Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 366.

Modificazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 'Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche '



Ai sensi dell'art. 7 della l.r. 24 marzo 2000, n. 31 "Non sono in generale soggette alle disposizioni di cui alla presente legge, fatti salvi i casi particolari eventualmente individuati con provvedimento della Giunta regionale, le seguenti installazioni:
(...);
c) gli impianti che non impiegano sorgenti luminose superiori ai 25 mila lumen".
L'interpretazione letterale di questa disposizione porta ad escludere dall'applicazione della legge "in quanto deroga" tutti gli impianti costituiti da piu' sorgenti luminose ognuna delle quali non superiori ai 25 mila lumen.
E' evidente che tale norma, come formulata, e' in contrasto con lo spirito e le finalita' della legge, diretta alla prevenzione e alla lotta all'inquinamento luminoso e al corretto impiego delle risorse energetiche.
Date queste premesse, si pone la necessita' di modificare la disposizione al fine di renderla coerente con le altre.