Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 346.

Costituzione dell'organismo interregionale per la gestione del Fiume Po



A) Aspetti tecnico-normativi. Analisi del quadro normativo e necessita' dell'intervento normativo.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, attuativo della legge n. 59/1997, all'articolo 92 prevede il riordino, tra le altre strutture statali, del Magistrato per il Po, affinche' le relative funzioni trasferite siano definite in capo alle Regioni.
Il Magistrato per il Po, struttura periferica del previgente Ministero dei Lavori Pubblici, rappresenta, ai sensi del r.d. 523/1904 e s.m.i, l'autorita' idraulica competente, nell'ambito del bacino idrografico del fiume Po, a svolgere tutte le funzioni di tutela e assetto del reticolo idrografico classificato di prima, seconda e terza categoria in base alla natura e finalita' delle opere idrauliche di difesa.
Le medesime competenze sul reticolo idrografico appartenente alla quarta e alla quinta categoria nonche' sul reticolo idrografico non classificato erano gia' state conferite alle Regioni, a far data dai d.p.r. del 1972 e 1977. Relativamente ai corsi d'acqua di terza categoria, il conferimento delle funzioni, benche' dichiarato, in realta' non era mai stato dotato di effettivita' in mancanza di un decreto attuativo.
La riforma Bassanini, al fine di operare un quadro coerente della materia e completare il sistema normativo della tutela e gestione dei corsi d'acqua, ha previsto l'attribuzione alle Regioni delle funzioni in argomento, precisandole nell'art. 89 del d.lgs.112/1998 e prevedendo, quale principio di riferimento nell'esercizio delle funzioni medesime, il criterio dell'unitarieta' del bacino idrografico.
Il d.lgs. 300/1999, all'art. 55 riprende la finalita' del riordino di cui si e' detto, che tuttavia non e' stato compiuto nei termini temporali assegnati al Governo per l'esercizio della delega legislativa.
Al fine di salvaguardare i principi fondamentali stabiliti dalla legge Bassanini in ordine al trasferimento di funzioni e competenze alle Regioni, con particolare riferimento all'unitarieta' del bacino idrografico, e' stato introdotto l'art. 4 del D.P.C.M. 14 dicembre 2000, che individua nelle Regioni del bacino del Po i soggetti attuatori di un accordo per la costituzione di un organismo interregionale deputato alla gestione del bacino idrografico del fiume Po.
Gli adempimenti conseguenti sono stati posti discussi in piu' incontri tra gli Assessori competenti delle Regioni ricadenti nel bacino del Po.
Nel corso dei lavori e' stato evidenziato che le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto risultavano essere quelle interessate alla costituzione dell'organismo interregionale, anche sulla base dei riparti delle risorse finanziarie individuate a regime in materia di funzioni del Magistrato per il Po, cosi' come risulta dalle tabelle allegate al predetto D.P.C.M., o per effetto di una norma statutaria speciale come accade per la Regione Valle d'Aosta.
L'istruttoria relativa alla predisposizione dell'articolato del provvedimento interregionale si e', pertanto, conclusa nel mese di luglio u.s. e l'atto e' stato sottoposto all'attenzione dei Presidenti delle Giunte regionali.
L'iter risulta attualmente perfezionato con la sottoscrizione dell'accordo da parte dei quattro Presidenti interessati.
Al fine di razionalizzare e garantire l'unitarieta' dell'attuale rete idrografica, e' stata redatta e concordata una rappresentazione grafica allegata all'accordo, individuando cosi' la rete idrografica di competenza dell'organismo interregionale.
Parimenti, e' stato allegato all'accordo uno schema-tipo del provvedimento legislativo di adesione al nuovo organismo, che ciascuna Regione deve adottare, tenendo altresi' conto che l'accordo sottoscritto avra' efficacia con l'emanazione dell'ultima delle leggi regionali di recepimento.
Cio' nonostante, il medesimo art. 4 del D.P.C.M. 14 dicembre 2000 stabilisce un regime di proroga del Magistrato per il Po ed individua una procedura di intesa tra il Ministero competente e le Regioni interessate per la gestione e l'esercizio delle funzioni durante la fase transitoria, che necessariamente intercorrera' tra la fase costitutiva dell' AIPO e la sua piena operativita', come altresi' recepito nell'art. 14, comma 2, dell'accordo costitutivo dell'agenzia.
Tale ultima questione e' attualmente all'attenzione della Regione Piemonte, in quanto capofila per materia, al fine di individuare le iniziative da intraprendere per la completa attuazione del D.P.C.M. e per la conseguente piena operativita' delle funzioni conferite all'organismo interregionale.
