Consiglio regionale
del Piemonte




Proposta di legge regionale n. 293.

Sostegno alla partecipazione, alla rappresentanza ed alle attivita' dei giovani in Piemonte



Sono trascorsi sei anni dall'approvazione della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16, in tema "Coordinamento e sostegno delle attivita' a favore dei giovani".
Per le finalita' che si poneva, per i mezzi impiegati, per la sua capacita' di inserirsi in un processo di dimensioni europee, quella legge ha conosciuto un momento significativo nel cammino per l'attuazione di una serie e concreta politica per i giovani nella nostra Regione.
A distanza di sei anni, tuttavia, una riflessione sulla sua attuale efficacia si pone come indifferibile.
Tale esigenza e' avvertita da molte associazioni giovanili che hanno sollecitato una riforma della legislazione di settore, nella comune convinzione che quella legge debba essere un punto di partenza e non un punto di arrivo.
L'incisivita' degli strumenti che la legge 16/1995 aveva ridotto va verificata con riferimento ai suoi primi anni di applicazione, nei quali, alla prova dei fatti, le ombre sono parse bilanciare se non superare le luci.
La struttura stessa della legge mostra dei segni di invecchiamento, nel quadro sia delle recenti novita' legislative nazionali sull'associazionismo di promozione sociale, sia dei progetti di legge elaborati dal Dipartimento affari sociali in tema di partecipazione e rappresentanza dei giovani nella societa'.
Una modifica della legge 16/1995 si pone come indifferibile.
La proposta di legge promuove un cammino verso una nuova e migliore legge regionale sulle politiche giovanili, tenendo nel giusto conto le osservazioni, le critiche e le esperienze di chi, in questi anni, coi giovani e per i giovani ha lavorato.
Il testo si compone di 5 articoli:
1. Finalita' ed oggetto della legge;
2. Piano regionale per i giovani;
3. Centro regionale per lo sviluppo ed il coordinamento delle politiche giovanili;
4. Consulta regionale dei giovani, Consulte provinciali e forum giovanili comunali;
5. Norma finanziaria.