Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 417.

Applicazione del principio del divieto di discriminazione nelle materie di competenza regionale



In applicazione di quanto disposto dall'art. 3 della Costituzione, comma 1, laddove espressamente vieta discriminazioni fondate su "condizioni personali" e tenuto conto di quanto disposto dalla modifica del Titolo V della Carta Costituzionale.
La presente iniziativa legislativa sviluppa il principio del divieto di discriminazione nelle materie di competenza regionale.
Inoltre tale P.d.L. che titola "Un'idea di Liberta'" vuole sostenere e assecondare le raccomandazioni n. 924 del 1/10/1981, n. 1474 del 6 giugno 2000 e del 26 settembre 2000 del Consiglio d'Europa e vuole altresi' riaffermare quanto sancito dall'art. 22 della CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI dell'Unione Europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.
Ripetutamente e con coralita' dell'Assemblea Parlamentare, il Consiglio d'Europa ha espresso la sua esplicita presa di posizione contro le discriminazioni in generale e in particolare, contro quella relativa agli omosessuali proponendo misure educative, culturali, formative, amministrative di sostegno e applicazione.
Tale P.d.L. prevede tra l'altro: la formazione del personale degli uffici pubblici per l'adozione di comportamenti ispirati al rispetto di tutte le identita' sessuali; il diritto di ogni ammalato/a di farsi assistere da una persona dallo/a stesso/a designate in via preventiva, a cui riferirsi per il consenso al trattamento terapeutico in casi di urgenza al di la' dei vincoli di parentela e consaguineita'; la liberta' di autodeterminare il proprio orientamento sessuale e identita' di genere attraverso il divieto di trattamenti di modifica sotto i sedici anni di eta' e l'obbligo di richiesta personale in tutti gli altri casi; il potenziamento dei consultori per rimuovere situazioni di disagio ed emarginazione legate alla discriminazione sociale; specifici progetti di formazione professionale per le persone transessuali; strumentazione delle politiche del lavoro e dell'impiego in funzione del rilevamento e repressione delle discriminazioni; programmazione dell'offerta turistica come soddisfacimento della domanda espressa da utenti con particolari stili di vita.
La P.d.L. e' cosi' articolata:

TITOLO I. Pprincipi generali costituito dagli artt.:
1. Principi ispiratori
2. Finalita'
3. Soggetti beneficiari

TITOLO II. Formazione del personale e organizzazione degli uffici costituito dagli artt.:
4. Formazione del personale
5. Codice etico

TITOLO III. Comitato regionale per le comunicazioni costituito dagli artt.:
6. Funzioni di garanzia
7. Accesso
8. Funzioni propositive

TITOLO IV. Disposizioni in materia sanitaria costituito dagli artt.:
9. Consenso informato
10. Modalita' operative
11. Obblighi degli operatori
12. Diritto di assistenza della persona legata da rapporti affettivi
13. Liberta' di orientamento sessuale e/o di identita' di genere
14. Divieto di trattamenti sanitari
15. Ricorso al giudice tutelare
16. Diritto all'autodeterminazione al trattamento sanitario
17. Finanziamento dei consultori e convenzionamento con associazioni private
18. Patologie invalidanti
19. Convenzioni con il volontariato
20. Diritto alla scelta del programma di assistenza
21. Integrazione della rete di solidarieta'

TITOLO V. Disposizioni in materia di formazione professionale e avviamento al lavoro costituito dagli artt.:
22. Diritto alla formazione
23. Orientamento professionale
24. Interventi specifici in relazione alle persone transessuali
25. Obiettivi della programmazione in materia di formazione professionale
26. Politiche del lavoro e servizi per l'impiego

TITOLO VI. Disposizioni in materia di turismo e attivita' ricreative costituito dagli artt.:
27. Programmazione dell'offerta turistica
28. Servizi di informazione e assistenza turistica
29. Controlli e sanzioni

La Regione Piemonte emanando la presente legge da' attuazione, nell'ambito delle proprie competenze, ai principi della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, al divieto di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.
Un'idea di liberta' che puo' divenire una pragmatica applicazione del divieto di discriminazione nelle materie di competenza regionale.