Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 335.

Inserimento del cielo stellato nel patrimonio naturale della Regione. Nuove disposizioni in tema di illuminazione esterna per la prevenzione e la lotta all'inquinamento luminoso e per la riduzione dei consumi energetici da esso derivati



L'inquinamento luminoso e' tra le forme di inquinamento atmosferico la meno conosciuta sul piano tecnico e della predisposizione di politiche di prevenzione. Tuttavia, l'aggravarsi del fenomeno sta determinando, in un numero crescente di Paesi industriali avanzati, prese di posizione da parte di organismi scientifici e una sensibilizzazione dell'opinione pubblica, che si traducono anche, in diversi casi, in misure di protezione e interventi di disinquinamento da parte delle competenti autorita' pubbliche.
L'inquinamento luminoso da parte della luce dispersa da impianti di illuminazione esterna pubblica o privata, altera o nasconde il cielo notturno, modificando gli equilibri naturali dell'ecosistema e impedendo di fatto, o quantomeno rendendo difficoltosa, l'osservazione del cielo, e la stessa circolazione stradale con grave pregiudizio per l'incolumita' delle persone.
Anche quando si parla di inquinamento luminoso e di misure atte a ridurlo e a prevenirlo, molto spesso si dimentica che anzitutto una corretta illuminazione e' fondamentale per la salvaguardia dei bioritmi naturali dell'uomo e degli altri esseri viventi. Numerosi studi hanno dimostrato come l'inquinamento luminoso produca stress, insonnia e disturbi psichici nell'uomo; alterazioni dei bioritmi degli animali ed in particolare disturbi nella rotta delle specie migratrici notturne e impoverimento della biodiversita' e della biomassa in generale a causa della moria della fauna attratta dall'illuminazione artificiale; alterazioni nella crescita dei vegetali (comprese le stesse coltivazioni agricole) e nei processi fotosintetici delle piante.
Nella recente legislazione statale un riferimento preciso alla necessita' di prevenire l'inquinamento luminoso e' reperibile nella legge quadro sulle aree naturali protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394), laddove, all'articolo 11, si indicano anche le "emissioni luminose" tra le attivita' che il regolamento del Parco deve disciplinare, allo scopo di garantire il perseguimento delle finalita' di conservazione e protezione del patrimonio naturale.
Accanto alla finalita' generale di protezione dell'ambiente naturale, la presente proposta di legge persegue l'obiettivo, anch'esso generale, di salvaguardare l'interesse comune alla contemplazione del cielo notturno. Sotto questo profilo, il raggiungimento di livelli ai limiti della tollerabilita' dell'inquinamento luminoso anche nel nostro Paese e' stato ben evidenziato qualche anno fa, in modo da tutti tangibile, in occasione del passaggio della cometa Hale-Bopp.
Va peraltro evidenziato anche l'obiettivo specifico di consentire l'osservazione del cielo sia da parte degli astronomi professionisti, sia da parte dei cultori dell'astronomia e degli astrofili. L'importanza della ricerca astronomica e astrofisica e' dimostrata dai finanziamenti che a questo settore della ricerca scientifica dedicano tutti i Paesi industriali avanzati, il nostro compreso.
Nella nostra Regione, al pari di altre realta' nazionali, sono attivi l'Osservatorio statale di Torino, con sede in Pino Torinese, ed altri osservatori che svolgono ricerca scientifica, alcuni dei quali gestiti da associazioni astrofile. Si tratta di un patrimonio culturale ed economico, in parte pubblico e in parte privato che va efficacemente tutelato.
Non da ultimo va rilevato il problema della dispersione energetica che l'inquinamento luminoso comporta.
