Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 233.

Modifiche al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 10/1972 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale), come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 30 dicembre 1981, n. 57, 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni (Status dei consiglieri e gruppi consiliari) e dall'articolo 2 della legge regionale 29 agosto 2000, n. 50 (Modifiche alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n.10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale), 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), 22 febbraio 1993, n. 7 (Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 8 settembre 1986, n. 42), 20 febbraio 1979, n. 6 e successive modifiche e integrazioni)



La materia relativa allo Status dei Consigliere e al funzionamento dei gruppi e' stata spesso il frutto del sovrapporsi di leggi di modifica e di integrazioni che si sono succedute nel tempo, cosi' comportando ambiguita' in sede di applicazione
Il presente progetto di legge e' pertanto teso a risolvere queste difficolta' interpretative che si sono presentate, modificando ed integrando la legge regionale 10/1972 e successive modificazioni.
In particolare le modifiche ed integrazioni riguardano il primo periodo del comma 1 e il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 10/1972.
Il testo vigente, all'articolo 2, comma 1 prevede che il rimborso chilometrico e' calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra il domicilio e il capoluogo di Regione o la sede della riunione di carattere istituzionale per il costo chilometrico. Questa formulazione pero' era di difficile interpretazione in quanto non e' espressamente specificato come calcolare il rimborso in caso in cui le riunioni di carattere istituzionali siano piu' di una.
A tal fine la proposta di modifica, all'articolo 1 comma 1, prevede invece che il rimborso chilometrico e' quello relativo al percorso effettivamente compiuto per partecipare alle riunioni stesse e' calcolato moltiplicando tale percorso per il costo chilometrico.
L'articolo 1, comma 1, della proposta di legge poi aggiunge un periodo al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 10/1972 e specifica le modalita' di rimborso per le riunioni che si svolgono fuori dal territorio regionale, al fine di evitare un doppio rimborso spese (indennita' di trasferta e gettone di presenza).
In particolare la proposta di legge statuisce che, nel caso le riunioni istituzionali con diritto al gettone di presenza si svolgano fuori dal territorio regionale e comportino il rimborso di spese di viaggio e di soggiorno, si procede alla loro liquidazione ai sensi dell'art. 19 legge regionale 1995, n. 15, con esclusione del rimborso delle spese per i pasti.
L'articolo 2 della l.r. 10/1972 prevede che l'Ufficio di Presidenza individui gli organismi istituzionali per le cui riunioni spettano l'indennita' e il rimborso.
La proposta di modifica, al comma 2 dell'articolo 1, meglio specifica che l'Ufficio di Presidenza deve definire, con propria deliberazione, quali sono le riunioni e le attivita' istituzionali per le quali spettano l'indennita' e il rimborso.
L'articolo 2 del presente progetto di legge prevede poi come far fronte agli oneri derivanti dalla sua applicazione.
L'articolo 3 infine dichiara l'urgenza della legge e formula l'immediata entrata in vigore al fine di dirimere tempestivamente le ambiguita' di applicazione della normativa vigente.