Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 389.

Modifica alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 'Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di Comuni, circoscrizioni provinciali' per ridurre il limite di popolazione per la costituzione di nuovi Comuni con caratteristiche particolari



Lo spirito federalistico che informa la modifica del Titolo V della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3) deve guidare nella lettura del novellato art. 117 comma 2. Infatti per quanto riguarda la lettera p) di tale articolo, viene evidenziata la legislazione esclusiva per la "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane", facendo riferimento, nel caso delle funzioni, a quelle fondamentali. In tale quadro si puo' legittimamente ritenere che la regolazione di funzioni piu' di dettaglio, o comunque non aventi il carattere di "funzioni fondamentali", possono essere comprese nelle potesta' legislative regionali.
Uno di questi casi non rientranti tra le funzioni fondamentali e' costituito dai criteri per la formazione di nuovi Comuni. La normativa nazionale (D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267) fissava un limite non consentendo la creazione di Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Alla luce del nuovo Titolo V, pero', questa puo' essere ritenuta una fattispecie non rientrante tra le "funzioni fondamentali" di cui al citato art. 117 comma 2 lettera p del nuovo Titolo V della Costituzione.
Per i caratteri assunti negli ultimi cinquant'anni, l'antropizzazione del territorio (spesso in carenza di un quadro programmato dello sviluppo urbanistico), in zone con forte incremento della popolazione, si sono determinate rilevanti polarizzazioni di popolazioni in realta' territoriali che ancora nel primo dopoguerra erano scarsamente abitate. In certi casi tali zone erano di confine tra vari territori comunali. Queste zone, quando subivano un forte incremento di popolazione, determinavano una inadeguata garanzia nel fruire delle funzioni comunali, dei servizi e nell'applicazione delle forme di partecipazione politica con caratteri comunitari, da parte dei residenti.
In certi casi i capoluoghi sono lontani e il confine tra i diversi Comuni e' costituito dalle vie nei nuovi agglomerati urbani, senza alcune specificita' di appartenenza ad una amministrazione comunale piuttosto che ad un'altra. Una situazione di palese disagio per le popolazioni in quei luoghi concentrate.Va anche tenuto conto della specificita' della struttura comunale della nostra regione, che a differenza di altre, presenta un elevato numero di Comuni. Per dare soluzione alle situazioni presenti e future del territorio del Piemonte, che presentino la situazione sopra evidenziata, si propone con la presente iniziativa legislativa di abbassare a 7.000 abitanti il limite di 10.000 previsto dalla Legge Regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (art. 3, comma 2). Tale possibilita' si puo' formalizzare a certe condizioni:
- che la nuova realta' comunale che si verrebbe a costituire comprenda il territorio e gli abitanti di non meno di tre Comuni, riconfermando il vincolo che la costituzione del nuovo comune non determini la riduzione della popolazione dei tre o piu' Comuni che sono tributari di tale scorporo al di sotto dei 10.000 abitanti.