Cio' premesso, passando ad illustrare i contenuti del disegno di legge regionale di recepimento dell'accordo costitutivo dell' AIPO , si evidenzia che l'articolo 1, relativo all'oggetto e alle finalita' della legge, stabilisce il concorso della Regione Piemonte all'istituzione dell'agenzia interregionale per il fiume Po ( AIPO ), quale organismo preposto all'esercizio delle funzioni conferite alle Regioni e contenute nell'art. 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, che necessitano di una gestione unitaria ed interregionale a livello del bacino idrografico.
La norma, relativamente all'ordinamento regionale piemontese, e' coerente con la previsione contenuta nell'art. 59, comma 2, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), recante "La Giunta regionale promuove opportune intese con altre Regioni interessate per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 89 del d.lgs.112/1998 che richiedono la gestione unitaria alla scala del bacino del fiume Po e relative all'asta principale ed eventuali affluenti, individuati con successivo provvedimento".
L'articolo 2 definisce la struttura della legge e il valore dell'accordo, che ne costituisce parte integrante, nonche' le modalita' per l'adozione delle eventuali modifiche al medesimo.
L'articolo 3 stabilisce il momento di efficacia della legge, collegato all'entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali istitutive dell'agenzia, emanate dalle Regioni interessate.
L'articolo 4 definisce le risorse necessarie alle spese di funzionamento e alle spese di esercizio delle funzioni attribuite all'agenzia, prevedendo che, in fase di prima applicazione, la Regione utilizza le risorse trasferite dallo Stato in attuazione del d.lgs. 112/1998, trasferendole annualmente all'agenzia.
Successivamente, sulla base delle previsioni annuali dell'agenzia, la Giunta regionale potra' assegnare ulteriori risorse per le medesime finalita', nei limiti delle disponibilita' finanziarie del bilancio regionale.
Il testo dell'accordo sottoscritto dai Presidenti delle Giunte regionali dell'Emilia Romagna, della Lombardia, del Piemonte e del Veneto si compone di 14 articoli.
L'articolo 1 definisce l'oggetto e i contenuti dell'atto; l'articolo 2 indica le generalita' e la qualificazione giuridica dell'organismo interregionale quale ente strumentale delle Regioni, dotato di personalita' giuridica pubblica, autonomia amministrativa, contabile e patrimoniale.
L'articolo 3 ne chiarisce l'ambito territoriale, rinviando ad una documentazione cartografica, allegata all'accordo quale parte integrante, corrispondente alla competenza del Magistrato per il Po, prevedendone la verifica e l'eventuale modifica entro dodici mesi dalla costituzione dell'agenzia e previa intesa tra le Regioni interessate.
L'articolo 4 definisce le funzioni istituzionali dell'agenzia che, sulla base dell'attivita' di pianificazione dell'Autorita' di Bacino e della programmazione delle Regioni, ha le attribuzioni indicate dall'art. 89 del d.lgs. 112/1998 in materia di difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico.
Si tratta, in particolare, della programmazione operativa, progettazione ed attuazione degli interventi; dei compiti di polizia idraulica; della gestione del servizio di piena; dell'istruttoria delle concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali; delle attivita' di monitoraggio idrografico sulla base degli accordi interregionali in attuazione dell'art. 92 del d.lgs. 112/1998, nonche' del coordinamento delle attivita' funzionali alla realizzazione e al mantenimento delle opere di navigazione.
L'articolo 5, fatto comunque salvo l'ambito istituzionale delle funzioni attribuite all'agenzia, prevede per le Regioni ricadenti nel bacino del Po la facolta' dell'avvalimento per l'esercizio di proprie funzioni di difesa del suolo previa convenzione con l'agenzia.
L'articolo 6 indica gli organi dell' AIPO : il Comitato di indirizzo, composto dagli Assessori regionali competenti per materia; il Direttore, scelto dal Comitato di indirizzo tra persone di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilita' gestionale presso strutture pubbliche o private; il Collegio dei revisori.
Gli articoli 7, 9 e 10 ne definiscono attribuzioni, composizione e modalita' di nomina.
L'articolo 8 prevede un Comitato tecnico, composto dai responsabili delle strutture regionali competenti, al fine di garantire il raccordo operativo tra l'attivita' dell'agenzia e quella delle Regioni.
Gli articoli 11, 12 e 13 indicano i principi di riferimento in materia di organizzazione e ordinamento del personale, prevedendo la successiva emanazione di un regolamento interno; patrimonio dell'agenzia; ordinamento contabile, disciplinato sulla base dei principi definiti dal d.lgs. 76/2000.
