Relazione alla Proposta di legge regionale n. 373.
Misure urgenti per l'avviamento al lavoro di soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti
La 'collocabilita'' dei soggetti in condizioni di svantaggio socio-occupazionale in ragione di patologie psico-fisiche non dipende, come e' noto, unicamente dalle loro caratteristiche o abilita' professionali ma anche dall'insieme di contributi, agevolazioni e incentivi che la normativa nazionale e regionale mette a disposizione delle aziende disponibili all'assunzione.
In questo quadro, la l.r. 28/93 s.m.i., di cui per altro verso occorrerebbe profondamente riesaminare la natura ibrida ed i meccanismi di funzionamento (in parte di incentivo alle assunzione, in parte di promozione della 'piccola' imprenditoria) risponde a questa esigenza con la previsione di una serie di agevolazioni per le aziende che assumano persone in condizioni di invalidita' o con trascorsi di detenzione carceraria.
La legge stessa, invece, non concede alcuna agevolazione per le aziende disponibili ad assumere tossicodipendenti (e alcoldipedenti) ed ex tossicodipendenti (ed ex alcoldipendenti), a meno che essi non ricadano, contestualmente, nelle fattispecie previste agli art. 13, 14 e 15.
Si tratta, come e' evidente, di un 'buco' nella trama e nella logica del provvedimento, che ha pero' la conseguenza di limitare - quando non di pregiudicare - i programmi di reinserimento lavorativo di cittadini ex tossicodipendenti o tossicodipendenti in trattamento.
La questione e' tanto piu' urgente in quanto la Regione Piemonte si accinge ad emanare i bandi relativi al finanziamento dei progetti di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza mediante il Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga (di cui alla Legge 18 febbraio 1999, n. 45) ed una parte dei progetti e dei finanziamenti sara' relativo ad interventi finalizzati a incrementare l'occupabilita' o a favorire il collocamento lavorativo di cittadini ex tossicodipendenti o tossicodipendenti in trattamento.
La presente proposta di legge, che non comporta aumenti di spesa ne' variazioni di bilancio, si limita dunque ad estendere, nell'ambito dell'attuale dotazione di bilancio, gli interventi previsti al Titolo III della l.r. 28/93 anche a questo particolare segmento di svantaggio socio-occupazionale.