Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 397.

Potenziamento della capacita' turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture extralberghiere)



Con il presente disegno di legge la Regione Piemonte si pone la finalita' di favorire e sostenere il potenziamento della capacita' turistica extralberghiera del Piemonte, nell'ottica di arrivare agli appuntamenti turistici e sportivi che si svolgeranno nei prossimi anni nel territorio piemontese (uno per tutti, le Olimpiadi Invernali di Torino 2006), con un'offerta turistica ricettiva variegata e, soprattutto, sufficiente ad ospitare i turisti che soggiorneranno nel territorio subalpino.
In particolare, il disegno di legge offre l'opportunita' a chi intende costruire nuove abitazioni da adibire a strutture ricettive extralberghiere o ai proprietari di secondi alloggi da utilizzare a fini ricettivi, di usufruire di finanziamenti regionali per la realizzazione di nuove strutture o per effettuare interventi di ristrutturazione e di riqualificazione di quelli gia' esistenti. Tale provvedimento, dovra' stimolare, secondo le disposizioni contenute nel testo legislativo che piu' avanti si esporra' in maniera dettagliata, da un lato le piccole e medie imprese a realizzare dei "mini" appartamenti da destinare al settore turistico; dall'altro lato, dovra' indurre i proprietari delle seconde abitazioni ad una maggiore propensione ad immetterle sul mercato, attraverso il beneficio degli incentivi regionali di cui possono usufruire e che sono diretti a migliorare le caratteristiche edilizie e di arredo e renderle congruenti con i bisogni e le richieste avanzate dalla domanda turistica.
L'opportunita' di un intervento da parte della Regione Piemonte a sostegno della nuova tipologia di ricettivita' extralberghiera, mediante il provvedimento legislativo che viene proposto, dovra' consentire, pertanto:
- di inserire le seconde abitazioni nel circuito della "locazione turistica", con l'intento di sfruttare il vasto patrimonio immobiliare esistente attualmente sottoultilizzato e ridurre il "gap" della ricettivita' turistica piemontese che ha nei pochi posti letto alberghieri un punto di debolezza;
- di creare delle opportunita' di reddito per chi gestisce le seconde case a scopo turistico, concedendo allo stesso tempo degli incentivi ai proprietari affinche' siano sensibilizzati a migliorare le condizioni tecnico-edilizie e di arredamento delle stesse abitazioni e metterle a disposizione degli intermediari che li gestiranno;
- di rivitalizzare il tessuto sociale ed economico del territorio, con la creazione di nuove attivita' ed occupazione per i residenti.
Anche se l'esigenza prioritaria che ha spinto l'Organo esecutivo della Regione Piemonte a varare tale disegno di legge e' stata quella di arrivare ai Giochi Olimpici Invernali del 2006 con un sistema turistico ricettivo capace di soddisfare le richieste di ospitalita' che provengono dal mercato, occorre evidenziare che l'adozione del provvedimento in oggetto, tuttavia, va oltre la necessita' di rispondere alla domanda di picco connessa all'evento olimpico. In effetti, l'altro interesse che ci si prefigge di soddisfare con il presente disegno di legge e' quello di suscitare una nuova economia turistica locale che consenta di svolgere una nuova attivita' turistica in maniera sistematica e abituale.
Prima di passare ad esporre l'articolato del testo legislativo, va precisato che trattandosi di un nuovo provvedimento, esso si innesta e si collega a due leggi regionali in vigore che hanno come oggetto, rispettivamente: "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere" (l.r. 31/85 e s.m.i.); "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica" (l.r. 18/99).
In ordine alla l.r. 31/85, il disegno di legge che viene presentato va ad ampliare la gia' numerosa fattispecie tipologica di strutture ricettive extralberghiere che la legge regionale de qua prevede e regolamenta. In effetti, il disegno di legge aggiunge e disciplina la tipologia di struttura ricettiva extralberghiera definita "alloggi vacanze", che va ad aggiungersi a quanto gia' esiste e cioe': le case per ferie e ostelli per la gioventu'; i rifugi alpini e i rifugi escursionistici; gli esercizi di affittacamere; le case e appartamenti per vacanze. Occorre ricordare a titolo informativo che esistono alte forme di ricettivita' extralberghiera che sono: l'attivita' di l'agriturismo, disciplinata dalla l.r. 38/95; l'attivita' saltuaria del servizio di ospitalita' denominato "bed and breakfast", disciplinata dalla recentissima l.r. 20/2000.
