Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 362.

Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, 'Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato' come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24



Il presente disegno di legge intitolato "Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, recante "Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato" cosi' come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24" ha come obiettivo la semplificazione dei procedimenti relativi alla composizione, al funzionamento e al rinnovo delle Commissioni provinciali per l'artigianato.
Le procedure attualmente previste per la composizione delle commissioni provinciali, che prevedono il sistema elettivo per i componenti artigiani, appaiono particolarmente onerose sia da un punto di vista procedurale, sia da un punto di vista finanziario.
Con il presente disegno di legge si intende sostituire il sistema elettivo con il criterio di "nomina" dei componenti artigiani attraverso la designazione delle organizzazioni artigiane provinciali aderenti alle confederazioni nazionali sindacali.
Si tratta di una modifica normativa che comporta un grado assai rilevante di semplificazione sotto il profilo degli adempimenti, delle fasi procedimentali, dell'accelerazione e dell'efficacia del procedimento, oltre a consentire un notevole risparmio sul piano degli oneri amministrativi e finanziari, coerentemente con quanto e' gia' stato predisposto da altre regioni.
La modifica, su proposta delle associazioni di categoria artigiane provinciali aderenti alle Confederazioni Nazionali Sindacali dell'Artigianato, e' relativa anche al numero dei componenti artigiani che viene fissato da un minimo di 12 ad un massimo di 20 componenti in base alla consistenza numerica delle imprese iscritte agli Albi provinciali. Con apposita delibera di Giunta viene individuato il numero dei componenti per ogni commissione provinciale.
Inoltre il numero dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali viene ridotto ad uno.
Infine, il presente disegno di legge adegua le competenze per gli atti di nomina e di sostituzioni alle disposizioni previste dalla legge 51/97.
Da un punto di vista formale in ossequio ai principi di chiarezza delle disposizioni da adottare, ad ogni articolo del disegno di legge corrisponde la modifica di un articolo del Testo Unico.
Analisi del testo.
Articolo 1: prevede la composizione della commissione, disponendo in particolare il criterio della designazione degli imprenditori artigiani da parte delle associazioni di categoria.
La modifica, su proposta delle associazioni di categoria artigiane provinciali aderenti alle Confederazioni Nazionali Sindacali dell'Artigianato, e' relativa anche al numero dei componenti artigiani che viene fissato da un minimo di 12 ad un massimo di 20 componenti in base alla consistenza numerica delle imprese iscritte agli Albi provinciali. Con apposita delibera di Giunta viene individuato il numero dei componenti per ogni commissione provinciale.
Il numero dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali viene ridotto ad uno.
Nello stesso articolo si modifica il quorum per la validita' della commissione in seconda convocazione.
Articolo 2: individua all'interno della Commissione regionale per l'artigianato la presenza di almeno un esperto in materia giuridica individuato tra i rappresentanti della Regione.
Articolo 3: disciplina le ipotesi di decadenza e le procedure per la nomina e le sostituzioni dei componenti.
Articolo: 4: Attualmente e' previsto il rimborso delle spese di missione unicamente per il Presidente della commissione provinciale e regionale. L'articolo 4 estende anche a tutti i componenti delle commissioni il rimborso per le spese di trasferta e missione sostenute per lo svolgimento di attivita' su incarico della regione connesse al loro ruolo istituzionale. Tale modifica e' dettata dall'esigenza di far effettuare dai componenti delle C.P.A. controlli e verifiche per il mantenimento dell'Eccellenza Artigiana, previsti dai Disciplinari di Produzione e dal Regolamento sull'utilizzo del Marchio, ai sensi del Capo VI della l.r. 21/97 s.m.i. Inoltre si stabilisce che il gettone di presenza stabilito al comma 1 del presente articolo puo' essere incrementato, con apposita delibera di Giunta Regionale, per un importo annuale non superiore al 10%.
Articolo 5: Dispone l'abrogazione di alcune disposizioni normative.