Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 184.

Norme per l'attuazione del diritto allo studio



L'iniziativa legislativa delle Regioni in merito al diritto allo studio prende avvio alla fine degli anni '70, dopo l'emanazione del D.P.R. 616/'77. Le competenze in materia di assistenza, sino allora frammentate e ripartite tra una miriade di Enti, vengono ricomposte e trasferite ai Comuni, affidandone la gestione e il controllo ai rappresentanti dei cittadini. Si concretizza in tal modo un grande processo democratico, che apre alla partecipazione diretta della popolazione la decisione su aspetti rilevanti che concernono la qualita' della vita. Parallelamente le Regioni acquisiscono le risorse e le competenze in merito alla programmazione di tali interventi
Particolare rilevanza tra queste competenze assume subito quella relativa al diritto allo studio.
Contemporaneamente ad altre Regioni il Piemonte assume decisioni di natura legislativa per dare attuazione ai principi contenuti nell'articolo 34 della Costituzione. Il testo base e' la legge Regionale n. 49 del 20 Aprile 1985. Essa amplia decisamente l'ottica della prosecuzione dell'intervento assistenziale prestato dai disciolti Patronati scolastici, e cioe' la concessione di sussidi individuali a fronte di condizioni di grave bisogno, per assumere il criterio dell'intervento di natura collettiva per la promozione di alcuni servizi essenziali alla estensione e alla qualificazione della scuola. Uno di questi e' il sostegno del tempo pieno nella scuola dell'obbligo; a questo obiettivo si connettono alcuni finanziamenti che vengono attivati (mense, trasporti, libri di testo). Di conseguenza questa legge ha funzionato bene, sostenendo scuole e studenti in quelle necessita' primarie che agevolano la frequenza scolastica.
Tuttavia la legge 49, integrata con la legge regionale n. 26 del 10 aprile 1990 (integrazione art. 8), obbedisce ancora a criteri di ripartizione dei fondi in gran parte basato su indici di natura puramente numerica e non e' percio' in grado di operare efficacemente nei confronti delle emergenze presenti nel sistema scolastico come l'abbandono, il disadattamento e l'emarginazione giovanile.
Allo stesso tempo si e' posto in termini nuovi, anche per la crescita di massa della scuola superiore e per l'aumento della disoccupazione, il problema del rapporto tra scuola e mondo del lavoro e quello della formazione permanente, in cui non e' piu' sufficiente ricorrere esclusivamente alla formazione professionale.
Infine, fasce marginali di utenza, nel passato trascurate, si sono imposte all'attenzione del legislatore, che ha creduto di dare risposta ai nuovi bisogni moltiplicando gli interventi, al di fuori di una legge quadro di raccordo complessivo. Sono stati, cosi', attivati interventi specifici per i nomadi, per i portatori di handicap, per gli immigrati.
I tempi sono maturi per la proposta di una nuova legge organica la quale, anche sulla traccia di esperienze avanzate compiute in altre Regioni nel corso degli ultimi anni, riordini complessivamente il sistema e fronteggi le nuove emergenze, dimostrandosi in grado di incidere sulla qualita' complessiva del sistema formativo.
In particolare, la presente proposta di legge vuole sottolineare come, in base al dettato costituzionale e a criteri di giustizia sociale, vada considerato prioritario il diritto soggettivo ad accedere anche ai piu' alti gradi dell'istruzione, rispetto al diritto, che nessuno intende disconoscere, di libera scelta dell'offerta formativa.
Le linee direttrici della presente proposta sono:
- il riordino organico di tutta la materia del diritto allo studio di competenza regionale;
- l'effettivo raggiungimento, attraverso il diritto allo studio, delle pari opportunita' tra gli allievi, indipendentemente dalle condizioni economiche e socio - culturali della famiglia di origine;
- la promozione di una maggior qualificazione della scuola pubblica, per quanto di competenza regionale;
- l'attenzione verso i nuovi bisogni a cui il sistema scolastico deve far fronte: l'educazione permanente e ricorrente degli adulti; il disagio giovanile e gli abbandoni scolastici, l'educazione multiculturale e l'integrazione degli alunni stranieri e dei nomadi; l'inserimento di alunni svantaggiati;
- una programmazione pluriennale degli interventi che, se da un lato deve privilegiare le aree di disagio, dall'altro sia di supporto alle scelte degli istituti scolastici verso sperimentazioni e specializzazioni che arricchiscano il piano di studio, anche per dare accesso a professioni richieste o emergenti dal monitoraggio del mercato del lavoro.
Si ritiene importante questa legge perche' coerente con i principi della Costituzione in fatto di diritto allo studio, perche' rivolge particolare attenzione a problemi specifici della nostra regione; in cui il livello di scolarizzazione e' piuttosto alto; importante soprattutto perche' rappresenta uno sforzo per rimuovere gli impedimenti che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio da parte di tutti ed e' volta a favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro. Questa legge, inoltre, vuole promuovere un modo progettuale di fare scuola, che tenga conto di tutte le risorse economiche disponibili per assolvere a un compito primario della democrazia: lo sviluppo della persona umana.
Si confida nell'approvazione da parte del Consiglio regionale.