Con riferimento, invece, alla l.r. 18/99, il disegno di legge prevede che gli aiuti da erogare per sostenere gli interventi relativi alla forma di ricettivita' extralberghiera delineata, vengano concessi utilizzando il "fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica" che il legislatore regionale ha previsto all'articolo 8 della legge in oggetto. Tale fondo e' finalizzato a perseguire gli obiettivi che la Giunta regionale prevede per ciascun anno solare nel Programma annuale degli interventi previsto dall'articolo 5 della l.r. 18/99, nel quale vengono individuate le azioni di intervento prioritarie, le risorse disponibili, i criteri di valutazione dei progetti da finanziare, gli ambiti territoriali di intervento ed, infine, le tipologie di intervento (realizzazione, ampliamento e qualificazione della ricettivita' sia di quella nuova che di quella gia' esistente nonche' delle strutture per la ristorazione integrata o collegata funzionalmente con l'ospitalita' ricettiva).
Dopo aver delineato le finalita' e l'impatto che il nuovo disegno di legge puo' avere sotto il profilo giuridico, economico e sociale, di seguito si procede ad illustrare l'articolato dello stesso provvedimento di legge.
L'articolo 1 descrive le finalita' che la Regione Piemonte si prefigge di perseguire con l'attuazione del provvedimento legislativo che viene proposto. Lo scopo e' quello di potenziare e riqualificare, attraverso interventi finanziari, il sistema extralberghiero piemontese mediante l'introduzione di una nuova forma di ricettivita':gli "alloggi vacanze".
L'articolo 2 (che introduce l'art. 18 bis nella legge regionale n. 31/85 e s.m.i.), definisce gli alloggi vacanze e stabilisce i requisiti tecnici e quelli igienico-sanitari che questi devono possedere per poter essere dati in locazione sul mercato. In analogia, poi, a quanto stabilito nel Titolo VI della l.r. 31/85 e s.m.i., a proposito delle "case e degli appartamenti per vacanze", tale articolo elenca puntualmente i servizi essenziali che devono essere assicurati agli ospiti durante il periodo di soggiorno.
L'articolo 3 (che introduce l'art. 18 ter nella legge regionale n. 31/85 e s.m.i.), individua i soggetti ai quali e' affidata la gestione degli alloggi vacanze. Questi sono: le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale ( ATL ) istituite con la legge regionale 75/96, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili di imprenditori turistici, dotati di un'adeguata struttura organizzativa e tecnica e a condizione che abbiano almeno dieci soci o, infine, i consorzi di secondo grado, composti da almeno cinque organismi associativi costituiti da cooperative, consorzi e societa' consortili di imprenditori turistici, dotati di un'adeguata struttura organizzativa e tecnica ed a condizione che abbiano complessivamente almeno dieci soci.
Si tratta di enti presenti nel sistema turistico piemontese, investiti di funzioni ed attivita' i quali vengono esercitate con l'intento di perseguire le finalita' che il legislatore regionale gli ha riconosciuto. Con l'individuazione delle A.T.L. , delle cooperative, dei consorzi e delle societa' consortili di imprenditori turistici, sia di primo che di secondo grado, e' stata fatta una scelta ben precisa, tesa ad assicurare l'individuazione di intermediari affidabili e in grado di garantire e favorire il lancio di tale forma di attivita' e il decollo dell'economia e dell'occupazione, nell'ambito del bacino turistico locale nel quale essi operano.
Proseguendo, l'articolo detta, poi, le regole essenziali a cui occorre attenersi nell'esercizio dell'attivita': gli alloggi vacanze devono essere date in gestione, affinche' vengano locate, per un periodo di almeno 270 giorni all'anno; mentre per i restanti 90 giorni l'uso dell'alloggio puo' essere utilizzato gratuitamente dal proprietario per soddisfare le proprie esigenze (sia che si tratti di singola persona fisica, sia che si tratti di una piccola o media impresa composta da piu' persone). In quest'ultimo caso al gestore deve essere data comunicazione del periodo di utilizzo dell'alloggio, entro il novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
L'articolo 4 (che introduce l'art. 18 quater nella legge regionale n. 31/85 e s.m.i.), dispone che l'assegnazione per la gestione degli alloggi vacanze da parte delle A.T.L. , delle cooperative, dei consorzi e delle societa' consortili di imprenditori turistici, sia di primo che di secondo grado, deve essere regolata da una apposita convenzione. Sara' l'Ente Regione Piemonte (Giunta regionale) a predisporre un contratto standard di gestione al quale attenersi, nel momento in cui i soggetti soprarichiamati dovranno stipulare il negozio giuridico con i proprietari degli alloggi.
