Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 254.

Norme per il riconoscimento delle diverse discipline della medicina non convenzionali esercitate da operatori medici



Da molti anni anche nella nostra Regione sono in aumento i cittadini che si rivolgono alle medicine dette "non convenzionali" per risolvere i loro problemi di salute. E' un tipico segno di questi tempi in cui sempre piu' frequentemente convivono visioni diametralmente opposte
Cosi' si assiste da un lato alla vertiginose fughe in avanti della scienza galileiana che con la biomedicina ben presto sara' in grado di clonare individui umani, utilizzare organi di animali per effettuare trapianti nelle persone, tenere in vita embrioni a vari stadi di sviluppo per poterli utilizzare come "pezzi" di ricambio, mentre sono altrettanto vitali e frequentate forme di medicina che si rifanno alle conoscenze storiche, tradizionali, naturalistiche.
Infatti la visione scientifica della salute e della medicina non soddisfa tutte le persone, dal momento che in una societa' convive sempre una pluralita' di attese e di aspettative nonche' di visioni diverse su campi che riguardano scelte intime e personalissime quali quelle relative alla cura del proprio corpo.
Se e' da un lato logico e accettabile che le istituzioni ufficiali, Stato e Regione, stabiliscano le regole principali della cura della salute e come tutelarla nei riguardi dei cittadini e' pero' altrettanto vero che gli stessi enti devono cercare di seguire quelle che sono le tendenze sociali. Le medicine dette non convenzionali, anche se e' noto che gia' la stessa definizione si presenta complessa poiche' sono state proposte diverse formule, rispondono ad una esigenza collettiva di cure mediche dolci e in sintonia con la natura del corpo, ma rappresentano anche un approccio alla cura di tipo piu' personale e piu' basato su di un rapporto interattivo tra medico e paziente.
La proposta di legge che segue si propone lo scopo di intervenire affinche' a livello regionale siano indicati indirizzi che, da un lato, diano sicurezza ai cittadini sulla formazione delle persone a cui affidano la loro salute e dall'altro tutelino gli stessi medici non convenzionali da forme di concorrenza sleale.
La proposta di legge pertanto individua le norme che la Regione intende far rispettare per riconoscere le diverse discipline delle medicine non convenzionali, nello stesso tempo in cui stabilisce una classificazione di quelle che si possono definire "medicine non convenzionali". Sempre a fini normativi, si delineano tutte le principali forme di gestione e di interfaccia con gli Ordini dei medici.
La legge e' rivolta alla classificazione delle discipline mediche esercitate da professionisti forniti di laurea in medicina e pertanto va a disciplinare un preciso indirizzo professionale.
L'articolato prevede all'art. ......... le finalita' che si prefigge la legge, all'art. 2 la qualificazione professionale dei medici, all'art. 3 la definizione delle terapie e delle medicine non convenzionali, all'art. 4 l'istituzione di un apposito registro dei medici esperti nelle medicine non convenzionali, all'art. 5 e al 6 la costituzione di una commissione permanente per le metodiche mediche e terapeutiche e i relativi compiti.
L'art. 7 norma la formazione nelle medicine non convenzionali, l'art. 8 indica degli indirizzi relativi al rapporto con il Servizio sanitario pubblico; l'art. 9 prevede la relazione al consiglio regionale e infine l'art. 10 dispone norme transitorie.