Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 339.

Disciplina del Referendum popolare ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione



La legge costituzionale n. 1 del 1999 oltre a ridefinire i contenuti obbligatori dello Statuto regionale, ne riformula l'iter di approvazione e di modifica, prevedendo all'articolo 123, comma 2, che l'approvazione debba avvenire, a maggioranza assoluta, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
Lo stesso articolo 123 al terzo comma prevede poi che lo Statuto regionale possa essere sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo Statuto regionale sottoposto a referendum non e' promulgato se non e' approvato dalla maggioranza dei voti validi. Questa revisione costituzionale richiede pertanto che ciascuna Regione adotti una apposita legge regionale che disciplini lo svolgimento del referendum confermativo.
In questo contesto si colloca il presente progetto di legge il quale detta le disposizioni per la disciplina del Referendum popolare. In particolare l'articolato e' scritto ispirandosi alle procedure stabilite dalla legge statale n. 352 del 1970 ove e' disciplinato il referendum popolare sulle leggi di revisione costituzionale ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione e alle legge regionali gia' approvate in materia.
Peraltro, in vista della revisione dello Statuto della Regione Piemonte, l'approvazione da parte del Consiglio regionale di questo progetto di legge si rende necessaria in quanto la nostra normativa regionale non detta disposizioni in materia di referendum consultivo, che possano essere applicate, in via interpretativa, anche per lo svolgimento del referendum ex articolo 123 della Costituzione. Infatti, nella legge regionale del 16 gennaio 1973, n.4 e successive modificazioni trovano compita disciplina solamente il referendum abrogativo e il referendum consultivo per l'istituzione, nel territorio della Regione, di nuovi comuni, per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali previsto dall'articolo 133, comma 2 della Costituzione.
Entrando nel merito delle disposizioni, il Capo 1 detta le disposizioni generali per lo svolgimento del referendum consultivo.
In particolare, l'articolo 1 prevede che entro tre giorni dalla seconda deliberazione del Consiglio regionale con la quale si approva la legge di modifica statutaria, il Presidente del Consiglio regionale, attestando l'intervenuta doppia deliberazione sull'identico testo, dispone l'immediata pubblicazione della legge sul Bollettino Ufficiale della Regione. La legge e' inserita sul Bollettino Ufficiale della Regione distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.
L'articolo 123 della Costituzione, al comma 3 prevede che, per la legge regionale di approvazione o di modifica statutaria, non e' richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario di Governo. Il Governo puo' pero' promuovere la questione di legittimita' costituzionale sugli Statuti regionali dinanzi alla Corte Costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
In tal senso sempre l'articolo 1 prevede che il Bollettino Ufficiale contenente la pubblicazione con la quale si comunica l'approvazione delle legge regionale di modifica dello Statuto e' immediatamente trasmesso al Governo.
L'articolo 2 disciplina i contenuti della richiesta di referendum e la formulazione del quesito da sottoporre a referendum. Se nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 1 non vengono presentate richieste di referendum, e sempre che non risulti pendente il giudizio di legittimita' costituzionale eventualmente promosso dal Governo ai sensi dell'articolo 123, comma 3, della Costituzione, il Presidente della Regione, decorsi i tre mesi, provvede alla promulgazione della legge (articolo 3).
Come si e' gia' evidenziato l'articolo 123 della Costituzione prevede che lo Statuto sia sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.
In tal senso il Capo II del progetto di legge detta le norme relativamente all'ipotesi in cui la richiesta e' presentata da un cinquantesimo degli elettori della Regione, il Capo III invece disciplina l'ipotesi in cui la richiesta di referendum intervenga da parte dei un quinto dei componenti il Consiglio regionale.
Si prevede cosi' all'articolo 4 che, al fine di esercitare l'iniziativa referendaria, almeno tre elettori del Piemonte che assumono la qualita' di promotori, depositano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, la richiesta di referendum.
Gli articoli 5 e 6 disciplinano la presentazione della richiesta e la valutazione di legittimita' da parte dell'Ufficio di Presidenza e le modalita' di raccolta delle firme. L'articolo 7 prevede poi che l'Ufficio di Presidenza, entro 30 dalla data di deposito della richiesta di cui all'articolo 6, sentita la Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum, verifichi la regolarita' della richiesta per quanto concerne il termine di presentazione, il numero e la qualita' dei richiedenti.
Lo stesso Ufficio di Presidenza, con deliberazione motivata, puo' prorogare questo termine fino ad un massimo di 90 giorni per rilevanti difficolta' nella verifica della documentazione.