La luce che inquina l'atmosfera non raggiunge lo scopo per il quale e' stata prodotta, cioe' l'illuminazione di strade, edifici, monumenti. Inquinamento luminoso, quindi, significa anche spreco di energia valutabile, secondo stime recenti, in 400 miliardi di lire annue a livello nazionale. Secondo dati forniti e divulgati, tra gli altri, dalla Societa' Astronomica Italiana, la dispersione di energia determinata dall'uso di lampade male orientate, male progettate o di scarsa efficienza, e' negli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, pari ad almeno il 30%. Sempre secondo questi dati, se si generalizzasse nell'illuminazione pubblica e privata l'uso di lampade ad alta efficienza, si potrebbero risparmiare annualmente su scala nazionale 3,2 miliardi di kilowattora, per una spesa complessiva che ammonta, appunto a 400 miliardi di lire. Cio' significherebbe, tra l'altro, diminuire di 2,5 tonnellate/anno l'immissione in atmosfera di CO2.
Va infine osservato, sul piano delle finalita' della presente proposta di legge, che ridurre l'inquinamento luminoso mediante l'adozione di moderni criteri illuminotecnici significa anche avere citta' meglio illuminate: infatti, evitare che una parte della luce prodotta dagli impianti di illuminazione vada dispersa verso lo spazio vuol dire renderla immediatamente disponibile per una migliore visibilita' dei corpi al suolo.
La proposta di legge intende sostituire con norme precise, efficaci, non generiche, e comprensibili a tutti, quanto stabilito nella legge approvata nella scorsa legislatura regionale sullo stesso argomento, vale a dire la l.r. 24 marzo 2000, n. 31 "Disposizioni per la prevenzione e la lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche". Infatti, l'opzione di fondo che ha guidato la stesura della legge vigente, vale a dire di non irrigidire in disposizioni legislative i criteri e le misure tecniche atte a ridurre l'inquinamento luminoso, non ha consentito di perseguire gli obiettivi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento luminoso.
Di qui la scelta di presentare una nuova proposta di legge che tenga conto dell'esperienza maturata in altre Regioni italiane che si sono dotate di leggi piu' efficaci di quella piemontese, significativamente la legge lombarda.
La legge e' divisa in cinque capi.
Il Capo I illustra le finalita' della legge (art. 1) e contiene le disposizioni generali che comprendono le definizioni (art. 2), l'ambito di applicazione della legge (art. 3), le disposizioni relative alla definizione delle aree di piu' elevata sensibilita' all'inquinamento luminoso (art. 4), e l'individuazione degli strumenti di pianificazione per la prevenzione e la lotta all'inquinamento luminoso (art. 5).
Sono gia' tutelate dall'articolo 4 della presente proposta di legge le riserve naturali integrali e speciali, istituite e da istituire, nonche' i siti degli osservatori astronomici e le stazioni per l'osservazione astronomica, di cui agli allegati B e C, senza quindi ulteriori determinazioni successive, che potranno servire piuttosto per l'individuazione di altre aree da tutelare e per le determinazioni relative alle fasce di rispetto.
Gli strumenti di pianificazione per la prevenzione e la lotta all'inquinamento luminoso sono individuati dall'art. 5 nei programmi per la riduzione dell'inquinamento luminoso, i quali sono parte integrante del Regolamento comunale dell'illuminazione esterna, di cui devono dotarsi tutti i Comuni della Regione, con la facolta' per i Comuni inferiori ai 50.000 abitanti e non ricadenti nelle aree piu' elevata sensibilita' all'inquinamento luminoso e relative fasce di rispetto o altrimenti obbligati dalla Regione, di adottare un Regolamento predisposto dalla Provincia. E' prevista pure l'adozione di regolamenti intercomunali e provinciali.
Il Capo II definisce i compiti della Regione (art. 6), delle Province (art. 7), dei Comuni (art. 8) dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (art. 9), nonche' quelli degli enti gestori delle aree protette e degli osservatori astronomici (art. 10).
Tutti dovranno comunque attenersi alla Regolamentazione regionale delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna di cui tratta il Capo III. In particolare l'art. 11 stabilisce le caratteristiche generali degli impianti di illuminazione esterna, la loro conformita' alla legge e i requisiti dei relativi progetti; l'art. 12 stabilisce i requisiti minimi degli impianti di illuminazione esterna e delle sorgenti di luce per la tutela del territorio regionale dall'inquinamento luminoso, mentre l'art. 13 stabilisce ulteriori misure minime di tutela per le aree di piu' elevata sensibilita' all'inquinamento luminoso e relative fasce di rispetto.
