Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 214.

Esonero dall'applicazione del tributo speciale di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 e del tributo di cui all'articolo 41 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 per lo smaltimento dei rifiuti alluvionali



La Regione Piemonte, in attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" istitutiva del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi a favore delle Regioni, nel 1996 ha emanato la legge regionale n. 39 "Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Delega alle Province"
L'articolo 41 della legge regionale 59/95 ha istituito il contributo a favore di Comuni e Province sedi di impianti di smaltimento rifiuti.
In seguito all'evento alluvionale che ha colpito la Regione Piemonte nell'ottobre e nel novembre 2000 i Comuni alluvionati si trovano a dover smaltire un enorme quantita' di rifiuti alluvionali, pertanto al fine di non gravare ulteriormente sulle risorse dei Comuni stessi, la Regione Piemonte intende emanare una legge con lo scopo di non applicare il tributo speciale di cui alla legge 594/985 nonche' il contributo di cui all'articolo 41, legge regionale 59/95, limitatamente allo smaltimento dei rifiuti alluvionali.
In base alla legge 662/96 (art. 3, comma 143, punto 5, lettera d) e' prevista la facolta' per la Regione di non applicare i tributi previsti a suo favore.
Il Presente DDL non influisce sulle previsioni di introito finanziario della Regione in quanto non prevedibile un evento straordinario come l'alluvione.