditare ogni quadrimestre sul proprio conto corrente importi commisurati ai crediti acquisiti nel quadrimestre stesso.
Agli studenti che, mantenendo il diritto alla borsa di studio per l'intero arco degli studi, conseguono il titolo relativo entro la durata prevista dalla normativa con pieni voti, puo' essere attribuito un premio finale.
Gli studenti che nel corso del primo anno non raggiungono il requisito di merito richiesto per l'erogazione della borsa devono restituire l'eventuale importo prelevato, secondo le modalita' che saranno previste per i prestiti, ai sensi dell' art.5, comma 2.
Gli studenti che nel corso degli studi perdono il diritto alla borsa possono richiedere l'accesso al prestito d'onore.

Il Titolo II tratta dei prestiti d'onore ed e' costituito da 2 articoli.

Art. 4.
Contiene l'indicazione di dettaglio di coloro che, in possesso dei requisiti economici previsti dalle normative nazionale e regionale, potranno richiedere l'acceso al prestito, qualora intervenissero accordi in questa direzione tra la Giunta Regionale e gli istituti bancari convenzionati.
Prevede altresi' la promozione di intese con gli istituti bancari per l'estensione dell'accesso al prestito anche a studenti, in possesso dei requisiti di merito, ma non dei requisiti economici.

Art. 5.
Prevede che la Giunta Regionale per la concessione dei prestiti d'onore a condizioni agevolate stipuli apposite convenzioni con gli istituti bancari, fissando l'importo del prestito e le modalita' di restituzione.

Il Titolo III tratta della mobilita' internazionale ed e' costituito da tre articoli.

Art. 6.
Prevede l'assegnazione di borse di studio ad integrazione di quelle erogate ai sensi dell'art.1, con lo scopo di offrire la possibilita' agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi di partecipare ai programmi di mobilita' internazionale.
Stabilisce che le borse siano concesse sulla base dei criteri fissati dalla Giunta Regionale, a condizione che il periodo di studio svolto all'estero abbia un riconoscimento accademico nell'ambito del corso di studi frequentato dal richiedente.

Art.7.
Stabilisce che l'importo della borsa, differenziato sulla base della durata del periodo di permanenza all'estero e dell'ammontare della borsa concessa sui fondi dell'Unione Europea, e lo stanziamento complessivo destinato all'assegnazione delle borse di studio siano fissati dalla Giunta Regionale.

Art.8.
Prevede la possibilita' di accesso al prestito d'onore finalizzato alla mobilita' internazionale per gli studenti che vengano a trovarsi in una delle condizioni previste al comma 1 dell'art.4, con modalita' di erogazione e di restituzione del prestito stesso fissate secondo quanto indicato all'art. 5.

Il Titolo IV tratta della tassa regionale per il diritto allo studio ed e' costituito da un unico articolo.

Art. 9.
Modifica l'art. 1, comma 2 e comma 3 della legge regionale 1 agosto 1996, n.53, indicando i corsi di studio per i quali e' previsto il pagamento da parte degli studenti della tassa, alla luce della riforma universitaria.
Modifica altresi' l'art.3, comma 1 della medesima legge, fissando l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario in cento euro, aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat .

Il Titolo IV sulle disposizioni finali transitorie e' composto da due articoli.

Art. 10.
Stabilisce che le nuove norme si possano applicare agli studenti che, a partire dall'a.a. 2001/2002, abbiano ottenuto la borsa di studio e che risultino idonei per quella relativa all'anno di entrata in vigore della legge.
Stabilisce inoltre che le modalita' attuative della legge siano adottate dalla Giunta Regionale con il procedimento previsto dall'art. 6 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16.

Art. 11.
Contiene la dichiarazione d'urgenza.