Relazione al Disegno di legge regionale n. 422.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli)
La Regione Piemonte nell'ambito del perseguimento di una politica a favore della qualita' dei prodotti agricoli, ritiene opportuno avvalersi di tutti gli strumenti normativi idonei al raggiungimento di tale obiettivo.
In particolare la Regione Piemonte, nel comparto vitivinicolo, ha sviluppato un'efficace azione amministrativa attraverso l'emanazione nel 1980 della legge regionale n. 39, che istituiva un sistema per la rilevazione delle produzioni vitivinicole e per la lotta alle frodi e sofisticazioni.
Al fine di recepire le innovazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale nel comparto e' necessario un adeguamento delle disposizioni della legge in questione alle novita' introdotte.
Pertanto, il provvedimento che modifica la legge regionale 13 maggio 1980, n. 39, recepisce le disposizioni contenute nella legge 10 febbraio 1992, n. 164, e consente alla Regione Piemonte di istituire dei sistemi di controllo quantitativi e/o qualitativi delle uve provenienti dai vigneti iscritti agli albi dei vini a denominazione di origine.
Tale sistema di controllo era gia' previsto nelle istruzioni per l'applicazione della l.r. 39/80 ed e' stato attuato, e quindi collaudato, per quasi venti campagne vitivinicole, trovando un generale consenso da parte degli operatori del settore.
Il sistema di controllo in questione, assumendo valore di legge, viene inoltre integrato da specifiche fattispecie sanzionatorie per i soggetti che violano tale normativa.
L'adeguamento della l.r. 39/80 viene completato recependo le disposizioni comunitarie contenute nel reg. U.E. n. 1.493/99; la Regione Piemonte puo', pertanto, adottare i provvedimenti necessari per il conseguimento degli equilibri produttivi e di mercato, comprensivi anche di quelli sanzionatori, nell'ambito del perseguimento di una politica a favore della qualita' dei prodotti, come gia' evidenziato in precedenza.
Considerata l'opportunita' di rendere trasparente il contenuto del provvedimento, gli articoli 2 e 3/bis della l.r. 39/80 sono stati rivisti in modo organico anche come tecnica legislativa e si e' proceduto altresi' all'inserimento della numerazione dei commi che nel testo di legge, attualmente in vigore, non era prevista.
Contestualmente viene aggiornato il riferimento alla legge 8 giugno 1990, n. 142, abrogata e sostituita dal Decreto Legislativo, 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), con modifiche ed integrazioni relativamente ai sistemi di controllo quantitativi e/o qualitativi ed ai provvedimenti per gli equilibri di mercato.
Nell'articolo 3/bis, come sostituito dall'articolo 2 del presente d.d.l., vengono inserite al comma 6 le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni di cui al novellato art. 2, comma 2, mentre le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, sono previste nel comma 7.
Con l'occasione si e' provveduto anche a convertire in Euro le altre sanzioni previste dall'art. 3/bis, senza modificare gli importi.