Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 282.

Disposizioni in campo energetico. Approvazione del piano regionale energetico ambientale



Nell'ultimo decennio l'energia, anche in considerazione del suo carattere trasversale rispetto alle altre materie, ha assunto un'importanza sempre piu' strategica, soprattutto rispetto alle politiche ambientali tese alla riduzione dei gas climalteranti.
Questo disegno di legge recante "Disposizioni in campo energetico. Approvazione del Piano regionale energetico ambientale" tiene conto dell'evoluzione normativa che ha visto, da un lato, lo Stato spogliarsi a mano a mano di molteplici funzioni prima di suo esclusivo dominio e, dall'altro, l'avvio del processo di liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas ad opera dei decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n. 164.
Nell'ambito del processo di decentramento amministrativo intrapreso in questi ultimi anni con le cosiddette leggi Bassanini, la "materia" energia ai sensi del decreto legislativo 112/98 afferisce alle attivita' di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia: idraulica, elettrica, nucleare, solare, ecc.
Il processo di regionalizzazione, volto a realizzare il massimo decentramento possibile a costituzione invariata, secondo una ratio diversa da quella sottesa ai processi di decentramento precedentemente avviati negli anni 1972-1977, rovescia il criterio di distribuzione delle funzioni, riconoscendo allo Stato compiti determinati e conferendo agli Enti Locali tutte le altre funzioni.
Secondo quanto previsto dall'articolo 30 del D.L.gs. 112/98, alle Regioni, in particolare, fanno capo le funzioni amministrative, comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricita', all'energia nucleare, al petrolio ed al gas che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.112/98 o che non siano attribuite agli enti locali. I commi seguenti dello stesso articolo 30, poi, statuiscono l'attribuzione alle Regioni di compiti previsti dagli articoli 12, 14 e 30 della legge 10/91, nonche', tra le altre, funzioni di coordinamento dei compiti derivanti in attuazione del D.P.R. 412/93, modificato dal D.P.R. 551/99, in materia di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.
Inoltre e' di competenza delle Regioni la predisposizione del piano energetico regionale, come essenziale guida per la politica energetica delle stesse e degli Enti Locali.
Il decentramento alle Regioni di compiti di pianificazione, indirizzo e controllo nel settore energetico, in parte gia' avviato con l'emanazione della legge 10/91 ed, in particolare, con leggi successive. Oggi, in attuazione della legge 59/97 e del D.Lgs. 112/98, consente alle medesime di meglio strutturare le funzioni in materia energetica, fermo restando il rispetto delle competenze riservate allo Stato dall'art.29 e il conferimento agli Enti Locali come previsto dall'art.31 dello stesso D.Lgs. 112/98
A tale proposito, va ricordato che, mentre allo Stato sono riservati la definizione degli indirizzi di politica energetica nazionali, il coordinamento della programmazione energetica regionale, l'unificazione tecnica delle condotte delle varie amministrazioni, l'assolvimento di funzioni di rilevanza nazionale, agli Enti Locali sono attribuite le funzioni in materia di controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia, nonche' le altre funzioni previste dalla legislazione regionale e, in particolare alle Province, la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia, il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.
Spetta pertanto alle Regioni attraverso l'esercizio della potesta' legislativa tradurre in attivita' amministrativa efficace gli obiettivi individuati nella nuova normativa, risultando evidente come ogni Regione possa concorrere alla realizzazione di una strategia nazionale volta a conseguire obiettivi sovraterritoriali.
Il disegno di legge, in armonia con le disposizioni della legge regionale 44/2000 emanata in attuazione del D.Lgs. 112/98, persegue il duplice obiettivo di riordinare nella materia "energia" le funzioni e i compiti ripartiti tra la Regione, le Province e i Comuni, in ossequio ai principi di sussidiarieta', di adeguatezza e di cooperazione sanciti dalla legge 59/97, e di disciplinare l'approvazione del piano energetico ambientale.
Tale piano costituisce lo strumento di programmazione diretto a raggiungere obiettivi di qualita' in termini di produzione, trasporto, distribuzione e consumo di energia raccordati con tutti gli altri obiettivi ambientali attraverso una serie di azioni mirate.
In armonia con l'importanza attribuita alla concertazione dalla legge 59/97, il Piano, concepito come un piano - processo, vuole essere il risultato della cooperazione tra i diversi soggetti interessati, suscettibile di aggiornamenti che tengano conto del mutare degli eventi e della necessita' di adeguamento di certi obiettivi.
Proprio in tal senso e' stata prevista l'istituzione di un Forum regionale per l'energia, quale luogo di confronto e di concertazione tra la Regione, gli Enti Locali, i rappresentanti delle agenzie per l'ambiente e per l'energia nazionali e locali, delle categorie produttive, delle forze sociali, delle associazioni ambientaliste, degli atenei e degli enti di ricerca sui temi di maggiore interesse ai fini della definizione degli obiettivi da perseguirsi e della loro traduzione in uno specifico programma di azioni.
Il disegno di legge e' suddiviso in 11 articoli.
L'articolo 1 detta le finalita', dirette ad una corretta gestione del sistema energetico regionale nelle sue diverse articolazioni, anche ai fini della salvaguardia dell'ambiente, della qualita' della vita e del corretto uso del territorio.
L'articolo 2 individua le funzioni della Regione, nell'ambito delle proprie competenze ed in coerenza con il D.Lgs. 112/98 e la l.r. 44/2000.
L'articolo 3 prevede le funzioni delle Province nell'ambito delle proprie competenze.
L'articolo 4 statuisce le funzioni dei Comuni, nell'ambito delle proprie competenze.
L'articolo 5 prevede e definisce i contenuti del Piano regionale energetico ambientale.
L'articolo 6 detta le procedure di approvazione del Piano energetico ambientale e del suo programma di attuazione.
L'articolo 7 formalizza il Forum regionale per l'energia, gia' operante dal dicembre 1998 per la costruzione del Piano.
L'articolo 8 individua gli strumenti amministrativi e finanziari di politica energetica.
L'articolo 9 detta disposizioni finanziarie.
L'articolo 10 contiene la norma transitoria volta a garantire per i bandi gia' emanati e non ancora conclusi la salvaguardia finanziaria.
L'articolo 11 prevede l'abrogazione della l.r. 23 marzo 1984, n. 19 per la parte ancora vigente non in contrasto con le leggi 9 e 10 del 1991 e le relative disposizioni ministeriali.