Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 270.

Nuova disciplina della cessione degli alloggi di proprieta' regionale siti in Tortona in via Matteotti n. 13 - Abrogazione della legge regionale 3 agosto 1993, n. 37



Con legge regionale 3/8/1993, n. 37 ("Cessione degli alloggi di proprieta' regionale siti in Tortona in via Matteotti n. 13, gia' di proprieta' del disciolto Ente Nazionale Lavoratori Rimpatriati e Profughi") e' stato riconosciuto ai profughi locatari degli alloggi dello stabile sito in Tortona (AL), via Matteotti n. 13, trasferito alla Regione Piemonte in seguito alla soppressione dell' E.N.L.R.P. (Ente Nazionale Lavoratori Rimpatriati e Profughi) il diritto, da esercitarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, alla trasformazione del contratto di locazione semplice in contratto con patto di futura vendita al prezzo corrente o, in alternativa, il diritto al riscatto in proprieta' sulla base del prezzo determinato ai sensi dell'art. 28 della legge 8/8/1977, n. 513 "Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica" (cioe' dato dal valore venale, determinato dall' U.T.E. , tenendo anche conto dello stato di conservazione dell'immobile e della sua ubicazione, con la riduzione dell'l,5% per ogni anno di effettiva occupazione da parte del richiedente, fino ad un limite massimo di venti anni e con l'ulteriore riduzione del 10 % da applicarsi nel caso in cui il richiedente fruisca di un reddito non superiore a quello determinato ai sensi dell'art. 22 della stessa legge, con la maggiorazione di cui alla lettera d dell'art. 17 del D.P.R. n. 1035 del 30/12/1972 "Norme per l'assegnazione e la revoca nonche' per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica").
Con la medesima legge regionale 37/93 l'Agenzia Territoriale per la Casa di Alessandria, che gestisce il fabbricato dell'ex E.N.L.R.P. in forza della convenzione repertorio n. 83 del 1/8/1990, e' stata autorizzata a provvedere, in nome e per conto della Regione Piemonte, a tutti gli adempimenti conseguenti alle istanze dei profughi.
Ad oggi gli obbiettivi di questa legge regionale non sono stati raggiunti.
Gli aventi diritto hanno infatti richiesto di acquisire la proprieta' degli alloggi alle condizioni di miglior favore dettate dall'art. 1, comma 24, della legge n. 560 del 24/12/1993 ("Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"), cioe' ad un prezzo pari al cinquanta per cento del costo di costruzione.
In realta' tali condizioni piu' vantaggiose per i profughi sono state espressamente disposte per il riscatto degli immobili costruiti in base alla legge 4/3/1952 n. 137 ("Assistenza a favore dei profughi"), mentre lo stabile dell'ex E.N.L.RP. e' stato realizzato con le risorse e le modalita' di cui alla legge n. 568 del 25/7/1971 ("Norme integrative del D.L. 28/8/1970 n. 622, convertito con modificazioni, nella legge 19/10/1970, n. 744, e nuove provvidenze a favore di profughi e rimpatriati").
La Regione Piemonte ha interpellato il competente Ministero dei Lavori Pubblici, il quale, per il tramite del Segretariato Generale del Comitato per l'edilizia residenziale con la nota prot. n. 190 del 6/3/96 ha affermato che le condizioni di vendita di miglior favore di cui al sopracitato comma 24 dell'articolo unico della legge 560/93, non sono estensibili agli alloggi realizzati ai sensi della legge 25/7/1971, n. 568 in quanto le due leggi citate (l. 137/52 e l. n.568 del 25/7/1971) dettano, nella medesima materia, due discipline diverse in riferimento ai programmi costruttivi, alle provvidenze assegnate per farvi fronte, nonche' ai requisiti per le assegnazioni e alle determinazioni del canone di locazione.
In seguito, pero', la Prima Sezione del Consiglio di Stato, cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto di esprimere un parere sull'interpretazione della complessa normativa in materia di alienazione degli alloggi costruiti per i profughi giuliano-dalmati, con un parere emesso nell'adunanza del 10/12/1997, ha sostenuto che la legge 137/52 sia da intendersi riferita all'intera tipologia degli alloggi costruiti a totale carico dello Stato per le categorie meno abbienti, anche a quelli realizzati ai sensi della legge 568/71 e che sia da riconoscere anche agli assegnatari di tali alloggi la possibilita' di fruire delle condizioni di miglior favore di cui all'art. 1, comma 24, della legge 560/93.