Il Capo IV stabilisce le norme per l'erogazione di contributi regionali per l'attuazione della legge (art. 14), nonche' per i controlli degli impianti di illuminazione pubblica (art. 15) e le sanzioni in violazione della legge (art. 16).
Il Capo V, infine, detta le disposizioni finanziarie (art. 17), quelle transitorie per l'adeguamento degli impianti gia' esistenti (art. 18) e quelle finali per evitare un vuoto legislativo derivante dall'abolizione della legge vigente, di cui si intendono salvaguardare gli effetti (art. 19).
Quindi, il quadro normativo e organizzativo disposto dalla presente proposta di legge prevede:
- la Regolamentazione regionale delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna, subito operante con l'entrata in vigore della legge (artt. 11-13);
l'individuazione di aree di piu' elevata sensibilita' all'inquinamento luminoso e relative fasce di rispetto (art. 4);
i Regolamenti comunali o intercomunali dell'illuminazione esterna con relativi programmi per la riduzione dell'inquinamento luminoso (art. 5);
- l'azione di monitoraggio svolta dall' A.R.P.A. (art. 9, commi 2 e 3);
- la relazione biennale della Regione sullo stato del cielo notturno sull'intero territorio regionale (art. 6, comma 1, lettera h);
- i contributi regionali per l'attuazione della legge (art. 14).
La proposta di legge stabilisce, in definitiva, per tutti i Comuni, norme per la progettazione, realizzazione e gestione degli impianti di illuminazione esterna (art. 11); misure minime (artt. 12 e 13) e misure transitorie (art. 18) atte a ridurre l'inquinamento luminoso e a proteggere le aree di piu' elevata sensibilita' all'inquinamento luminoso anche nella fase intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e l'adozione o l'adeguamento dei Regolamenti comunali. In particolare, per gli osservatori astronomici meritevoli di protezione, classificati in due categorie: osservatori professionali e osservatori non professionali, sono previste misure minime di salvaguardia che entrano in vigore con la legge e dalle quali comunque i Regolamenti comunali non possono derogare (art. 13); in particolare entro 1 km in linea d'aria dagli osservatori professionali sono vietate tutte le sorgenti di luce che producono qualunque emissione di luce verso l'alto (comma 5); e nella zona entro 30 km in linea d'aria dall'osservatorio o sito astronomico e' vietato l'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalita', fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superficie che possano rifletterli verso l'alto (comma 6).
L'inosservanza delle misure minime di protezione del territorio regionale dall'inquinamento luminoso e' sanzionata (art. 16), anche in modo reale (commi 4 e 7).
A completamento della illustrazione dell'articolato, va evidenziato il ruolo a livello regionale previsto da organismi gia' esistenti: il Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della L.R. "Interventi in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", istituito dall'articolo 5 della L.R. 19/1984 (art. 6, comma 2 e art. 14, comma 4), e il Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette, istituito dall'articolo 21 della L.R. 12/90 (art. 6, comma 2), nonche' della collaborazione delle associazioni ambientaliste (art. 4, commi 3 e 5, art. 6, commi 2, 4 e 6, art. 8, comma 2, lettera c, art. 10, commi 2 e 3, art. 18, comma 6), e delle associazioni scientifiche competenti in materia di inquinamento luminoso, in particolare l' I.D.A. , Sezione Italiana dell'International Dark-Sky Association1 (art. 4, comma 5, art. 6, commi 2, 3 e 6, art. 9, comma 2, lettera a) e comma 3; art. 18, comma 6), il coordinamento nazionale per la protezione del cielo notturno CieloBuio2 (art. 4, comma 5, art. 6, commi 2, 3 e 6, art. 18, comma 6), la U.A.I. , Unione Astrofili Italiani3 (art. 4, comma 5, art. 18, comma 6), l' I.S.T.I.L. , Istituto di Scienza e Tecnologia dell'Inquinamento Luminoso4 (art. 2, comma 6, art. 9 comma 2 e 3) e le associazioni astronomiche (art. 6, commi 2 e 4) e astrofile in genere (art. 6, commi 2, 4 e 6, art. 10, commi 2 e 3).

