Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 337.

Recupero, salvaguardia e valorizzazione della rete dei sentieri di montagna, di collina e rurali



Il presente progetto di legge si propone un recupero funzionale dei sentieri per accrescere il numero dei fruitori che permetta cosi' di "scoprire l'anima della terra", come disse l'abate valdostano Gonnet, all'inizio del '900 parlando di sentieri.
La finalita' dichiarata dalla presente proposta di legge e' dunque la preservazione e la valorizzazione dei sentieri di montagna, collina e rurali e delle relative pertinenze mediante il loro censimento, attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e promovendone la fruizione pubblica a fini sociali ed economici. Restano esclusi dal suo campo di applicazione i sentieri compresi in aree territoriali gia' tutelate naturalisticamente da parte di enti statali o regionali, in quanto gia' oggetto di specifici interventi.
Il Piemonte e' ancora ricco di una rete estesa di sentieri, tuttavia una parte di questi sono ormai impraticabili ed altri non hanno una adeguata valorizzazione.
La caratteristica morfologica del Piemonte ha determinato e condizionato il suo sviluppo sociale, storico ed economico. Fin dall'alto Medioevo, i commerci, i percorsi dei pellegrini e degli eserciti avvenivano lungo importanti sentieri e valichi di montagna. Il sentiero, specie di montagna, e' stato - nello stesso tempo - il vettore di commerci e di emigrazioni tra aree territoriali del Piemonte con le vicine Francia, Svizzera e Liguria. Il sentiero e' stato, per secoli, una risorsa importante per la montagna, la collina e varie zone rurali in cui, spesso, alle ristrettezze di un'economia marginale, si sopperiva con una notevole mobilita'. Per integrare le tradizionali attivita' della montagna e dell'alta collina (allevamento, agricoltura e un artigianato povero, insufficienti a soddisfare i bisogni vitali) ci si affidava a migrazioni spesso stagionali che portavano un po' di ricchezza dalla pianura e da aree confinanti piu' ricche. Il sentiero era animato, in ogni stagione dell'anno, da un via vai incessante e vitale che univa tra loro le comunita' di montagna e della collina e queste con i comuni di pianura. I sentieri erano pertanto un patrimonio degli uomini e delle comunita' e a loro spettava il loro miglioramento, la manutenzione e la piena efficienza e funzionalita'.
L'avvio del processo di industrializzazione e il piu' largo utilizzo della meccanizzazione nell'agricoltura ha provocato, dai primi anni del Novecento in poi, un lento, ma inarrestabile processo di spostamento delle popolazioni di montagna e della collina, prima verso il fondo valle e, infine, definitivamente verso i grandi centri di pianura. L'importante emigrazione verso la citta' degli anni Sessanta e' stata poi fatale per la consistenza demografica di intere aree di montagna e dell'alta collina. Zone in cui viveva, un tempo, un numero elevato di persone sono oggi completamente abbandonate, per animarsi esclusivamente nei brevi mesi estivi. Borgate senza piu' residenti stabili hanno trovato una diversa vitalita' nel turismo.
A pagare il prezzo piu' alto di questo processo di trasformazione economica e urbanizzazione e' stata soprattutto la montagna. Il bosco, attraversato un tempo dai sentieri, era oggetto delle cure attente di quanti da quello traevano risorse e sostentamento. I sentieri, vie di comunicazione essenziali, erano oggetto delle attenzioni di quelle comunita' a cui essi erano stati affidati e di cui si sentivano responsabili. Oggi lo spettacolo offerto a chi si avventura lungo la maggior parte dei sentieri, in particolare quelli di aree rurali e marginali, e in zone collinari e' di degrado, decadenza e in molti casi di scomparsa dei tracciati.
L'affermarsi di una nuova e radicata sensibilita' per la qualita' della vita e di recupero e delle propria identita' culturale e della propria storia, ha portato, in questi ultimi anni, sempre piu' persone a vivere la montagna e la collina, ma anche particolari zone di pianura, sia per turismo sia per risiedervi stabilmente dopo un'esperienza in citta' non sempre soddisfacente. Un elemento incoraggiante e che fa ben sperare per l'avvenire e' la giovane eta' di quanti compiono questa scelta.
Come accennato all'inizio della presente relazione, il progetto di legge che viene qui presentato ha per oggetto il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione dei sentieri di montagna, di collina e rurali; questa iniziativa legislativa vuole essere una componente per una piu' ampia e diversa legislazione che favorisca a vario titolo l'avvio di una qualificata rivitalizzazione di molti territori del Piemonte, tenendo nella giusta considerazione anche quei sentieri che spesso non sono piu' indicati dalla cartografia ufficiale dello Stato e della Regione.