Se la richiesta di referendum e' ritenuta irregolare, essa e' dichiarata improcedibile. Se invece la richiesta di referendum e' ritenuta regolare, l'Ufficio di Presidenza ne da' comunicazione immediata al Consiglio regionale, ai promotori di cui all'articolo 4, comma 1, ed al Presidente della Regione, che provvede, entro trenta giorni dalla deliberazione stessa, con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale, ad indire il referendum.
Come gia' rilevato, il Capo III disciplina l'ipotesi in cui la richiesta di referendum sia invece presentata da un quinto dei Consiglieri Ai sensi dell'articolo 8, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Segretario Generale del Consiglio regionale, il quale attesta al tempo stesso che i richiedenti sono Consiglieri regionali in carica. Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di un incaricato come delegato, scelto tra i richiedenti, a cura del quale la richiesta e' depositata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Entro sette giorni dalla data di ricevimento del verbale e della documentazione, l'Ufficio di Presidenza, sentita la Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum, verifica la regolarita' della richiesta per quanto concerne il termine di presentazione, il quesito referendario, il numero e la qualita' dei richiedenti.
Se la richiesta di referendum e' ritenuta regolare, l'Ufficio di Presidenza ne da' comunicazione immediata al Consiglio regionale e al Presidente della Regione, che provvede, entro trenta giorni dalla deliberazione stessa, con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale, ad indire il referendum (articolo 9).
Il successivo Capo IV disciplina la convocazione degli elettori, il Procedimento elettorale e la proclamazione dei risultati.
Ai sensi dell'articolo 10 la data del referendum e' fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione.
Per il procedimento elettorale relativo al referendum consultivo il progetto di legge rinvia alle norme di cui agli articoli 22, comma 1, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 16 gennaio 1973, n. 4 (articolo 10).
L'articolo 11 detta ulteriori norme in materia di procedimento elettorale prevedendo che al referendum consultivo partecipino gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni del Consiglio regionale. Le schede devono contenere il quesito formulato nella richiesta di referendum cosi' come determinato dall'articolo 2, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, bene in evidenza le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: ''Si''' - ''No''.
All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
Relativamente alla proclamazione dei risultati l'articolo 12 prevede che l'Ufficio regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali ed i relativi allegati, proceda, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione, alla votazione degli aventi diritto ed alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla approvazione della legge di revisione statutaria.
Richiamando quanto previsto dall'articolo 123, comma 4, della Costituzione, sempre l'articolo 12 del progetto prevede che nel caso in cui le risposte '' No '' costituiscano la maggioranza dei voti validi, o siano in numero uguale ai voti validi contenenti la risposta ''Si''', la legge di revisione statutaria risulta non approvata dal referendum.
Il Presidente della Regione cura la pubblicazione del risultato sul Bollettino Ufficiale della Regione. La legge di revisione statutaria non approvata dal referendum decade.
Invece, nel caso in cui le risposte ''Si'' costituiscano la maggioranza dei voti validi, il Presidente della Regione procede alla promulgazione della legge di revisione statutaria.
Il Capo V detta norme sulla Promozione della questione di legittimita' costituzionale da parte del Governo: l'articolo 13 prevede che, nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimita' costituzionale della legge di revisione statutaria, il termine di tre mesi e' interrotto e comincia nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte Costituzionale. Sino alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte Costituzionale, e' preclusa ogni attivita' ed operazione referendaria.
Sempre nell'ipotesi in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimita' costituzionale della legge di revisione statutaria e sia stata nel frattempo presentata richiesta di referendum, le attivita' e le operazioni eventualmente compiute prima dell'interruzione conservano validita' solo in caso di rigetto del ricorso da parte della Corte Costituzionale.
L'articolo 14 disciplina l'ipotesi in cui la legge di revisione statutaria venga parzialmente dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, il Consiglio regionale delibera sui provvedimenti consequenziali da adottare nella prima seduta successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte.
Qualora il Consiglio deliberi di apportare modifiche non derivanti da esigenze di mero coordinamento testuale o formale, la deliberazione legislativa di modifica si considera nuova legge, ed e' quindi approvata e pubblicata: le attivita' e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione legislativa oggetto di modifica perdono ogni validita'.
Il Capo VI, infine, detta le disposizioni finali e all'articolo 15 prevede che anche entro i tre mesi dalla pubblicazione della legge di modifica statutaria il Consiglio regionale puo' abrogare e modificare la deliberazione legislativa concernente la legge di revisione statutaria.
In questo caso la delibera legislativa si considera come nuova legge di revisione statutaria e le attivita' e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione legislativa oggetto di modifica perdono ogni validita'.