Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 197.

Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 (Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino) e alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 19 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale della Valle del Ticino)



Con il presente d.d.l. si intende modificare la legge regionale 21 agosto 1978, n. 53, "Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino", onde consentire la realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Velocita' Torino - Milano. Si intende altresi' modificare la suddetta legge nonche' la legge regionale 30 marzo 1992, n. 19 "Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco Naturale della Valle del Ticino" onde consentire il transito di unita' da diporto con motori di potenza superiore ai 20 Hp dirette ai cantieri nautici di rimessaggio presenti nel Parco
ALTA VELOCITA' LINEA FERROVIARIA TORINO/MILANO Il collegamento e' contemplato nel quadro programmatico regionale come linea strategica strettamente connessa all'ulteriore futuro collegamento Torino - Lione. Infatti l'aggiornamento del Piano Regionale di sviluppo (settembre 1991) stabilisce che, nell'ambito dei corridoi plurimodali, si sono contemplati i collegamenti ferroviari ad Alta Velocita' di Torino con Lione e con Milano - Venezia previsti dal Master Plan della Unione Europea.
La Regione Piemonte ha, con deliberazione della Giunta Regionale n. 92-32806, del 7 marzo 1994, espresso il parere ex art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno abientale", relativo a "Modifiche ed approfondimenti al Progetto Sistema Ferroviario ad alta velocita' - tratto Torino - Milano" presentato da T.A.V. S.p.A. (Concessionaria dell'Ente Ferrovie dello Stato).
A seguito del parere regionale, come previsto dall'art. 6 del D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formazione del giudizio di compatibilita' di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377", la Commissione V.I.A. del Ministero dell'Ambiente, il 24 ottobre 1994, ha espresso il proprio parere motivato.
Il parere regionale riguardo agli impatti non mitigabili a carico delle Aree protette o comunque di elevato pregio naturalistico, richiede la definizione di specifici interventi di compensazione da stabilirsi con appositi strumenti di raccordo.
In generale, dal punto di vista tecnico, la Regione sottolinea l'opportunita' di utilizzare tecniche bioingegneristiche di recupero e di ripristino ambientale e richiede che l'uso di materiali non biologici sia limitato allo stretto indispensabile e concordato preventivamente.
Il Parere della Commissione Via del Ministero dell'Ambiente richiede nel caso di attraversamento delle Aree protette, che siano adottati tutti i possibili accorgimenti per ridurre gli impatti su sistemi naturali nella fase di cantiere, di utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica in eventuali interventi di sistemazione spondale, di introdurre barriere fonoassorbenti opportunamente occultate mediante quinte di vegetazione.
Al fine di consentire la realizzazione della infrastruttura ferroviaria e poiche' e' stata convocata dal Ministro dei Trasporti la Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Progetto esecutivo e per l'acquisizione di tutte le autorizzazioni di competenza di tutti gli enti convocati, e' opportuno pertanto provvedere alla modifica della legge regionale istitutiva del Parco naturale della Valle del Ticino inserendo, conformemente a quanto previsto dalla legge regionale istitutiva della Riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio e del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po, un comma che preveda la realizzazione di infrastrutture e di impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale, ovvero da piani di settore, subordinatamente alla stipulazione di apposita convenzione con la Regione Piemonte previo parere dell'Ente di gestione.
La Convenzione consentira' di definire e concordare con la T.A.V. S.p.A. , concessionaria dell'Ente Ferrovie dello Stato, le opportune misure di compensazione e/o di mitigazione al fine di garantire il minore impatto ambientale possibile e l'esecuzione di opere di miglioramento ambientale nell'area protetta e nelle zone limitrofe.
NAVIGAZIONE A MOTORE
La legge istituiva e le Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco prevedono il divieto della navigazione ai natanti dotati di motore con potenza superiore a 20 Hp.
All'interno dell'Area protetta, nel tratto di fiume compreso tra il confine superiore e lo sbarramento della Miorina, operano alcuni cantieri nautici, gia' presenti sul Ticino prima dell'istituzione del Parco.
I suddetti cantieri tengono in rimessaggio unita' di navigazione di ogni tipo, anche con motori con potenza superiore a 20 Hp.
Si ritiene che il transito delle unita' di diporto, condotte a bassa velocita', provenienti dal lago Maggiore e diretta ai cantieri di rimessaggio e viceversa, costituisca un basso impatto sulle caratteristiche di naturalita' di quel tratto di ambiente fluviale.
Si ritiene altresi' piu' dannosa l'eccessiva velocita' dei natanti, indipendentemente dalle loro dimensioni, per i problemi di erosione delle sponde causati dal moto ondoso e per quelli legati alla sicurezza dei fruitori del fiume.
Pertanto risulta opportuno provvedere alla modifica della legge regionale istitutiva del Parco naturale della Valle del Ticino e della legge regionale concernente le Norme di fruizione, consentendo la navigazione alle unita' da diporto dotate di motori con potenza superiore a 20 Hp, esclusivamente per permetterne il rimessaggio nei cantieri nautici presenti all'interno del Parco a condizione che esse tengano una bassa velocita' e che limitino al minimo il moto ondoso.
Si ritiene inoltre necessario limitare la velocita' massima di navigazione portandola, per qualsiasi tipo di imbarcazione, da 15Km/h a 10 Km/h, in conformita' a quanto previsto nel Comune di Sesto Calende con Ordinanza del Sindaco.
La V Commissione, che ha esaminato il testo e lo ha sottoposto alla consultazione con gli enti e le associazioni interessate, accogliendo in parte le osservazioni presentate, approvandolo, quindi, a maggioranza, richiede ora all'Aula consiliare un'unanimita' dei consensi.