Rivitalizzare la rete dei sentieri significa anche avvicinare gradualmente alla pratica sportiva e al rapporto con la natura e il patrimonio storico e culturale della nostra regione le nuove generazioni e offrire agli adulti spazi meno alienanti di modi fare le vacanze e brevi momenti di riposo e di svago (dal trecking all'alpinismo, ma anche alle passeggiate sistematiche "fuori dell'asfalto").
Alcune associazioni, hanno da lungo tempo attivato interventi, lodevoli per le intenzioni e le finalita', nei riguardi degli elementi paesaggistici e della rete dei sentieri, risentendo pero' di un'esiguita' tanto grave di risorse da rendere tali interventi episodici e non sufficientemente estesi. Encomiabile e' la funzione storica svolta dal Club Alpino Italiano - CAI che ha attuato una prassi di manutenzione dei piu' importanti sentieri alpini. L'impegno del CAI non puo', e del resto esulerebbe dalle sue competenze statutarie, intervenire sulla ricca rete di percorsi e sentieri della bassa e media montagna, della collina e di certe zone rurali. Si tratta di un intervento piu' complessivo che investe l'autorita' e la competenza di enti e organismi diversi, in cui puo' giocare (e in parte gia' lo giuoca) un ruolo importante l'associazionismo naturalistico e culturale.
Questo Progetto di legge cerca di ampliare gli spazi, offrendo uno strumento di coordinamento tra le diverse associazioni interessate al recupero e alla salvaguardia dei sentieri e delle risorse della montagna e gli Enti locali a tutti i livelli con particolare attenzione alla funzione di indirizzo e di vigilanza che la Regione Piemonte puo' assolvere.
Esso cerca anche, nei limiti delle competenze regionali e nel rispetto del principio di sussidiarieta', di fronteggiare le problematiche connesse all'occupazione di sentieri da parte di attivita' private.
In aree non montane, infatti, la presenza di terreni pubblici e' in realta' assai modesta e questo determina problemi notevoli per la piena agibilita' dei sentieri (si pensi al caso della collina torinese).
Cio' rende assolutamente problematico un loro eventuale uso pubblico, vista la normativa restrittiva che in Italia regola la viabilita' secondaria: infatti, per la normativa vigente non esiste ne' la categoria giuridica dei sentieri, ne' quella degli escursionisti, ovvero di persone che compiano un percorso percorso semplicemente a scopo di diporto e svago.
Nel parlare comune, si ritiene ammesso il passaggio su strade e sentieri riportati sulle carte cosiddette militari, o indicate come vicinali: nella realta' i segni sulle carte (anche sui fogli catastali) non hanno nessun valore probatorio ed il termine vicinale e' generico, comprendendo sia le strade vicinali di uso pubblico, che quelle strettamente provate, il cui passaggio e' limitato ai soli frontisti.
Inoltre, il tema della viabilita' secondaria, materia trasferita alle regioni, si mescola con il godimento del diritto di proprieta' e col diritto di accesso alla proprieta' privata che, se pur con qualche sovrapposizione di fatto (es. l.r. 32/82 che disciplina, tra l'altro, la raccolta di vegetali, piccoli animali e prodotti del sottobosco), restano materie di ambito statale.
In queste circostanze, il soggetto attivo che puo' far valere il diritto di passaggio su una strada vicinale e' il Comune, che puo' inserire qualsiasi strada nel proprio repertorio della viabilita' di pubblico interesse, ma solo se l'utilita' pubblica e' riferita ad una collettivita' di persone qualificate, accollandosene poi in parte l'onere della manutenzione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 1446 del 1918. Proprio quest'ultimo onere costituisce la ragione principale del fatto che i Comuni negli anni tra il '60 e l'80 hanno spesso provveduto a defalcare strade e stradine dal proprio repertorio. La presente iniziativa tenta di invertire questa linea di tendenza incentivando le amministrazioni locali a riesumare quei repertori, riscoprendo la pubblica utilita' di strade che si credevano ormai irrecuperabili.
Qui di seguito si illustra brevemente il contenuto degli articoli che compongono la presente proposta di legge.
L'art. 1 definisce le finalita' e gli ambiti applicativi della legge.
L'art. 2 offre una definizione del sentiero di montagna, di collina e rurali dando rilievo al valore consuetudinario dell'importante rete viaria che attraversa i rilievi e le Alpi. Si richiama il valore del sentiero come traccia della memoria collettiva lungo la strada dei commerci, dei pellegrinaggi e della mobilita' locale delle comunita'. Se oggi il sentiero ha finito con il sottolineare prevalentemente la propria vocazione turistica, si intende pero' incoraggiare associazioni e amministrazioni locali nel recupero e nella valorizzazione dei tracciati e della loro storia, in particolare favorendo la manutenzione - ordinaria e straordinaria - di tali tracciati e delle opere che col tempo vi sono state realizzate quali i muri di contenimento a secco, le pavimentazioni con pietre o il taglio delle rocce a gradoni. Un compito che un tempo era assolto dalle comunita' locali e che oggi va affrontato, e risolutamente, con quei soggetti (pubblici e privati) che in presenza di una generalizzata emigrazione verso la citta' concorrano a sopperire alla limitata iniziativa locale.
