Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 334.

Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni minoritarie regionali in societa' per azioni



La razionalizzazione del sistema delle partecipazioni regionali in societa' di capitali postula, quale adempimento preliminare a qualsivoglia organico intervento riformatore, il previo "sfoltimento" di quelle partecipazioni che, fin dall'inizio od a seguito di particolari vicende societarie, non hanno mai avuto o hanno perduto una loro peculiare valenza strategica.
Fra esse vanno annoverate quelle partecipazioni che, vuoi per la loro assai ridotta incidenza quantitativa vuoi per l'assenza di accordi - all'interno della compagine societaria - in grado di valorizzarle, appaiono "strutturalmente" inidonee a svolgere un qualche ruolo di governo dell'impresa e quindi, a maggior ragione, a rappresentare un utile strumento di intervento in campo economico.
Si tratta di partecipazioni ovviamente minoritarie che, acquisite per lo piu' al fine di contribuire finanziariamente al decollo dell'impresa, si sono via via assestate, esaurito il loro scopo, al di sotto di quella soglia minima del 20% del capitale sociale che il codice civile ha assunto, sotto svariati aspetti, quale significativo discrimine fra posizione da tutelare e non (vedasi ad es. gli artt. 2359 e 2367 c.c.).
In effetti, in assenza di remunerativita' del capitale investito ed in carenza di condizioni atte a favorire il sorgere di sindacati di voto, riesce difficile comprendere le ragioni per le quali risulterebbe utile continuare a detenere quote azionarie minoritarie di cosi' scarsa rilevanza, a meno che non si ritenga che l'esigenza conservativa risieda in quella potesta' di nomina di amministratori o sindaci che spesso viene riconosciuta alla Regione in quanto socio ed indipendentemente quindi dall'entita' dell'apporto al capitale. Purtuttavia non pare corretto inferire da tali prerogative, consistenti spesso in sterili privilegi, valutazioni di congruenza ed utilita' che su ben altri basi dovrebbero fondarsi.
E' dunque opportuno che l'esecutivo sia posto nella condizione di dismettere quelle partecipazioni non piu' significative che fanno ancora parte del portafoglio regionale ma, nel contempo, appare indispensabile che le modalita' di alienazione siano tali da favorire sia la tutela degli interessi patrimoniali dell'Ente sia il piu' agevole collocamento di un bene difficilmente "commerciabile". Con cio' si vuol significare che risulterebbe anacronistico, paradossale e sostanzialmente inutile prefigurare sofisticate e complesse procedure (quali offerte pubbliche di vendita o procedura a valenza pubblica) per la vendita di partecipazioni che, prive di utilita' intrinseca, possono divenire appetibili solo a chi le considera addendi da sommare ad altre quote gia' possedute o da contestualmente acquisire.
In effetti la cerchia dei potenziali acquirenti e' circoscrivibile da un lato agli appartenenti alla compagine sociale, ed alla stessa societa' di emissione, dall'altro a chi, terzo, intenda rastrellare un numero significativo di azioni per acquisire, se non il controllo, almeno una posizione condizionante; tuttavia mentre gli uni sono individuati e quindi direttamente interpellabili, gli altri non sono a priori conoscibili ma nemmeno, piu' di tanto, coinvolgibili attraverso una procedura ad evidenza pubblica giacche' il loro interesse all'acquisto e' strettamente condizionato alla disponibilita' di altri soci a vendere.
Cosi' stando le cose, la trattativa privata diretta appare il metodo di scelta del contraente piu' adatto alla dismissione di partecipazioni marginali quali quelle qui considerate che, proprio per la loro scarsa valenza economica, non paiono suscettibili di una pluralita' di offerte di acquisto effettivamente concorrenziali bensi' piuttosto di occasionali e sporadiche offerte da vagliare con tempestivita' e prontezza.
Ovviamente l'assenza di concorrenzialita' rende problematica la valutazione della vantaggiosita' economica dell'offerta che - di conseguenza - dovra' essere vagliata alla luce del valore teorico stimato che rappresentera' il provento minimo da ricavare.
Alla luce delle suddette considerazioni occorre ora soffermarsi su talune disposizioni rinvenibili nell'articolato e meritevoli di approfondimento.
All'articolo 2 le fattispecie dismissive menzionate sono due: accanto alla cessione (termine generico che vale unicamente ad evocare il trasferimento di proprieta') compare il conferimento che rappresenta solo una delle tante figure negoziali in cui si puo' concretare la cessione ma che assume particolare rilevanza rispetto all'ordinamento regionale nel cui ambito opera una holding di partecipazioni, quale Finpiemonte S.p.A. , cui potrebbe essere - per l'appunto - conferita ex. art. 2440 c.c. una qualche quota azionaria oggi direttamente detenuta. E' questa una ipotesi non prioritaria (giacche' pare preferibile una dismissione sostanziale) ma nemmeno da escludere qualora il management di Finpiemonte dimostri l'utilita' dell'operazione.
Sempre all'articolo 2, il secondo comma esclude la "cedibilita'" di partecipazioni che, pur connotate dalle caratteristiche in precedenza evidenziate, si caratterizzano ulteriormente per l'essere state di recente "rivitalizzate" da nuove azioni emesse in sede di aumento di capitale. In questi casi il giudizio di irrilevanza della partecipazione (presupposto logico per la sua attrazione nell'ambito previsionale della legge) viene smentito da comportamenti concludenti di segno opposto: se infatti il Consiglio regionale ha autorizzato, in un periodo temporalmente prossimo, la sottoscrizione di nuove azioni, deve ritenersi che la partecipazione in quella societa', pur esigua, abbia una sua intrinseca e perdurante rilevanza.
Circa il contenuto dell'articolo 3 va chiarito che per "trattativa privata diretta" si intende la trattativa anche con unico potenziale acquirente - e cio' per le motivazioni dianzi precisate - mentre il diritto di prelazione a favore degli enti pubblici (comma 3) trova la sua ragione giustificativa nella salvaguardia delle istanze pubbliche la cui sussistenza e' testimoniata dal controllo pubblico della societa'.