Per poter gestire gli alloggi vacanze, le A.T.L. , le cooperative, i consorzi e le societa' consortili di imprenditori turistici, sia di primo che di secondo grado, devono chiedere preventivamente al Comune nel cui territorio si esercita l'attivita', il rilascio di apposita autorizzazione.
L'articolo 5 (che introduce l'art. 18 quinquies nella legge regionale n. 31/85 e s.m.i.), disciplina gli aspetti finanziari del provvedimento, indicando per quali tipi di interventi e' prevista la concessione di contributi in conto capitale. In particolare, l'articolo in oggetto dispone che le tipologie di intervento previsti dal disegno di legge e ammissibile al finanziamento nell'ambito del Programma annuale degli interventi previsto dall'articolo 5 della l.r. 18/99, sono le seguenti:
a) opere di costruzione di complessi residenziali, costituiti da almeno dieci alloggi, che siano destinati ad alloggio vacanze;
b) opere di ristrutturazione e per interventi di riqualificazione di complessi residenziali, costituiti da almeno un alloggio da destinare ad alloggio vacanze;
c) acquisto di unita' immobiliari gia' esistenti o di nuova edificazione, da destinare ad alloggi vacanze;
d) opere di arredamento di immobili e rinnovo dell'arredamento degli immobili di cui alle lettere a), b) e c).
Lo strumento da utilizzare per la concessione di tali contributi e' il fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica, previsto dall'articolo 8 della l.r. 18/99, istituito allo scopo di finanziare interventi riguardanti:
- le varie forme di ricettivita' alberghiera ed extralberghiera previste dalla legislazione regionale;
- lo sviluppo e la qualificazione del sistema ristorativo tipico piemontese;
- lo sviluppo del sistema delle strutture e degli impianti complementari e dei servizi turistici a supporto e integrazione della ricettivita';
- il contributo al potenziamento e alla qualificazione delle infrastrutture pubbliche nelle localita' turistiche.
L'assegnazione, da parte della Regione Piemonte, del contributo in conto capitale a favore dei soggetti previsti nel provvedimento che si intende varare, viene concesso nel rispetto dei limiti comunitari del "de minimis". Occorre sottolineare come il disegno di legge dispone esplicitamente che il contributo che viene assegnato, non e' cumulabile con altri contributi pubblici disposti per la realizzazione dell'opera.
L'articolo 6 (che introduce l'art. 18 sexies nella legge regionale n. 31/85 e s.m.i.), indica i soggetti che possono beneficiare dei contributi per le tipologie di intervento stabiliti nel precedente articolo. Specificamente, possono usufruire dei contributi:
a) i privati;
b) le piccole imprese;
c) le medie imprese.
La richiesta di beneficio e' ammissibile soltanto qualora i soggetti di cui sopra, sono proprietari di immobili o intendono costruire nuovi immobili da destinare ad alloggio vacanze.
L'articolo 7 (che introduce l'art. 18 septies nella legge regionale n. 31/85 e s.m.i.), dispone che gli immobili da realizzare o quelli gia' esistenti sui quali realizzare gli interventi beneficiando dei contributi assegnati in base al disegno di legge, sono vincolati alla specifica destinazione di uso turistico per la durata di 10 anni. Nel caso in cui viene accertata la successiva impossibilita' o la non convenienza della destinazione dell'alloggio allo specifico uso stabilito nel disegno di legge regionale de qua, la Regione Piemonte dovra' provvedere a dichiarare il beneficiario decaduto e recuperare totalmente il contributo concesso o parte di esso se l'immobile e' stato destinato all'uso turistico soltanto per un certo periodo.
L'articolo 8, infine, riguarda le modificazioni e integrazioni di norme. In particolare, viene aggiunta la nuova tipologia di ricettivita' extralberghiera, attraverso le parole "alloggi vacanze", sia in apertura della l.r. 31/85 e s.m.i., la dove si specifica quali strutture ricettive disciplina la stessa legge, sia nell'interstazione del Titolo VI della legge regionale. Inoltre, viene apportata una modifica, in deroga ai limiti stabiliti dalla legge regionale 34/88, in materia di superfici delle camere da letto, per quanto riguarda le strutture ricettive alberghiere.