Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 203.

Legge 31 dicembre 1998, n. 476. Interventi regionali per favorire l'adozione di minori stranieri. Istituzione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari e del servizio pubblico per le adozioni internazionali



Il presente disegno di legge intende dare attuazione al disposto della legge 31 dicembre 1998, n. 476 nonche' del D.P.R. 1. dicembre 1999, n. 492 in ordine all'adozione di minori stranieri secondo le direttive ed i principi della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale firmata a L'Aja il 29 maggio 1993.
Tra le novita' piu' significative vi e' l'obbligo, a partire dal 15 novembre 2000, data di entrata in vigore effettiva della legge, per le coppie che hanno ottenuto l'idoneita' all'adozione, di conferire l'incarico a curare la procedura di adozione all'estero ad un ente autorizzato, che a norma dell'art. 39 bis comma 2 della legge 184/83, cosi' come inserito dalla legge 476/98, puo' anche essere un servizio pubblico regionale.
In quest'ottica la previsione di uno strumento normativo regionale e' oltre che l'adempimento ad una previsione normativa statale anche un'esigenza concreta tenuto conto che in Piemonte, negli ultimi anni si e' determinata una significativa riduzione del numero di bambini dichiarati adottabili (circa 1450 all'anno) ed una crescita consequenziale di disponibilita' all'adozione internazionale.
A questa conclamata disponibilita' degli aspiranti genitori adottivi deve corrispondere un impegno concreto dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali che devono, oltre che farsi carico dei problemi dei bambini in stato di abbandono nei paesi stranieri, anche sostenere le coppie aspiranti all'adozione che vengono ritenute idonee dal competente Tribunale per i minorenni, sostenendo tale messa a disposizione di affetto e di desiderio di essere genitori con idonei interventi.
Con questo provvedimento la Regione Piemonte si pone l'obiettivo di attivare tutte le iniziative necessarie per dare attuazione ai principi ed alle finalita' della Convenzione dell'Aja ratificata con la legge 476/98 istituendo la Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari ed istituendo il servizio pubblico per le adozioni internazionali, al fine di mettere a disposizione delle famiglie piemontesi e dei bambini stranieri in stato di abbandono e dichiarati adottabili un servizio pubblico che operi a diretto servizio dell'utenza, o avvalendosi, mediante convenzione degli enti autorizzati che gia' operano in Piemonte, per svolgere tutte le attivita' necessarie per procedere all'adozione internazionale o attuando l'espressa previsione del citato articolo 39 bis comma 2, a condizione che sopravvenga anche l'autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali e nelle forme organizzative che saranno definite dalla Giunta regionale.
In particolare la Consulta per le adozioni e per gli affidamenti familiari si pone come organismo consultivo che rappresenti le esigenze e le esperienze di tutto il territorio regionale sulla materia in oggetto.
La Consulta potra' presentare alla Giunta regionale proposte non solo in attuazione della legge 476/98 ma piu' in generale sulle problematiche applicative della legge nazionale sulle adozioni, la n. 184/83.
Il Servizio per le adozioni internazionali si situa invece nel modello di adozione previsto dalla nuova normativa nazionale ove il ruolo degli enti autorizzati e' centrale, in quanto diventano l'interlocutore dei coniugi aspiranti all'adozione, della Commissione per le adozioni internazionali, del tribunale per i minorenni, delle competenti autorita' straniere.
Essi hanno il compito di interloquire con i diversi soggetti che intervengono nel procedimento adottivo e di raggiungere la decisione concertata con l'Autorita' straniera sull'opportunita' di procedere all'adozione (ex art 127 lett. c) della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993): sono gli unici soggetti che hanno il contatto diretto con tutti gli agenti del procedimento di adozione internazionale e quindi rappresentano l'indispensabile tramite tra genitori e minori, con notevoli poteri e possibilita' di controllo.
A tal proposito un servizio pubblico per le adozioni internazionali puo' contribuire a diffondere una nuova cultura dell'adozione internazionale, per garantire una corretta applicazione della nuova normativa e delle norme convenzionali del comparto e puo' diventare un valido strumento per le coppie aspiranti all'adozione ed un ponte tra paese d'origine e di accoglienza per affermare la centralita' del bambino che dallo stato di abbandono passa a vivere e crescere in una famiglia.
Il disegno di legge consta di 5 articoli.
L'art. 1 indica le finalita' della legge.
L'art. 2 individua i compiti della Regione in materia di adozioni internazionali.
L'art. 3 prevede la istituzione della consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari e le sue modalita' di funzionamento.
L'art. 4 stabilisce l'istituzione del servizio pubblico per le adozioni internazionali.
L'art. 5 individua gli incentivi a favore delle coppie aspiranti all'adozione internazionale.
L'art. 6 reca le norme finanziarie per l'applicazione dei contenuti della legge.