Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 388.

Interventi in materia di servizio civile



Il progetto di legge "Interventi in materia di servizio civile" s'inserisce in un contesto normativo nazionale ed europeo in movimento.
A partire dalla legge n. 772 del 15 dicembre 1972, con cui si riconosce in Italia il diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare e la conseguente possibilita' di svolgere il servizio civile, e' cresciuto il numero di giovani che hanno fatto questa scelta arrivando nel 1999 a 60.000 ragazzi in servizio e a piu' di 80.000 domande.
Accanto al numero di giovani e' cresciuta anche la quantita' di enti di servizio civile pubblici e privati, con ambiti d'interesse ed impiego in diversi campi come: attivita' di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela ed incremento del patrimonio forestale.
Il riconoscimento dell'importanza dell'obiezione di coscienza-servizio civile in Italia si e' avuto con la riforma della legge 772/72 che dopo 26 anni e' stata sostituita dalla legge 230/98, affermando in questo modo il diffondersi di una cultura di pace nel nostro paese. In questa nuova legge vengono apportati significativi cambiamenti alla regolamentazione precedente, come il fatto che l'obiezione di coscienza diventa un diritto soggettivo oppure sottolineando l'importanza del servizio civile quale momento di alto valore formativo.
E' in questa legge che vengono anche definite le competenze regionali nei confronti del servizio civile e secondo queste direttive si e' elaborato questo progetto, raccogliendo inoltre le esperienze fatte in materia da altre Regioni.
Art. 1) Nel primo articolo si dichiara l'intenzione, da parte della Regione Piemonte, di promuovere e disciplinare, nell'ambito delle proprie competenze, le attivita' inerenti al Servizio Civile attraverso una legge che, traendo ispirazione dai principi sanciti dalla Costituzione, si inserisce nel quadro piu' ampio definito dalla legge che attualmente regola la materia a livello nazionale (legge 8 luglio 1998, n. 230) assegnando precise competenze agli Enti locali.
Art. 2) Tali competenze sono individuate nell'articolo 2; il punto a) riguarda la promozione, la pianificazione e il finanziamento di specifici programmi da realizzare, nell'ambito dei settori di impiego degli obiettori di coscienza (specificati dalla legge 8 luglio 1998, n. 230), ad opera degli Enti convenzionati con l'Ufficio Nazionale del Servizio Civile ( UNSC ) per l'impiego di giovani obiettori di coscienza, mentre il punto c) riguarda la promozione e il finanziamento delle attivita' relative alla formazione dei giovani chiamati allo svolgimento del servizio civile e degli operatori cui ne e' affidato il coordinamento; a tale argomento, ritenuto di estrema importanza per la crescita e il corretto sviluppo del Servizio Civile in Italia, la presente legge dedica grande attenzione. Negli altri punti dell'articolo vengono introdotti alcuni elementi che permetteranno di affrontare interessanti temi di attualita', come la promozione del servizio civile volontario femminile (punto b), e del servizio civile all'estero (punto f) o la partecipazione alla ricerca e alla sperimentazione di forme di difesa civile non violenta e non armata. Infine il punto d), al fine di incentivare la scelta del Servizio Civile, prevede la possibilita' di avviare, congiuntamente con altri Enti pubblici interessati, azioni volte al riconoscimento del Servizio Civile come esperienza formativa.
Art. 3) L'art. 3 e' dedicato alla istituzione di un Albo regionale nel quale saranno iscritti tutti gli Enti, operanti sul territorio regionale, i quali, avendo stipulato una convenzione per l'utilizzo di giovani in servizio civile, possono richiedere il finanziamento da parte della Regione di specifici progetti per lo svolgimento del servizio civile o delle attivita' di formazione degli obiettori di coscienza e dei loro responsabili. E' inoltre prevista l'istituzione di una banca dati, contenente tutte le informazioni relative agli Enti iscritti all'Albo e ai relativi programmi presentati alla Regione.
Art. 4) Nella disciplina e nella gestione del Servizio Civile a livello regionale e' previsto il fondamentale concorso degli Enti e delle Associazioni che operano in questo settore; e' per questa ragione che l'Articolo 4 istituisce una Consulta regionale, intesa non solo come organismo di consulenza, ma anche come istituzione incaricata di partecipare attivamente alla definizione delle linee di indirizzo e alla pianificazione degli interventi della Regione in materia di Servizio Civile. Essa e' costituita, oltre che da due Consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale, da rappresentanti di singoli Enti iscritti all'Albo regionale (tre posti riservati a Enti pubblici e tre a Enti privati) o di coordinamenti di piu' di cinque di tali Enti (quattro rappresentanti), nonche' a rappresentanti di Associazioni di obiettori di coscienza (due rappresentanti). Tale composizione e' il risultato di uno sforzo volto a dare una rappresentanza ampia ed equilibrata a tutte le realta' operanti nell'ambito del Servizio Civile.
Art. 5) Precisa le modalita' e le linee generali attraverso le quali la Regione svolge azioni di informazione rivolte ai giovani ed agli enti interessati al fenomeno del servizio civile. In particolare si prevede il potenziamento dei sistemi informativi e delle esperienze gia' esistenti nei diversi enti locali e a livello di coordinamento di enti. Si attribuisce inoltre alla Regione il compito di preparare materiale informativo specifico, e promuovere campagne informative.
Art. 6) Istituisce la "Conferenza regionale per il servizio civile" quale strumento di confronto, analisi e valutazione in materia di obiezione di coscienza, servizio civile e servizio civile volontario. Compito particolare della Conferenza e' di fornire contributi per la stesura del "Piano regionale per il servizio civile". Ad essa partecipano gli enti di servizio civile e le associazioni di obiettori.
Art. 7) Riconosce il ruolo dei coordinamenti locali di enti di servizio civile, considerati luoghi privilegiati di incontro tra i bisogni del territorio e le risorse del servizio civile. Si prevede da parte della Regione la possibilita' di favorirne la costituzione, nonche' un intervento di sostegno, anche finanziario, dei loro programmi di attivita'.
Art. 8) Impegna la Regione a monitorare il servizio civile attraverso una programmazione biennale, che definisce obiettivi e priorita' volte a migliorarne la qualita' e la funzionalita'.
Art. 9) In accordo con la Legge 8 luglio 1998, n. 230 si sottolinea l'importanza della formazione dei giovani, dove non solo verranno fornite nozioni specifiche relative ai compiti da assumere all'interno del piano d'impiego dell'ente, ma soprattutto verra' intrapreso un cammino volto a diffondere la cultura della pace. Si riconosce inoltre il valore qualificante del servizio civile svolto dai giovani, che potranno vedersi riconosciuto questo periodo attraverso una dichiarzine di competenza spendibile nel loro futuro.
Art. 10) Nell'idea di fornire un percorso il piu' possibile qualificante e formativo per i giovani in servizio civile, s'intende in questo articolo evidenziare l'importanza delle due figure introdotte dalla Legge 8 luglio 1998, n. 230, ossia quella del responsabile dei progetti di servizio civile e quella del responsabile degli obiettori di coscienza in servizio civile. La Regione in accordo con l' UNSC porra' particolare attenzione sulla formazione di queste figure, impegnandosi ad investire risorse atte ad accrescerne il profilo professionale.
Art. 11) Si definisce la disciplina dell'istituendo servizio civile volontario.
Art. 12) Si indicano le risorse economiche destinate a rendere effettivo il diritto all'obiezione di coscienza, principio questo che ispira tutto l'articolato del progetto di legge.

