Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 268.

Compensi spettanti ai componenti della Commissione di cui alla legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 - Titolo II 'Commissione consultiva per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum '



La legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 che reca "Modificazioni alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum" prevede al titolo II l'istituzione della "Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum", quale organo consultiva della Regione sulle questioni tecnico giuridiche che concernono l'interpretazione e l'applicazione al caso concreto delle norme dello Statuto e delle leggi regionali in materia iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum, nonche' delle altre leggi nazionali e regionali per cui si renda necessario l'interpretazione o l'applicazione nel corso dei predetti procedimenti.
La Commissione e' composta da 5 Professori di ruolo di materie giuridiche presso gli Atenei del Piemonte, scelti fra 15 designati dai Rettori e da 4 Avvocati iscritti all'Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, scelti tra quelli designati dai Presidenti degli Ordini degli Avvocati del Piemonte.
L'articolo 11 della legge regionale 55/90, cosi' come modificato dalla legge regionale 25/92 e dalla legge regionale 32/97, prevede che ai Componenti della Commissione venga corrisposto lo stesso compenso stabilito per i componenti del Comitato regionale per la comunicazione e l'informazione istituito con legge regionale 1/97.
In data 7 gennaio 2001 e' entrata in vigore la legge regionale n. 1/2001 che ha abrogato la legge regionale 1/97. E' venuto pertanto meno il riferimento normativo stabilito dall'articolo 11 della citata legge regionale in materia di compensi e rimborsi spese ai componenti della Commissione.
Risulta pertanto necessario colmare il vuoto normativo creatosi a seguito dell'abrogazione della legge regionale 1/97 alla quale l'articolo 11 della legge regionale 55/90 faceva specifico riferimento.
Il calcolo dell'importo del gettone di presenza erogato ai componenti del Comitato regionale per la comunicazione e l'informazione era effettuato utilizzando come base lo stesso importo del gettone di presenza attribuito ai Consiglieri regionali, quale rimborso spese ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 10/72.
Lo stesso criterio e' stato adottato nella formulazione della presente proposta di legge regionale che prevede l'erogazione per ogni seduta dell'80% dell'indennita' di presenza corrisposta ai Consiglieri regionali e del 90% della stessa per il Presidente della Commissione.
E' altresi' prevista la corresponsione di un rimborso spese viaggio calcolato forfettariamente, nella misura del doppio della distanza tra il domicilio dei componenti e la sede della Commissione moltiplicato per un quinto del prezzo di un litro di benzina super come previsto dall'articolo 10, comma 5, della legge regionale 13 febbraio 1995, n, 15 "Disciplina del trattamento di missione" per i dipendenti della Regione Piemonte.