Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 340.

Misure urgenti volte a favorire il diritto allo studio nell'anno scolastico 2001/2002



Recentemente il Governo ha annunciato la propria volonta' di rivisitare la legge 10/3/2000, n. 62 sulla parita' scolastica considerandola dallo stesso insufficiente a garantire la libera scelta educativa delle famiglie. La scelta intrapresa dal Governo, ponendo in discussione il ruolo dello Stato, la concezione del pubblico, le dimensioni e il senso della cittadinanza, dimostra che la stagione della demolizione a picconate del dettato costituzionale prosegue e trova nuovo alimento.
Tuttavia questo intento, da noi non condiviso, ribadisce comunque la centralita' del Parlamento in relazione alle competenze esclusive dello stato in materia d'istruzione.
Nel frattempo le regioni, capofila l'Emilia Romagna, seguita dalla Lombardia, dal Veneto e dal Piemonte, hanno messo o stanno mettendo in atto una vasta e controversa legislazione contribuendo, in tal modo, ad alimentare la confusione fra competenze statali e competenze regionali e piu' in particolare fra assistenza scolastica, diritto allo studio e parita' scolastica.
Su tali scelte legislative tese a garantire un finanziamento diretto o indiretto alle scuole private incombe comunque il pronunciamento della Corte Costituzionale poiche' e' evidente la violazione dell'art. 33 della Costituzione per la quale "Enti e Privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo stato". A dissipare ogni dubbio sulla categoricita' di questo precetto a noi pare che basti il drastico commento di Paolo Silos Labini: "Senza vuol dire senza, e nient'altro".
La presente proposta di legge intende sottrarre la materia di competenza regionale alla contesa in atto sulla laicita' dello stato e dell'istruzione pubblica richiamandosi direttamente all'art. 34 della Costituzione "La scuola e' aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni (9 dopo l'innalzamento dell'obbligo) e' obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli anche, se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi .....".
Le linee direttrici della presente proposta tendono a favorire:
- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- l'effettivo raggiungimento, attraverso il diritto allo studio, delle pari opportunita' tra gli allievi, indipendentemente dalle condizioni economiche e socio-culturali della famiglia di origine;
- la prosecuzione degli studi oltre la scuola dell'obbligo al fine di limitare il fenomeno dell'abbandono e dell'insuccesso scolastico;
- iniziative a sostegno degli studenti in situazioni di svantaggio sociale.
L'art. 1 ribadisce l'opportunita' di sottrarre alla contesa locale la controversa questione della parita' scolastica, rimettendo tale questione alle competenze statali in materia d'istruzione.
L'art. 2 indica le finalita' della legge.
L'art. 3 individua i destinatari senza distinzione alcuna fra i frequentanti le scuole statali e le non statali paritarie, distinguendo la destinazione dei fondi fra: interventi rivolti agli studenti dell'obbligo e delle scuole medie superiori al fine di garantire a tutti la semi gratuita' dei libri di testo; interventi rivolti agli studenti in situazione di svantaggio sociale.
L'art. 4 definisce i criteri di riparto dei fondi, fissando un limite che - come meglio specificato nella relazione tecnico finanziaria - consente di rimborsare agli studenti della prima media inferiore il 60% del costo mediamente sostenuto, agli studenti della seconda e terza media inferiore il 66%, mentre agli studenti del primo anno delle scuole medie superiori verrebbe rimborsato mediamente il 72%.
L'incidenza del rimborso e' calcolata assumendo come riferimento i limiti del costo dei libri fissati dal D.M. 33 del 16/2/2001 a cui si devono attenere i Collegi Docenti nell'adozione dei libri di testo, anche se frequentemente tale limiti vengono disattesi.
La ripartizione dei fondi relativi agli interventi destinati agli studenti delle scuole superiori post obbligo e agli studenti in svantaggio sociale rimanda alla definizione di un regolamento attuativo.
In particolare, per quanto concerne gli interventi relativi alle scuole superiori, il regolamento - acquisiti i dati relativi all'anagrafe tributaria della popolazione scolastica della Regione - potrebbe limitare il diritto alle sole famiglie con un reddito inferiore ai 70.000.000. Per quanto concerne lo svantaggio sociale il regolamento definira' i criteri e le modalita' di valutazione relative ai progetti presentati dalle singole scuole in coerenza con i P.O.F. .
L'art. 5 individua i capitoli del bilancio regionale da cui attingere le risorse per il finanziamento degli interventi, il cui ammontare complessivo di 55.000.000.000 e' diviso fra il capitolo 15910 (35.000.000.000) e quello del fondo di riserva (20.000.000.000) del bilancio 2001.

Relazione Tecnica

- Generalita'

La PDL in oggetto detta misure urgenti volte a favorire il diritto allo studio nell'anno scolastico 2001- 2002.
La PDL richiama i principi costituzionali degli articoli 3 e 34 e statutari regionali dell'articolo 4. Viene fatto esplicito riferimento alla legge n. 49 del 1985 per l'organizzazione, la gestione e l'assistenza scolastica attribuite alle regioni, province e comuni.

- Riferimento al bilancio annuale

La spesa prevista all'art. 5 della PDL e' quantificata complessivamente in 55 miliardi per l'anno 2001 ed e' relativa al titolo 1 (spese correnti) del bilancio 2001. Trattasi di contributi. Per farvi fronte sono individuati due capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001: il primo pari a lire 15 miliardi individua contributi per gli interventi volti all'assolvimento dell'obbligo scolastico e per iniziative dirette a favorire studenti in situazioni di svantaggio sociale sulla base di progetti scolastici coerenti con il POF - il secondo pari a lire 20 miliardi introduce fondi per la prosecuzione degli studi oltre la scuola dell'obbligo. I destinatari di tali interventi sono gli studenti di scuole statali e non statali paritarie specificati nell'articolo 3 della proposta di legge. L'articolo 4, prevede il rimborso agli studenti secondo precise modalita' di riparto dei fondi.
La copertura fa riferimento agli stanziamenti previsti ail capitoli nn. 15910 e 15950 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
EURO : la spesa per il 2001 e' pari a EURO 28.405.129,45.

- Riferimento al bilancio pluriennale
nessun riferimento al bilancio pluriennale.

SITUAZIONE RAGIONERIA AL 25/9

CAPITOLO 15910

ACCANTONAMENTI 0
IMPEGNI 0
LIQUIDAZIONI 0
MANDATI 0

DISPONIBILITA' INTERO CAPITOLO 44.400.000.000
CASSA RAGGIUNTA 0
DISPONIBILITA DI CASSA 44.400.000.000

CAPITOLO 15950

ACCANTONAMENTI 0
IMPEGNI 0
LIQUIDAZIONI 0
MANDATI 0

DISPONIBILITA' INTERO CAPITOLO 16.241.509.007
CASSA RAGGIUNTA 0
DISPONIBILITA' DI CASSA 16.241.509.007

NOTA: L'IMPORTO PREVISTO TROVA COPERTURA ALLA DATA ODIERNA MA DEVE ESSERE SOGGETTO A VERIFICA CON LA DIREZIONE BILANCI DELLA GIUNTA REGIONALE AL MOMENTO DELL'APPROVAZIONE DELL'ATTO IN QUANTO IL/I CAPITOLO/I INDICATO/I SONO SOGGETTI A VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO.