Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 178.

Ulteriori disposizioni normative per l'attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)



Nel novembre 1998 veniva approvato dalla Giunta regionale un disegno di legge attuativo del decreto legislativo 112/1998 relativo al conferimento di funzioni e compiti dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione della legge 59/1997, comprensivo di tutte le materie elencate nello stesso decreto legislativo. La necessita' di verificare e di adeguare l'articolato alle esigenze espresse nelle varie sedi concertative dalle Autonomie Locali, ha determinato in seguito la divisione dell'originario provvedimento in due testi stralcio, il primo relativo alle materie dell'Artigianato, Industria, Ambiente, Territorio, Formazione Professionale e Polizia Locale che, dopo l'istituzionale confronto nella competente Commissione consiliare, e' stato approvato alla fine della scorsa legislatura dal Consiglio regionale (l.r. 44/00); il secondo, oggetto del presente provvedimento, concernente le residue materie del 112/1998: Turismo, Urbanistica, Trasporti e Viabilita', Servizi alla Persona e alla Comunita'
L'articolo 2 delle disposizioni generali rinvia per l'applicazione della disciplina generale sia ai precetti contenuti nella l.r. 34/1998, sia alla parte introduttiva della legge regionale 44/00 approvata in attuazione del d.lgs. 112/1998, definendo il ruolo della Regione in tutto il processo di conferimento delle funzioni. Vengono inoltre individuati, tramite il rinvio, sia il momento del passaggio effettivo delle funzioni agli Enti locali, sia l'individuazione dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni stesse.
Si passa ora all'esame dei singoli ambiti di intervento.
TURISMO
La materia turismo e industria alberghiera rientra fra quelle di competenza delle Regioni in base al disposto dell'art. 117 della Costituzione ed era gia' stata oggetto di ampio trasferimento con i DD.P.R. 6/72 e 616/77. La legge quadro sul turismo 217/83 e la legge di soppressione del Ministero del Turismo 203/95, avevano, inoltre, riaffermato una serie di competenze regionali superando alcuni aspetti di contenzioso Stato-Regioni.
Il D.lgs. 112/98, per quanto concerne la materia turismo (art. 43), non conferisce di fatto alle Regioni competenze aggiuntive rispetto a quanto gia' precedentemente trasferito, ma si limita da un lato a specificare le competenze residue dello Stato e dall'altro a modificare ed abrogare tutta una serie di norme non coerenti con il nuovo sistema amministrativo decentrato e semplificato.
Trattandosi di materia gia' precedentemente trasferita, la Regione Piemonte a partire dal 1979 (l.r. 54/79 inerente i campeggi), aveva provveduto a delegare a Comuni e Province tutta una serie di funzioni amministrative, seguendo i criteri del massimo decentramento e del riaccorpamento delle varie competenze e dei procedimenti collegati in capo ad un unico ente. Oltre che con singole leggi settoriali, l'attribuzione di deleghe a Comuni e Province in materia di turismo, era stata disciplinata in maniera organica con l.r. 5/3/1987, n. 12, "Riforma dell'organizzazione turistica e deleghe in materia di turismo" modificata con l.r. 75/96.
In attuazione del D.lgs. 112/98 la Regione intende, quindi, completare il conferimento delle residue funzioni amministrative in materia di turismo, attribuendo ai Comuni funzioni che riguardano attivita' e interessi tipici dell'ambito comunale valorizzandone l'economia turistica, alle Comunita' montane funzioni che si riferiscono all'ambito sovracomunale in aree montane, alle Province funzioni di ampia area territoriale che si connettono e completano funzioni gia' delegate o di competenze delle Province stesse.
In particolare rientrano nella competenza delle Province le funzioni relative all'elaborazione del programma turistico provinciale, redatto in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali (articolo 5 comma 2 lettera a) e tutte le funzioni relative al coordinamento, monitoraggio, sviluppo e gestione del sistema informativo turistico provinciale e della promozione turistica locale.
Il quadro dei conferimenti e' completato dal conferimento alle Camere di Commercio delle funzioni relative all'accertamento di idoneita' all'esercizio di impresa turistica.
Quanto sopra in attesa di completare il processo di riordino delle funzioni in tale materia con specifica riforma della normativa di un settore che si intende rilanciare.
ACQUE MINERALI E TERMALI
L'articolo 7 del provvedimento prevede che siano riservate in capo alla Regione soltanto le funzioni amministrative richiedenti l'unitario esercizio a livello regionale, quali l'attivita' di promozione per il rilancio turistico del comparto idrotermale e l'attivita' relativa all'osservatorio sulle acque minerali e termali, nonche' l'attivita' di sorveglianza.
Sono state delegate invece alle Province le funzioni che afferiscono ad attivita' gestionali in materia di rilascio di concessioni minerarie, di vigilanza sui lavori di ricerca (gia' disciplinati negli articoli 34 e 35 della l.r. 25/1994) e di funzioni di polizia mineraria in materia di acque minerali e termali.
URBANISTICA E BENI AMBIENTALI
Lo spirito con cui e' stato previsto questo articolato e' quello di valorizzare il ruolo della pianificazione territoriale e paesistica, sia di iniziativa regionale che di iniziativa degli Enti locali, come strumento di tutela e valorizzazione del paesaggio.
Allo scopo, sono state ricomprese nelle competenze regionali la programmazione e le funzioni di indirizzo della pianificazione territoriale della Regione, nonche' il contributo alla pianificazione di livello provinciale attraverso l'espressione del riconoscimento delle valenze di tutela paesistica effettuato dalla Regione e dalle Province, riservando alla Regione le funzioni che devono essere esercitate in modo unitario sul territorio regionale, ivi comprese la partecipazione alle Conferenze di servizi indette per l'esame degli strumenti urbanistici e la pianificazione di aree vaste di rilevante interesse regionale.
Anche indipendentemente dalla pianificazione paesistica, si e' riconosciuto alla Giunta regionale la possibilita' di emanare indirizzi e criteri per la gestione dei beni ambientali e paesistici.
Sono state ribadite le residue competenze regionali in materia di: indirizzo, vigilanza e supporto agli enti locali; controllo sulla subdelega comunale; adozione di provvedimenti cautelari e repressivi; revoca della subdelega.
Alle Province e' stata riconosciuta ampia facolta' di predisposizione degli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, con la precisazione che la valenza paesistica dovra' essere, comunque, riconosciuta dalla Regione.
Ai Comuni sono state conferite sin da subito alcune funzioni, mentre per altre e' stata prevista la subdelega in seguito alla predisposizione degli strumenti di pianificazione paesistica, debitamente riconosciuti dalla Regione ai fini della tutela del paesaggio.
Sono state rammentate le competenze comunali in materia di vigilanza e sanzioni, che comprendono oltre all'applicazione delle sanzioni, anche la scelta del tipo di sanzione da comminare nei singoli casi concreti (pecuniaria o ripristinatoria). Tale specificazione non e' ultronea, dal momento che un recente orientamento del TAR Piemonte ritiene di competenza regionale la scelta delle sanzioni, rimettendo al Comune la sola applicazione della sanzione cosi' come determinata dalla Regione.
Si rimanda ad un successivo atto legislativo, da approvarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il sostanziale riordino della normativa regionale in materia di pianificazione paesistica e di beni ambientali di cui, rispettivamente, alle LL.RR. 56/77 e 20/89, individuando, quali principi ispiratori della riforma:
1) il riconoscimento del ruolo centrale della pianificazione paesistica al fine di attuare un'effettiva tutela e valorizzazione dei beni di interesse paesaggistico e ambientale e per indirizzare correttamente l'attivita' degli enti locali in vista della futura importante subdelega di competenze;
2) l'attribuzione in via ordinaria a Comuni e Comunita' Montane, attraverso la subdelega, delle funzioni amministrative in materia di beni ambientali, della competenza in ordine al rilascio delle autorizzazioni ambientali, mantenendo in capo alla Regione le sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale;
3) la promozione di forme associative tra Comuni per l'esercizio delle funzioni subdelegate, attraverso il riconoscimento di assistenza finanziaria e professionale;
4) l'attribuzione a ciascun ente, nell'ambito delle rispettive competenze, della responsabilita' dell'intero procedimento (rilascio delle autorizzazioni, vigilanza, irrogazione delle sanzioni), in ossequio al principio di unicita' e responsabilita' del procedimento amministrativo;
5) la semplificazione e delegificazione della materia attraverso il rimando ad atti amministrativi della Giunta regionale per l'individuazione puntuale dei contenuti e degli elaborati dei piani paesistici e per la redazione di indirizzi e criteri per la gestione della subdelega da parte degli Enti locali.
EDILIZIA
Il d. lgs. 267/2000 prevede che alle Province ed ai Comuni spettino l'esercizio di funzioni amministrative, di carattere locale, in determinati settori espressamente individuati.
Nonostante il decreto succitato non comprenda l'edilizia residenziale pubblica tra le materie obbligatoriamente delegabili, con il disegno di legge regionale di attuazione del D.lgs. n. 112/98 si e' inteso attribuire agli enti locali alcune importanti funzioni connesse ad altrettanto importanti ruoli. Infatti, con l'art. 12, anche in conformita' ai disposti del d. lgs. 267/2000, si attribuisce un ruolo programmatorio alla Provincia mediante la predisposizione e gestione di un sistema informativo, in collaborazione con i Comuni.
L'articolo 13 prevede quali funzioni vengano trasferite o delegate ai Comuni e, tra le funzioni oggetto di trasferimento, si evidenzia, oltre alla rilevazione dei fabbisogni di edilizia pubblica - di evidente interesse locale - a cui procedere in stretta collaborazione con l'ente provinciale, l'individuazione delle tipologie di intervento e degli operatori privati incaricati della realizzazione degli interventi, funzioni queste di carattere gestionale ed operativo cosi' come quelle oggetto di delega previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.
In particolare, il 3. comma dell'art. 13, stabilisce il conferimento ai Comuni di alcuni compiti inerenti a funzioni di carattere gestionale, per l'esercizio delle quali la Regione dovra' stabilire criteri e modalita', secondo quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo.
