Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 391.

Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici, locali e tipici



Oggi la qualita' alimentare e' un obbiettivo dichiarato e perseguito da una pluralita' di soggetti. Il compito delle Istituzioni, non solo di quelle sanitarie, e' di garantire la qualita', la genuinita' e anche il gusto degli alimenti. Eppure mai come da venti anni a questa parte si sono registrati una serie di scandali alimentari che hanno spaventato e preoccupato l'opinione pubblica. Nel passato con il vino al metanolo oggi viti e vini transgenici, mucca pazza, diossina negli alimenti, acqua nitrata e Organismi Geneticamente Modificati sono stati gli scandali o i motivi di contesa che hanno creato profonde divisioni fra gli esperti, le varie Associazioni di categoria e dei consumatori, Associazioni Ambientaliste, le Istituzioni, i partiti, le Organizzazioni Internazionali.
Questa proposta di legge regionale parte dall'assunto dei proponenti relativo alla necessita' di adottare per gli Organismi Geneticamente Modificati (d'ora in avanti OGM ) il principio di precauzione a tutela della salute dei cittadini.
A parere dei proponenti e di numerosi scienziati, la natura degli OGM non e' chiara e definita e pertanto potrebbe risultare dannosa per l'agricoltura e nociva alla salute di uomini e animali. Assumiamo il parere secondo il quale si tratta di piante, o anche di animali, in cui e' stata cambiata la "programmazione" naturale della specie, fatto che non rende sicuri gli esiti e gli effetti di queste modificazioni. Nei processi di modifica dei vegetali ad esempio si interviene sul genoma della pianta (il genoma e' l'insieme dei geni che caratterizzano la specie). I geni sono portati dai cromosomi: il principio e' quello di fissare con una manipolazione diretta un gene estraneo alla pianta ma che possiede la proprieta' ricercata. Non condividiamo il pensiero di alcuni scienziati secondo i quali si possono mescolare i geni senza problemi, indipendentemente dal fatto che provengano da specie vegetali, animali o dall'uomo.
A cosa serve tutto questo? La manipolazione del gene di una pianta o di un animale permette alle imprese di imporre brevetti che assicurano loro la proprieta' di tutte le piante e gli animali modificati che successivamente si riproducono tra loro. Poi, ricomprando le sementi della concorrenza per brevettarle a loro volta o farle sparire dal mercato, si diventa proprietari dell'intera specie. Questo e' oggi il diritto industriale , il diritto delle merci, applicato alla materia vivente. Occorre cambiare questa realta'. La manipolazione genetica puo' diventare il mezzo per consentire a grandi multinazionali del settore di essere padroni di tutta la materia vivente.
L'argomento e' controverso e la tesi sopra riportata non e' universalmente condivisa, pertanto la legge propone il "principio di precauzione" nelle decisioni che riguardano l'uso, per qualunque fine, di OGM e di prodotti da essi derivati, al fine di prevenire eventuali rischi per la salute umana e per l'ambiente.
Proprio sulla base del principio di precauzione si fonda l'Art. 1 (Principi generali) secondo il quale la Regione Piemonte dichiara il proprio territorio non disponibile per l'insediamento e lo sviluppo economico di attivita' che utilizzano organismi geneticamente modificati.
Con l'Art. 2 (Finalita') si stabiliscono gli obiettivi della legge che sono volti al raggiungimento di questi scopi: la tutela della salute umana, delle risorse genetiche del territorio, della sua qualita', delle sue produzioni agro - alimentari. Per tali fini la Regione disciplina coltivazioni, allevamenti, sperimentazioni di OGM . Inoltre l'Ente promuove iniziative conoscitive e di comunicazione relative ai rischi degli OGM e favorisce sia la produzione e il consumo di prodotti agricoli biologici che la riconversione in senso "multifunzionale" dell'agricoltura piemontese.
L'Art. 3 oltre a stabilire il principio di precauzione si pone questi obiettivi: garantire la qualita' alimentare, mantenere la biodiversita', ricostruire sistemi agricoli diversificati, riconoscere al paesaggio agrario storicamente formatisi un alto valore culturale, economico e sociale.