L' A.T.C. di Alessandria, inoltre, ha comunicato che provvedera' a dare inizio alle procedure per l'alienazione degli alloggi siti in Tortona, via Matteotti n. 13 quando saranno stabilite le condizioni di vendita a cui fare riferimento secondo la nuova interpretazione.
L'esigenza di aggiornare la legge regionale 3/8/1993, n. 37 al nuovo orientamento espresso dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato, soddisfacendo l'obbiettivo primario di favorire l'alienazione, a favore degli aventi diritto, degli alloggi ex E.N.L.R.P. suggerisce la necessita' di proporre il presente disegno di legge composto di n. 5 articoli.
L'articolo 1 attribuisce ai profughi che all'entrata in vigore della legge siano titolari di contratti di locazione semplice di alloggi dell'immobile di Tortona, la facolta', da esercitarsi entro 6 mesi, di richiedere, con istanza da presentare all'Agenzia Territoriale per la Casa ( A.T.C. ) di Alessandria, il riscatto in proprieta' degli alloggi locati.
Diversamente da quanto previsto dalla disciplina precedente, e' stata esclusa la possibilita' per gli aventi diritto di richiedere la trasformazione della locazione semplice in contratto con patto di futura vendita, ritenendo interesse primario trasferire in tempi brevi la proprieta' degli alloggi ed escludendo forme di pagamento eccessivamente dilazionate in ragione della presumibile esiguita' del prezzo di vendita calcolato in base al costo di costruzione come indicato nell'art. 4 del presente disegno di legge.
Anche se non strettamente necessario dal punto di vista ermeneutico, per ragioni di chiarezza si e' previsto espressamente che le istanze inviate in passato dai profughi per richiedere la cessione in proprieta' sono prive di efficacia.
Il secondo e il terzo comma precisano i casi in cui il trasferimento in proprieta' puo' essere chiesto da parte dei familiari del profugo assegnatario dell'alloggio, in conformita' a quanto chiarito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato generale, Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, con nota Prot. 5075 del 18.5.1999.
L'articolo 2 prescrive che l'Agenzia Territoriale per la Casa ( A.T.C. ) di Alessandria curi tutti gli adempimenti conseguenti alla presentazione delle istanze degli eventi diritto previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti in capo ai soggetti richiedenti.
L'articolo 3, individua il criterio di determinazione del prezzo mediante rinvio all'art. 1, comma 24, della l. 24.12.1993, n. 560: il prezzo di cessione e' stabilito in misura pari al 50% del costo di costruzione di ogni singolo alloggio. Il pagamento puo' essere disposto in unica soluzione all'atto della stipulazione o in forma rateale con corresponsione di una quota non inferiore al 30%, all'atto della stipulazione e la restante parte dilazionata in non piu' di 15 anni ad un interesse pari al tasso legale.
A garanzia del pagamento delle rate del prezzo di cessione e' prevista l'iscrizione di ipoteca legale.
Gli aventi diritto che acquisiscono la proprieta' dell'alloggio non possono alienarlo, ne' costituirvi diritti reali di godimento per un periodo di tempo di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato l'intero prezzo.
Gli acquirenti hanno tuttavia facolta' di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione dell' A.T.C. di Alessandria.
In caso di alienazione dell'alloggio, l'assegnatario dovra' darne comunicazione all' A.T.C. di Alessandria che potra' esercitare, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto per un prezzo pari a quello di mercato.
Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge e' nulla.
L'articolo 4 attribuisce all' A.T.C. di Alessandria i fondi che saranno ricavati dalle vendite, perche' siano destinati alla realizzazione di programmi diretti allo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica.
L'articolo 5, dispone l'abrogazione della legge regionale n. 37 del 3/8/93 ritenuta necessaria per rendere piu' organica e di facile lettura la disciplina, che con il presente disegno di legge si intende innovare, dell'alienazione degli alloggi siti in Tortona in via Matteotti n. 13, gia' di proprieta' dell'Ente Nazionale Lavoratori Rimpatriati e Profughi.