Relazione tecnica ai sensi della l.r. 7/2001

- Generalita'
La presente PdL per il raggiungimento delle proprie finalita' prevede appositi controlli, sanzioni e contributi regionali. Si fa notare che tale proposta e' ricollegabile alla legge regionale 31/2000, avente lo stesso oggetto e le stesse finalita'.

- Riferimento al bilancio annuale
La spesa prevista all'articolo 17 della PdL e' quantificata complessivamente in 500 milioni per l'anno 2001, che si considera congrua nell'ammontare. Si tratta di contributi per interventi volti a permettere l'espletamento dei compiti di cui agli artt.7,8,9 e 10 della PdL in oggetto. I beneficiari di tali interventi finanziari sono le Province, i Comuni, l' ARPA e gli enti di gestione dei Parchi naturali e delle aree protette. L'art.14 prevede criteri e modalita' di erogazione dei contributi. Il Consiglio regionale approva il riparto dei contributi come specificato al comma 4 dell'art.14. Lo stesso articolo prevede inoltre un impegno finanziario per le consulenze e collaborazioni delle organizzazioni in materia di prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso elencate all'art.6, comma 6 della proposta.
Non va dimenticato che l'articolo 6 al comma 7 introduce inoltre contributi per incentivare la redazione di regolamenti comunali e provinciali per l'illuminazione esterna conformi alle regole prescritte all'art.5 della PdL. In particolare i Comuni possono accedere ai contributi facendo domanda alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno in misura non superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile e non oltre all'importo annualmente determinato dalla Giunta regionale sulla base delle disponibilita' di bilancio.
Pertanto, al fine di dare attuazione alla norma finanziaria (in particolare gli articoli 6 e 14), si prevedono nello stato di previsione della spesa corrente del bilancio 2001 i capitoli aventi le seguenti denominazioni:
a) "spese per collaborazioni e consulenze delle organizzazioni in materia di prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso" con importo in termini di competenza e di cassa pari a Lire 50 milioni e a EURO 25.822,84;
b) "contributi agli enti locali per spese agli adempimenti di propria competenza in materia di inquinamento luminoso" con importo in termini di competenza e di cassa pari a Lire 50 milioni e a EURO 25.822,84.
Per la spesa in conto capitale:
a) "contributi in conto capitale agli enti locali ed ai soggetti pubblici e privati per interventi di risanamento di propria competenza in materia di inquinamento luminoso" con importo in termini di competenza e di cassa pari a Lire 250 milioni e a EURO 129.114,22;
b) "contributi all' ARPA per progetti e interventi volti al controllo e al monitoraggio dell'inquinamento luminoso" con importo in termini di competenza e di cassa pari a Lire 50 milioni e a EURO 25.822,84;
c) "contributi agli enti di gestione dei Parchi naturali e delle Aree protette per progetti e interventi volti al risparmio energetico ed alla messa in opera di apposita cartellonistica e sentieristica in materia di inquinamento luminoso con importo in termini di competenza e di cassa pari a Lire 100 milioni e a EURO 51.645,69.
Per far fronte alla copertura del capitolo di spesa corrente relativo alle collaborazioni si procede alla riduzione di pari importo del capitolo n.10870 del bilancio di previsione 2001. Per il secondo capitolo di spesa corrente si fa fronte con la disponibilita' del capitolo 15910 del bilancio 2001. Per la spesa di investimento si fa fronte con la disponibilita' del capitolo 27170 del bilancio 2001.
EURO : la spesa per il 2001 e' pari a EURO 258.228,45.

- Riferimento al bilancio pluriennale
La spesa pluriennale, corrente e di investimento, fa riferimento alle risorse stanziate in bilancio pluriennale 2001-2003, ai capitoli 10870, 15910 e 27170. In riferimento al capitolo 10870 del bilancio pluriennale 2001-2003 si fa notare che gli importi 2002 e 2003, ammontanti rispettivamente a 6.870.000.000, sono ridotti nella disponibilita' per accantonamenti gia' intervenuti.
Situazione ragioneria (al 3/10/01)

CAPITOLO 10870/2001
ACCANTONAMENTI 45 4.766.550.000
IMPEGNI 62 4.714.602.212
LIQUIDAZIONI 58 1.055.389.040
MANDATI 93 915.389.040

DISPONIBILITA ' INTERO CAPITOLO 3.455.397.788
CASSA RAGGIUNTA 4.434.347.938
DISPONIBILITA' DI CASSA 10.845.309.918

DISPONIBILITA' 10870/2002 4.295.000.000
DISPONIBILITA' 10870/2003 5.674.500.000

CAPITOLO 15910/2001

ACCANTONAMENTI 0
IMPEGNI 0
LIQUIDAZIONI 0
MANDATI 0

DISPONIBILITA' INTERO CAPITOLO 40.400.000.000
CASSA RAGGIUNTA 0
DISPONIBILITA' DI CASSA 40.400.000.000

DISPONIBILITA' 10870/2002 1.850.000.000
DISPONIBILITA' 10870/2003 58.463.000.000

CAPITOLO 27170/2001
ACCANTONAMENTI 0
IMPEGNI 0
LIQUIDAZIONI 0
MANDATI 0

DISPONIBILITA' INTERO CAPITOLO 20.402.364.000
CASSA RAGGIUNTA 0
DISPONIBILITA' DI CASSA 20.402.364.000

DISPONIBILITA' 27170/2002 29.482.000.000
DISPONIBILITA' 27170/2003 30.700.000.000.