Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 279.

Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo-didattici nel territorio della Regione Piemonte



L'impegno a garantire a tutti un pieno sviluppo della personalita' anche attraverso momenti aggregativi e' parte delle competenze regionali. Mantenere il benessere della popolazione attraverso l'aggregazione e la riqualificazione degli interventi sociali e' cio' che questa legge intende favorire nella convinzione che per realizzare pienamente il diritto a uno sviluppo della personalita' nell'ambito dei rapporti sociali sia essenziale partire dal mondo giovanile e da quell'eta' dello sviluppo dove maturano le prime esperienze di socializzazione.
Il presente progetto di legge regionale mira a produrre un quadro normativo che definisca in modo chiaro ed univoco le competenze e le modalita' per la concessione di aree attrezzate e/o libere per lo svolgimento di campeggi nell'ambito delle attivita' educative svolte dalle associazioni di cui alla L.271 del 17 marzo 1983, nonche' per lo svolgimento di campeggi in accantonamento in strutture solitamente definite come "case vacanza" o "case per ferie", di qui in avanti indicate come "case vacanza".
La funzione socio-educativa del campeggio e' da tempo nota come sono note le problematiche di carattere organizzativo che i soggetti organizzatori volontari devono affrontare ogni qualvolta, nell'ambito dell'azione educativa, venga programmato uno specifico momento esterno collegato all'attivita' all'aperto.
Ad oggi sono migliaia le persone che a diverso titolo svolgono l'attivita' di campeggio, incontrando notevoli difficolta' soprattutto nel rapporto con gli Enti locali e con gli organismi incaricati dei controlli e delle successive autorizzazioni.
Le aree interessate dall'attivita' campeggistica sono diffuse sull'intero territorio con una particolare presenza nelle zone alpine.
La presente proposta nasce dalla manifesta esigenza espressa in diverse occasioni da parte dei soggetti promotori di tali attivita' di avere un quadro chiaro riguardo ai soggetti autorizzatori, ai tempi di risposta, alle modalita' di accesso alle aree, alle disposizioni in materia di utilizzo di beni e servizi pubblici, alle sanzioni civili e penali in caso di omissione o utilizzo anomalo della concessione ottenuta.
Il mondo giovanile rappresenta un punto centrale in ogni politica che voglia coscienziosamente proiettarsi verso il futuro. Tale scelta non puo' prescindere da un'assunzione di responsabilita' da parte degli amministratori pubblici nei confronti delle opportunita' concesse ai giovani per realizzare in modo equilibrato il loro cammino di crescita. Partendo da queste considerazioni il presente progetto di legge "Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo-didattici" ha inteso sostenere le associazioni senza fini di lucro che operano sul territorio della nostra regione nel settore giovanile.
Siamo di fronte a un fenomeno le cui dimensioni meritano di essere sottolineate. Nel corso di una prima analisi delle esigenze presenti sul territorio sono state contattate alcune organizzazioni per verificare la reale consistenza numerica dei giovani frequentanti i soggiorni estivi.
Ogni anno migliaia di giovani partecipano a varie iniziative promosse per lo pił nel corso dei mesi estivi.
La presenza di ragazzi/e portatori di handicap distribuiti nelle varie tipologie di campeggio e nelle fasce di eta' non e' facilmente stimabile. E' noto comunque come molte delle associazioni di volontariato dedichino un'attenzione particolare all'inserimento di tali soggetti.
Poiche' le diverse attivita' organizzate assumono caratteristiche proprie pur conservando alcuni elementi comuni si sono voluti differenziare i diversi "campi di applicazione " proponendo 3 tipologie di campeggi educativo- didattici. E' compito del legislatore definire una serie di parametri per la catalogazione delle diverse forme di campeggi a cui accostare la normativa per la loro gestione.
Nel presente progetto una specifica attenzione viene posta all'uso dei fuochi liberi ed alla necessita' di evitare il rischio d'incendi boschivi ricollegandosi alla specifica normativa in vigore.
Esiste la necessita' di avere:
- una legge che dia riconoscimento al mondo del volontariato orientato all'educazione, alla formazione, all'aggregazione sociale;
- una legge chiara e semplice, utilizzabile quindi dai volontari, che li faciliti nei rapporti con le pubbliche amministrazioni (Comuni, ASL, Vigili del Fuoco, Guardia Forestale, Enti Parco, ecc.);
- una legge seria e rigorosa in modo che le famiglie dei giovani che partecipano agli eventi organizzati in questi luoghi possano stare tranquilli.
Proponiamo al Consiglio regionale di approvare la suddetta legge per le motivazioni sopra esposte.