Relazione al Disegno di legge regionale n. 383.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale del 24 gennaio 2000, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale)
Nella fase di applicazione della l.r. n. 3 del 24/01/2000 "Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale" e' emersa la necessita' di provvedere ad alcune modifiche ed integrazioni della legge stessa, al fine di consentire l'ampliamento del numero dei soggetti beneficiari e, contemporaneamente meglio realizzare le finalita' espresse dall'articolo 1 della citata l.r. 3/2000 stessa, quali la salvaguardia dell'ambiente, riducendo l'inquinamento atmosferico ed acustico attraverso l'aumento delle sostituzioni delle autovetture obsolete circolanti e quindi, infine, ottenere un miglioramento dei servizi pubblici non di linea.
In particolare emerge che la previsione nel testo attualmente in vigore della tipologia di contributo concesso definito "in conto capitale per l'acquisto di autovetture" non consente l'ammissione al beneficio di coloro che hanno acquisito in locazione le nuove autovetture con contratto di leasing, se non al momento del riscatto della proprieta' del veicolo, con evidenti inconvenienti sulla tempistica dell'erogazione del contributo pubblico. Pertanto all'articolo 2 comma 1 le parole "in conto capitale" sono soppresse e sono aggiunte le parole, "anche in locazione finanziaria".
Sempre all'articolo 2 comma 1 si innalza il tetto massimo del contributo erogabile pari a lire 5 milioni (pari a euro 2.582,28) a euro 4.000,00 (pari a Lire 7.745.080), mantenendo invariata la percentuale del 20% della spesa sostenuta. Tale innalzamento rendera' molto piu' appetibile il ricorso all'agevolazione stessa con il risultato di uno spiccato svecchiamento del parco autovetture in circolazione.
L'attuale testo di legge, all'articolo 2 comma 2 prevede che i contributi siano concessi per la sostituzione delle autovetture, aventi la destinazione ad uso pubblico, possedute dal soggetto richiedente da almeno 5 anni alla data di presentazione della domanda di contribuzione. Nella nuova formulazione dell'articolo 2 comma 2 si riduce il periodo di anzianita' del veicolo da sostituire da 5 anni a 3 anni, collegata al fatto che le autovetture adibite a servizio pubblico percorrono una notevole quantita' di chilometri e dopo i 3 anni di vita risultano fortemente inquinanti o, spesso, non piu' in grado di circolare; tale abbassamento del limite temporale comporta quindi evidenti - di nuovo - benefici nell'ampliamento della fascia di potenziali beneficiari del contributo.
Oltre alla riduzione di cui detto la nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 2 riferisce l'anzianita', ridotta come detto da 5 a 3 anni, non al periodo di minimo possesso dell'autovettura da parte del soggetto richiedente ma riferisce l'anzianita' del veicolo al periodo di vita effettiva del veicolo stesso, calcolata a partire dalla data di immatricolazione dello stesso. La nuova formulazione oltre a non penalizzare i soggetti che hanno intrapreso la professione di taxista/noleggiatore da poco tempo da' la possibilita' di accedere ai benefici di legge anche a coloro che utilizzano per il servizio pubblico autovetture di seconda/terza mano, con i conseguenti danni all'ambiente per elevate emissioni di gas nocivi alla salute pubblica. Tale nuova versione di legge risponde quindi all'obiettivo principale della legge stessa che e' quello, come gia' ricordato, del miglioramento dell'ambiente con particolare attenzione alla riduzione delle emissioni inquinanti.
La nuova formulazione dell'articolo 4 prevede l'inserimento delle parole "a favore esclusivo dei beneficiari di cui all'articolo 3 della presente legge"; tale inserimento consente il cumulo ai benefici di cui alla presente legge a quelli previsti da norme statali, regionali e comunitarie a meno che queste ultime siano previste ad esclusivo beneficio dei soggetti di cui alla presente legge.
Il testo attualmente vigente prevede il divieto di cumulo del contributo di cui alla presente legge con qualsiasi altro tipo di contributo previsto da norme statali, regionali e comunitarie compreso quelli a beneficio di tutta la collettivita' e non ad esclusivo beneficio della categoria quali, ad esempio, i contributi che favoriscono l'impiego di combustibili alternativi a basso impatto ambientale (metano o gpl).
Le modifiche ed integrazioni contenute nel presente disegno di legge non comportano variazioni allo stato di previsione della spesa sul bilancio regionale.