L'art. 3, mediante la costituzione di un Catasto dei sentieri presso l'Assessorato regionale all'ambiente, qualita' e agricoltura, se da un lato rafforza la funzione della Regione nell'opera di coordinamento e di salvaguardia del patrimonio locale, dall'altro consente di raccogliere e di custodire un patrimonio documentale oggi disperso e su cui e' opportuno intervenire anche per garantire la trasmissione della memoria.
L'art. 4 indica i soggetti abilitati agli interventi di recupero, salvaguardia, e valorizzazione. Tali soggetti possono essere privati (associazioni e consorzi di associazioni) o misti (consorzi di associazioni e enti locali). Il Progetto di legge attribuisce anche facolta' ai Comuni e alle Comunita' montane, in assenza di iniziative di associazioni, di farsi promotori di iniziative di intervento sui sentieri di montagna e di collina, ferme rimanendo le competenze del Club alpino italiano ( CAI ) dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91 e successive modificazioni. I soggetti abilitati devono essere iscritti a un Albo tenuto presso l'Assessorato regionale all'ambiente, qualita' e agricoltura e tale iscrizione e' considerata condizione irrinunciabile per l'accesso ai fondi di finanziamento, per la cui erogazione si rimanda a una specifica deliberazione della Giunta regionale.
I soggetti preposti agli interventi vengono iscritti all'Albo, in seguito a esplicita richiesta, dopo essere stati esaminati da un'apposita commissione costituita da un rappresentante dell'Assessorato regionale all'ambiente, qualita' e agricoltura in qualita' di Presidente, un rappresentante dell'Assessorato regionale al turismo e allo sport, un rappresentante dell'Assessorato regionale all'economia montana e forestazione, un rappresentante dell'Unione Province Piemontesi ( UPP ), un rappresentante dell'Unione nazionale Comuni Comunita' Enti montani ( UNCEM ) delegazione del Piemonte, un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni italiani ( ANCI ) dipartimento del Piemonte, un rappresentante del Club Alpino italiano( CAI ), un rappresentante del Corpo forestale dello Stato, un rappresentante del Corpo Forestale della Regione, un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste iscritte all'Albo regionale delle associazioni di volontariato, un rappresentante designato dalle associazioni agricole.
L'art. 5 intende favorire la maggiore tempestivita' possibile nell'intervento dei soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 4. Infatti non si richiede autorizzazione da parte dei comuni per le manutenzioni ordinarie sui sentieri, ma una semplice e meno burocratica comunicazione alle amministrazioni locali. Un'autorizzazione deve venire rilasciata, invece, nel caso di interventi strutturali e di manutenzione straordinaria, entro trenta giorni dalla data della comunicazione. Qualora gli interventi insistano sul territorio di piu' Comuni o di piu' Comunita' montane l'autorizzazione deve essere rilasciata dalla Provincia. Il progetto di legge insiste particolarmente, oltre che sulle opere di manutenzione e risanamento dei sentieri, sul valore culturale di tale recupero. Viene considerato con maggiore interesse, infatti, l'intervento di tipo strutturale accompagnato da una ricerca storico - etnografica sul sentiero e il suo territorio.
L'Art. 6 prevede la predisposizione da parte dei Comuni e, relativamente ai territori classificati montani, da parte delle Comunita' montane, di censimenti dei sentieri nei loro rispettivi territori, da effettuarsi con cadenza non superiore ai cinque anni. I sentieri cosi' individuati e riportati nel catasto regionale rientrano nella rete viaria di interesse pubblico alla stregua delle strade comunali.
L'art. 7 stabilisce quali siano le competenze in merito alla tipologia e al posizionamento della segnaletica da collocare lungo i sentieri.
L'art. 8 prevede la possibilita' di transito, per soli fini escursionistici, anche su tratti sentieristici di esclusivo uso privato o soggetti a servitu' di passaggio.
L'art. 9 demanda all'approvazione annuale del bilancio la definizione dell'entita' dei finanziamenti, che prevedono anche un adeguato sostegno all'associazionismo previsto dalla legge. Particolare attenzione verra' posta anche a tutte le soluzioni di autofinanziamento proposte dai soggetti di cui all'art. 4, valorizzando la potenzialita' delle indicazioni relative al piano turistico, culturale e ricreativo. Alle Province viene attribuita la funzione di controllo e vigilanza sull'effettivo e regolare utilizzo dei fondi concessi.
L'art. 10 stabilisce le sanzioni amministrative da applicarsi per la violazione delle norme previste dalla legge in oggetto, demandando ad apposita deliberazione della Giunta regionale per la determinazione delle modalita' di contestazione delle violazioni e riscossione delle conseguenti sanzioni.
L'art. 11 rappresenta la norma finanziaria.

