Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 374.

Disposizioni per la rinegoziazione e per l'estinzione anticipata dei mutui per l'edilizia residenziale anticipata



Le disposizioni per la rinegoziazione dei mutui agevolati sono contenute nel 1° comma dell'art. 29 della legge 13.5.1999, n. 133 che elenca le tipologie dei mutui per le quali e' possibile richiedere la rinegoziazione, tipologie che si riferiscono esclusivamente a leggi statali.
Nel 2° comma si amplia tale possibilita' anche ai mutui per l'edilizia residenziale pubblica di cui alle leggi di agevolazione emanate dalle Regioni, (nel caso della Regione Piemonte tale fattispecie riguarda la l.r. 17.5.1976, n. 28 e s.m.i.) sempreche' queste ultime con apposita normativa prevedano l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 succitato ai propri interventi agevolativi. E' quindi evidente la necessita' di emanare la legge in questione in quanto senza di essa non sarebbe possibile alcuna rinegoziazione se non relativamente ai soli mutui agevolati statali.
Per procedere materialmente alla rinegoziazione e' necessario che il Ministro del Tesoro fissi con apposito Decreto il tasso di rinegoziazione, cosa che sino ad ora non e' stato fatto.
Non conoscendo pertanto detto tasso, che potrebbe anche essere non particolarmente contenuto, anche se pur sempre inferiore a quello applicato ai mutui in questione, e' da valutare attentamente il vantaggio economico che comporterebbe ricorrere all'estinzione anticipata dei vecchi mutui ed a contrarre nuovi mutui ad un tasso oggi particolarmente appetibile. Si ritiene pertanto utile prevedere tale possibilita' nella norma in oggetto.
Il tasso attuale dovrebbe essere di circa il 50% inferiore a quello dei mutui in essere e pertanto comportare una riduzione notevole sulle spese di esercizio. Saranno comunque da valutare caso per caso i vantaggi economici paragonati agli oneri di estinzione che non sono sempre uguali per ogni operazione di mutuo, oneri di estinzione che devono essere a carico della Regione in quanto i terzi fruitori del mutuo (Cooperative edilizie a proprieta' indivisa, Comuni e Agenzie Territoriali per la Casa), pagando un tasso prefissato qualsivoglia sia quello originario, non ricavano alcun vantaggio economico dall'accensione di nuovi mutui, essendo il loro onere identico al precedente.
E' inoltre da ribadire, nella legge in oggetto, che la Regione continui a concorrere al pagamento dei contributi sui nuovi mutui in quanto, trattandosi di una nuova operazione, nessuno possa eccepire che le finalita' della legge agevolativa si sono concluse con l'estinzione del mutuo originario.
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto.