Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 310.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 17.06.1997, n. 35: Modifiche alle leggi regionali 13.12.1981, n. 57 'Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali' e 13.10.1972, n. 10 'Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale '



L'utilizzabilita' di viaggi da parte dei Consiglieri regionali, in relazione ad attivita' connesse all'esplicazione del mandato consiliare, viene riconosciuto dapprima dall'art. 3 comma 3 della legge regionale 1972, n. 10, con riferimento a viaggi dal luogo di residenza alla Capitale e ritorno fino ad un limite massimo di cinque annuali. Tale disposizione viene modificata dall'art. 5 della legge regionale 1997, n. 35, il quale porta ad 11 il limite massimo annuo dei viaggi, peraltro esperibili su tutto il territorio nazionale, ai quali aggiunge la possibilita' di effettuare viaggi dal luogo di residenza presso le sedi delle istituzioni dell'Unione Europea, fino ad un limite massimo annuo di tre.
L'art. 5 della legge citata stabilisce inoltre che, nel caso di uso del mezzo aereo il rimborso spese massimo annuo non possa superare l'equivalente di undici viaggi aerei andata e ritorno Torino - Roma e l'equivalente di tre viaggi aerei andata e ritorno Torino - Bruxelles calcolati sulla base delle tariffe ordinarie applicate dalle compagnie di bandiera, mentre il pagamento delle spese per i viaggi effettuati in ferrovia o su altri servizi di linea viene corrisposto nel limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali supplementi, nonche' del costo per l'uso di un posto letto in compartimento singolo.
Infine, per i viaggi che l'interessato dichiara di aver compiuto con automezzo proprio, il rimborso viene corrisposto nella misura e modalita' prevista dal comma 5 dell'art. 10 della legge regionale 1995, n. 15,vale a dire l'indennita' chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super nell'importo vigente all'inizio di ogni anno corrispondente al prezzo praticato dalla compagnia AGIP ed il rimborso della spesa eventualmente sostenuta per il pedaggio autostradale e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi e autorimesse.
Tuttavia, in sede di applicazione di tale normativa, si sono riscontrate alcune disfunzioni e squilibri, che possono pregiudicare l'effettivo svolgimento del mandato consiliare.
In particolare, dalla disposizione in esame si desume che Il rimborso spese massimo annuo non puo' superare l'equivalente di undici viaggi aerei andata e ritorno Torino-Roma e l'equivalente di tre viaggi aerei andata e ritorno Torino-Bruxelles calcolati sulla base delle tariffe ordinarie applicate dalle compagnie di bandiera.
Alla determinazione del plafond annuale di spesa concorrono quindi tutte le diverse variabili voci che costituiscono i viaggi stessi: oltre al biglietto aereo o ferroviario, il rimborso chilometrico relativo all'uso dell'auto propria, taxi, eventuale parcheggio, spese queste da liquidare, nel limite massimo del numero dei viaggi e del plafond con la conseguenza che tali spese incidono sul budget complessivo di viaggi riducendo quindi con la loro crescita lo svolgimento dell'attivita' connessa all'espletamento del mandato consiliare.
A questo si aggiunge un'ulteriore limitazione derivante dal fatto che i viaggi all'estero possono svolgersi solo presso le sedi delle istituzioni dell'Unione Europea (Bruxelles, Lussemburgo, Strasburgo).
Si e' inoltre rilevato come la normativa in esame comporta una situazione di squilibrio a sfavore dei gruppi politici di minor dimensione, i quali sono chiamati a ripartire le medesime attivita' istituzionali su un numero piu' ridotto di componenti ma ,nello stesso tempo, non tiene adeguatamente conto delle esigenze di coordinare l'iniziativa del singolo Consigliere con l'attivita' di programmazione politica del gruppo, con la conseguenza che una percentuale di tali viaggi rimane inutilizzata.
Al fine di eliminare le suddette anomalie, sono state cosi' predisposte una serie di modifiche all'impianto normativo di cui all'art. 5 della legge regionale 1997, n. 35.
In particolare, il comma 1 amplia l'ambito di operativita' della disciplina in questione all'intero territorio dell'Unione Europea.
Il comma 2 elimina la clausola di equivalenza tra rimborso spese massimo annuo e numero di viaggi, prevedendo solo tale limite per il rimborso delle spese per l'uso del mezzo aereo, con la conseguenza che le altre spese relative al trasporto sono dovute comunque a prescindere dal budget massimo annuo.
Il comma 3 ribadisce tale principio in quanto riconosce altresi' il rimborso della spesa eventualmente sostenuta per il pedaggio autostradale e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi ed autorimesse, nonche' l'indennita' chilometrica di cui all'art. 2 legge regionale 1972, n.10(Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) come modificato in particolare dall'art. 2 della legge regionale 2000, n. 50 e dall'art. 1 della legge regionale 2001, n. 4.
Il comma 4 riconosce il rimborso delle spese per il taxi limitandone pero' l'utilizzo a quelle necessarie per il raggiungimento del luogo di destinazione dalla stazione ferroviaria o dall'aeroporto, sia per raggiungere la stazione ferroviaria o l'aeroporto al ritorno.
Il comma 5 introduce un budget di viaggi per gruppo, costituito da 10 viaggi e da quelli inutilizzati da ciascun Consigliere appartenente al gruppo medesimo, nel limite di due per l'Italia e uno per l'Unione Europea, il cui utilizzo e' disposto dal Presidente del Gruppo Consiliare.
A questo si aggiunge che nel caso di cessazione dalla carica per dimissioni, decadenza, termine della legislatura, il numero di viaggi a disposizione di ogni Consigliere e' parametrato in base all'effettivo periodo di vigenza del mandato.