Al fine di tutelare le risorse genetiche e i sistemi agrari della regione adottando il principio di precauzione la Regione, con l'Art. 4, fa divieto di coltivazione e allevamento di specie che contengono la presenza di OGM Tale divieto riguarda i terreni pubblici, del demanio regionale ed e' esteso, con l'Art. 5, anche ai fini sperimentali.
Sono escluse, con l'Art. 6, dall'accesso a finanziamenti e a marchi di qualita' stabiliti dalla Regione tutte le Aziende e le industrie agro - alimentari che utilizzano OGM presenti nelle materie prime, additivi, coadiuvanti ecc.
Tutti i gestori di esercizi commerciali operanti in Piemonte sono tenuti a verificare che i prodotti posti in vendita siano dotati di evidente etichettatura indicante l'eventuale presenza di OGM . (Art. 7). Si istituisce con l'Art. 8 l'albo regionale degli esercizi che commercializzano prodotti indenni da OGM . All'Art. 9 la Regione riconosce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari. La Regione sostiene i Comuni che attraverso specifiche deliberazioni dichiarino il proprio territorio antitransgenico, tali territori sono inseriti in speciali programmi di promozione economica, culturale e turistica. (Art. 10).
L'art. 11 vieta la somministrazione deputati alla ristorazione collettiva: scuole, ospedali e luoghi di cura, mense nei posti di lavoro che vengano somministrati cibi contenenti OGM . Spetta ai gestori di tali servizi verificare che la fornitura dei vari prodotti sia esente da OGM .
Nell'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi riguardanti la ristorazione collettiva sara' attribuito, nel rispetto delle normative vigenti, valore preminente all'elemento relativo alla qualita' dei prodotti agricoli offerti. (Art. 12).
Con l'Art. 13 viene normata l'erogazione di contributi in base alla promozione dell'utilizzazione di prodotti biologici tipici.
L'Art. 14 disciplina comunicazione ed educazione alimentare.
Con l'Art. 15 viene normata la concessione dei contributi regionali agli aventi diritto. L'Art. 16 fissa le informazioni che i soggetti ammessi ai contributi devono fornire agli utenti delle ristorazioni collettive in garanzia della qualita' complessiva del servizio.
Gli Art. 17 - 18 - 19 stabiliscono: le sanzioni, le norme finanziarie, l'efficacia della legge.

Relazione tecnica ai sensi dell'art. 26 della l.r. n. 7/2001

1. Individuazione dell'oggetto e delle finalita' della P.d.L.
Nell'ambito di una politica tesa a tutelare la salute umana dai rischi che potrebbero derivare dall'uso di OGM in agricoltura e nell'allevamento, vengono promosse iniziative conoscitive e di comunicazione relative ai rischi degli OGM favorendo la produzione ed il consumo di prodotti agricoli biologici.
Nel contempo vengono disciplinate le coltivazioni, gli allevamenti e le sperimentazioni di OGM , introducendo il "principio di precauzione" nelle decisioni che riguardano l'utilizzo, per qualunque fine, di OGM e di prodotti da essi derivati, avendo inoltre come finalita' la tutela delle risorse genetiche del territorio, della sua qualita' e delle produzioni agro - alimentari.
2. Analisi degli obiettivi dell'intervento:
a) quali esigenze della collettivita' si intendono soddisfare:
garantire la qualita' alimentare, mantenere la biodiversita', ricostruire sistemi agricoli diversificati riconoscendone il valore culturale, economico e sociale;
b) quali sono i destinatari, diretti ed indiretti, della proposta di legge.
I produttori agricoltori ed agro - industriali, i gestori di esercizi commerciali, i Comuni, i gestori di ristorazione collettiva;
c) in quale modo la P.d.L. intende perseguire gli obiettivi:
Attraverso il divieto di coltivazione e allevamento di specie che contengano OGM anche a fini sperimentali; escludendo tutte le aziende e le industrie agro - alimentari che utilizzano OGM dall'accesso a finanziamenti e a marchi di qualita' stabiliti dalla Regione; istituendo l'albo degli esercizi che commercializzano prodotti indenni da OGM ; sostenendo i Comuni che dichiarino il proprio territorio antitransgenico inserendoli in programmi di promozione economica, culturale e turistica.
3. Esame del contesto socio - economico:
a) verificare la razionalita' degli obiettivi sotto il profilo economico.