L'articolo 14 contiene le disposizioni transitorie prevedendo che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali istitutive dell'agenzia (data di efficacia dell'accordo), il Comitato di indirizzo sceglie il Direttore e che il subentro dell' AIPO nelle funzioni del Magistrato per il Po ha effetto secondo le modalita' definite nell'accordo stipulato con il Ministero competente per la gestione della fase transitoria ai sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. 14 dicembre 2000.
B) Verifica dell'impatto normativo.
L'intervento normativo, come si e' evidenziato, rappresenta il completamento di un processo gia' avviato anteriormente alla riforma Bassanini, con l'attribuzione di notevoli competenze alle Regioni in materia di difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico.
Con la legge 59/1997 ed il conseguente d.lgs. 112/1998 il processo ha avuto un'ulteriore evoluzione con il conferimento alle Regioni di tutte le funzioni indicate nell'art. 89 del medesimo decreto.
La Regione Piemonte con la l.r. 44/2000, emanata in attuazione del d.lgs.112/1998, nell'articolare l'assetto delle competenze regionali e degli Enti locali in materia di difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico, ha tenuto conto della peculiarita' di tali funzioni in relazione all'ambito di esercizio, costituito dal bacino idrografico nazionale del fiume Po.
La legge regionale ha infatti previsto, sotto il profilo dell'interregionalita' del bacino, all'art. 59, comma 2, che "La Giunta regionale promuove opportune intese con altre Regioni interessate per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 89 del d.lgs. 112/1998 che richiedono la gestione unitaria alla scala del bacino del fiume Po e relative all'asta principale ed eventuali affluenti, individuati con successivo provvedimento" e, relativamente all'individuazione delle competenze regionali e degli Enti locali, all'art. 60, comma 3: "Dopo il riordino del Magistrato per il Po ai sensi dell'art. 92 del d.lgs.112/1998 la Regione, sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, definisce la gerarchizzazione della rete idrografica di interesse regionale (omissis)".
Il momento del riordino del Magistrato per il Po unitamente alla gerarchizzazine del reticolo idrografico costituisce, dunque, un tassello indispensabile al fine di dare effettivita' all'assetto istituzionale individuato dalla L.R. 44/2000, come e' stato inoltre sottolineato dalla Circolare del Presidente della Giunta regionale 7 maggio 2001, n. 7/ LAP , recante "Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e legge regionale 26 aprile 2000, n. 44. Operativita' delle funzioni conferite agli Enti locali in materia di difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico".
Essendosi attualmente perfezionata la fase istitutiva dell'organismo interregionale, preposto alle funzioni del Magistrato per il Po, nonche' attivato l'iter per la conclusione dell'accordo con il Ministero competente finalizzato alla definizione delle modalita' di gestione della fase transitoria, le Regioni del bacino auspicano, attraverso questo strumento condiviso, di potenziare le proprie funzioni in materia di difesa del suolo ed assetto del reticolo idrografico padano.
In particolare, per la Regione Piemonte l'operativita' dell' AIPO consentira' di procedere a tutti quegli adempimenti sopra richiamati e derivanti dalla l.r. 44/2000, volti a concretizzare l'assetto delle competenze degli Enti locali.

C) Relazione tecnico-finanziaria dell'intervento.

L'intervento normativo si inserisce, come si e' visto, nel processo di attuazione della riforma Bassanini e, in particolare, nell'ambito di uno dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 7 del d.lgs.112/1998 per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni conferite alle Regioni (D.P.C.M. 14 dicembre 2000).
Per far fronte all'impegno finanziario derivante dall'intervento normativo, si prevede che in fase di prima applicazione le risorse da destinare all' AIPO siano, pertanto, quelle individuate per l'attuazione del federalismo amministrativo e quindi trasferite dallo Stato alle Regioni per l'esercizio delle funzioni gia' di competenza del Magistrato per il Po.
Successivamente, tenuto conto della finalita' della legge e dell'accordo interregionale, che sono rivolti a rendere pregnante l'azione amministrativa delle Regioni attraverso l' AIPO , ciascuna Regione sulla base del bilancio annuale dell'agenzia destinera' ulteriori risorse.
Si dovra' dunque istituire un capitolo del bilancio regionale ove affluiranno i fondi statali trasferiti sulla base di quanto previsto dal D.P.C.M.14 dicembre 2000 e i fondi regionali.
Al fine di una maggior comprensione dei flussi finanziari collegati all'attuazione del d.lgs. 112/98, si allega copia del D.P.C.M. sopracitato.