Relazione Tecnica


- Generalita'

La proposta di legge ha lo scopo di finanziare specifici progetti per lo svolgimento del servizio civile o delle attivita' di formazione degli obiettori di coscienza e dei loro responsabili. E' previsto il concorso nella disciplina e nella gestione del servizio civile a livello regionale degli enti e associazioni che operano in questo settore. Pertanto l'art. 3 istituisce un albo regionale di enti e organizzazioni pubblicher e private convenzionate con l'Amministrazione statale competente. Inoltre e' istituita una consulta regionale del servizio civile. La PDL in oggetto precisa poi le modalita' operative prevedendo un monitoraggio costante volto al miglioramento della qualita' e funzionalita' del servizio.

- Riferimento al bilancio annuale

La quantificazione della spesa prevista per l'anno 2002 ammonta a euro 258.228,00. Trattasi di spesa in conto corrente, nella fattispecie, di interventi a favore degli enti pubblici, inseribile nella UPB n. 30011 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio-assistenziale Titolo I - Spese correnti). La copertura finanziaria e' individuabile nel fondo speciale "occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese correnti attinenti alle funzioni normali" collocato nella UPB n. 09011 (Bilanci e Finanze-Bilanci Tit. I - spese correnti). Tale fondo al momento presenta la necessaria disponibilita' (stanziamento pari a 18.075.991,00), in quanto inserito nella UPB n. 09011, che attualmente nel DDL 371 (Bilancio di previsione 2002 e pluriennale 2002-2004), ha come stanziamento 695.307.217,00 euro. Il DDL 371 e' al momento in discussione presso la Commissione bilancio. Il presente provvedimento costituisce integrazione dell'elenco allegato al bilancio 2002 per i provvedimenti legislativi in corso recanti spese correnti ove viene aggiunta la voce "PDL Interventi in materia di servizio civile".

- Riferimento al bilancio pluriennale

La quantificazione della spesa per gli anni 2003 e 2004 ammonta rispettivamente a euro 258.228,00.
La copertura finanziaria per gli anni 2003 e 2004 e' assicurata, al momento, dalla disponibilita' finanziaria della UPB n. 09011 (comprendente il capitolo n. 15910) (1).

(1) DDL 371 (Bilancio pluriennale 2002-2004)

UPB 09011

competenza 2003 competenza 2004
19.478.333,00 19.478.333,00

Riformulazione articolo finanziario.

Art. 12. (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 774.684,00 relativa agli anni 2002-2004.
2. All'onere previsto, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002, si provvede istituendo nella UPB n. 30011 (Politiche sociali Persona Famiglia persoanle socio-assistenziale Titolo I spese - correnti) il capitolo con la seguente denominazione:
a) "Interventi a favore degli enti pubblici in materia di servizio civile" con stanziamento pari a euro 258.228,00 euro in termini di competenza e di cassa;
3. La copertura di tale spesa per l'anno 2002 avviene con riduzione di pari importo della UPB 09011 (Bilanci e Finanze-Bilanci Titolo I - spese correnti). Il presente provvedimento costituisce integrazione nel bilancio 2002 dell'elenco dei provvedimenti legislativi in corso recanti spese correnti ove viene aggiunta la voce "PDL Interventi in materia di servizio civile".
4. Agli oneri previsti per gli anni 2003 e 2004 pari rispettivamente a euro 258.228,00, si fa fronte riducendo la disponibilita' finanziaria prevista alla UPB n. 09011 (Bilanci e Finanze-Bilanci Titolo I - spese correnti).