Relazione tecnica al Progetto di Legge Regionale "Recupero, salvaguardia e valorizzazione della rete dei sentieri di montagna, di collina e rurali".

GENERALITA'
La proposta di legge in oggetto intende recuperare e valorizzare la vasta rete di sentieri nella nostra Regione a fini ricreativi, culturali e sportivi.

RIFERIMENTI AL BILANCIO ANNUALE
Lo stanziamento annuale disposto nel presente provvedimento (2 miliardi di lire, pari a Euro 1032913,80) viene utilizzato secondo le modalita' stabilite dall'art. 5 dell'allegato progetto di legge e nei termini che si vengono a determinare mediante l'art. 9 del provvedimento ed opera come contributo in conto corrente.
La copertura della spesa e' assicurata mediante la riduzione dello stanziamento previsto nel capitolo n. 15910 del Bilancio di Previsione della Regione Piemonte, che in tale Bilancio, di previsione 2001 e' pari a 73,6 miliardi di lire (pari a Euro 38011227.77).

SITUAZIONE RAGIONERIA REGIONE PIEMONTE AL 19/09/2001
Capitolo 15910
Accertamenti: 0
Impegni: 0
Liquidazioni: 0
Mandati: 0
Disponibilita' intero capitolo: 44.400.000.000
Cassa raggiunta: 0
Disponibilita' di cassa: 44.400.000.000

Nota: l'importo previsto trova copertura alla data odierna ma deve essere soggetto a verifica con la Direzione Bilancio della Giunta regionale al momento dell'approvazione dell'atto, perche' il capitolo indicato e' soggetto variazioni in corso nel presente esercizio.

La copertura finanziaria per l'anno 2002 e 2003 avviene mediante riduzione di importo rispettivamente di lire 2 miliardi del capitolo 15910 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2002-2003.