Si vuole contribuire a sviluppare la filiera agro - alimentari di qualita', esente da OGM , delle aziende che gia' operano nel settore ed a sostenere tutte quelle aziende agricole che riconvertendo i loro sistemi di coltivazione o allevamento optino per filiere di qualita' e genuinita' promuovendo la conoscenza e l'utilizzo di prodotti biologici tipici presso gli operatori della catena agro - alimentare e i consumatori;
b) indicare se il perseguimento degli obiettivi previsti puo' produrre effetti collaterali.
Sono prevedibili effetti positivi nel settore del commercio dei prodotti biologici tipici e nel turismo enogastronomico;
c) valutare, attraverso la predisposizione della P.d.L., la necessita' di fornire un quadro normativo certo al fine di disciplinare nuove realta' socio - economiche.
Non e' stata rilevata alcuna norma vigente che disciplini la materia, di qui la proposta della P.d.L.;
d) rilevare la ricaduta degli effetti economici della proposta normativa, evidenziando gli aspetti in ambito economico sui quali la proposta normativa puo' incidere.
Le iniziative previste dalla legge avranno una ricaduta positiva sui prezzi dei prodotti agricoli biologici tipici e sui ricavi delle aziende della filiera agro - alimentare, degli esercizi commerciali che vendono alimenti esenti da OGM ;
e) verificare l'adeguatezza degli effetti economici prefigurati in relazione agli obiettivi.
I risultati economici attesi sono adeguati agli obiettivi prefigurati;
f) analizzare la coerenza e la compatibilita' finanziaria degli obiettivi con la destinazione delle risorse.
L'entita' dei contributi stanziati e' coerente con gli obiettivi da raggiungere.
4. Analisi degli aspetti contabili e finanziari;
a) determinazione della totalita' dei costi connessi all'attuazione della proposta normativa.
I costi previsti nella P.d.L. ammontano a Euro 7.500.000,00 nel triennio 2002 - 2004, di cui Euro 3.900.000,00 per l'erogazione di contributi per i progetti relativi alla promozione dell'utilizzo dei prodotti biologici tipici e alla comunicazione ed educazione alimentare, Euro 2.400.000,00 per i programmi speciali di promozione economica, culturale e turistica rivolti ai Comuni che dichiarino il proprio territorio antitransgenico, ed Euro 1.200.000,00 per il sostegno delle Aziende Agricole che optano per filiere di prodotti di qualita' e genuinita'.
Per gli anni successivi l'entita' della spesa sara' determinata annualmente con la legge finanziaria regionale. Trattasi di spese correnti;
b) definizione delle risorse con cui far fronte.
Per l'anno 2002 per il finanziamento di tale legge si fa fronte con un prelievo dal fondo previsto dal cap. 15910;
c) individuazione degli effetti finanziari prodotti dall'atto sui successivi esercizi.
I costi previsti nella P.d.L. ammontano a Euro 7.500.000,00 nel triennio 2002 - 2004, di cui Euro 3.900.000,00 per l'erogazione di contributi per i progetti relativi alla promozione dell'utilizzo dei prodotti biologici tipici e alla comunicazione ed educazione alimentare, Euro 2.400.000,00 per i programmi speciali di promozione economica, culturale e turistica rivolti ai Comuni che dichiarino il proprio territorio antitransgenico ed Euro 1.200.000,00 per il sostegno delle Aziende Agricole che optano per filiere di prodotti di qualita' e genuinita'.
Per gli anni successivi l'entita' della spesa sara' determinata annualmente con la legge finanziaria regionale. Trattasi di spese correnti;
d) indicazione delle previsioni afferenti al bilancio pluriennale.
I costi previsti nella P.d.L. ammontano a Euro 7.500.000,00 nel triennio 2002 - 2004, di cui Euro 3.900.000,00 per l'erogazione di contributi per i progetti relativi alla promozione dell'utilizzo dei prodotti biologici tipici e alla comunicazione ed educazione alimentare, Euro 2.400.000,00 per i programmi speciali di promozione economica, culturale e turistica rivolti ai Comuni che dichiarino il proprio territorio antitransgenico ed Euro 1.200.000,00 per il sostegno delle Aziende Agricole che optano per filiere di prodotti di qualita' e genuinita'.
Per gli anni successivi l'entita' della spesa sara' determinata annualmente con la legge finanziaria regionale. Trattasi di spese correnti.