PARCHI E RISERVE NATURALI
I principi e le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riguardante il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dalle Regioni e dagli Enti locali in particolare nella materia dei Parchi e delle Riserve naturali (articoli 76, 77, 78), conferiscono allo Stato l'individuazione, l'istituzione e la disciplina dei Parchi e delle Riserve nazionali, con la possibilita' di affidare la gestione di queste ultime alle Regioni ed agli Enti locali qualora non siano collocati nei Parchi nazionali.
In ogni caso hanno rilievo nazionale tutti i compiti e le funzioni in materia di Parchi naturali e di Riserve statali gia' attribuiti allo Stato con legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Per esclusione sono conferite alle Regioni ed agli Enti locali tutte le altre funzioni amministrative in materia di Aree naturali protette di interesse regionale e locale. Tali funzioni possono essere sintetizzate in: programmazione, classificazione, individuazione, istituzione, pianificazione, disciplina, organizzazione, controllo, vigilanza e gestione.
L'importanza di garantire unitarieta' ed il necessario coordinamento alla politica delle Aree protette, gia' contenuta nei disposti dell'articolo 83 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e ripresa nel comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, impone, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il riconoscimento dell'unitario esercizio a livello regionale delle funzioni amministrative ad essa connesse nell'ambito di un ordinamento regionale che, pur essendo gia' orientato alla piu' ampia partecipazione degli Enti locali con gli adeguamenti alla allora vigente legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi ricompresa nel d. lgs. 267/2000) ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 effettuati con legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, e' qui modificato per renderlo piu' aderente ai principi espressi dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Solo il riconoscimento dell'interesse regionale e quindi della necessita' di unitarieta' dell'esercizio di tale politica, attraverso la costituzione di un Sistema Regionale delle Aree protette, puo' infatti garantire, con la partecipazione, la cooperazione e l'intesa delle comunita' locali (art. 81, D.P.R. 616/77; art. 22, comma 1, legge 394/91) nonche' il coordinamento, l'omogeneita', la coerenza, l'efficacia, la forza e la riconoscibilita' a tale politica.
La Regione Piemonte con legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, a cui e' stata adeguata la legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, "Nuove norme in materia di aree protette" alla allora vigente legge 8 giugno 1990, n. 142 e alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha definito le modalita' di partecipazione, attraverso Conferenze, delle Province, della Citta' Metropolitana, delle Comunita' Montane e dei Comuni al processo di formazione del Piano regionale delle Aree protette che costituisce allegato e parte integrante del Piano Territoriale Regionale; ha previsto l'istituzione della Comunita' del Parco; la partecipazione di rappresentanti delle Province, accanto a quelli dei Comuni, delle Comunita' Montane, della Regione e delle Organizzazioni professionali, nei Consigli Direttivi degli Enti di gestione.
Con tale legge regionale e' stato inoltre stabilito che, di norma, la gestione delle Aree protette sia affidata agli Enti strumentali di diritto pubblico.
Tali disposizioni generali hanno trovato applicazione immediata con la stessa legge regionale 36/92 che ha integrato i Consigli Direttivi degli Enti di gestione, ha previsto la Conferenza degli Enti territorialmente interessati per la predisposizione del Piano d'Area di cui all'art. 23 della legge regionale 12/90; con leggi regionali specifiche e' stata poi modificata la rappresentanza dei Comuni in alcuni Consigli Direttivi in quanto troppo numerosi incaricando la "Conferenza dei Sindaci" a nominare un numero limitato di loro rappresentanti.
Ferma restando la necessita' di una complessiva revisione del patrimonio legislativo, predisposto fin dal 1975 dalla Regione Piemonte sulla materia Aree protette, in termini di semplificazione, omogeneizzazione, razionalizzazione, adeguamento alle nuove disposizioni ed alle nuove e mutate esigenze gestionali, e' chiaro come il riordino in tale materia, al fine di ottemperare ai principi ed ai disposti degli articoli 77, 78 e 79 del Decreto Legislativo 112/98 ed a quelli espressi nella parte generale della legge regionale 44/00, attuativa del 112/1998, che disciplina il "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali", possa gia' ora trovare spazio e motivazione nelle disposizioni attualmente vigenti.
I contenuti del provvedimento regionale di riordino nella materia dei Parchi e delle Riserve naturali, di seguito specificati sanciscono pertanto, in tale linea, il ruolo della Regione nella programmazione e nella pianificazione, esercitato con la partecipazione degli Enti locali, nella istituzione delle Aree protette, nell'indirizzo, nel controllo delle attivita', nel supporto alle attivita' gestionali, nella vigilanza con previsione dell'esercizio di commissariamento in caso di gravi inadempienze da parte dei soggetti gestori. Con cio' si intende sottolineare e ribadire l'interesse generale e l'unitarieta' della politica volta alla costituzione ed alla gestione del Sistema Regionale delle Aree protette che, nell'ambito delle iniziative internazionali e comunitarie tendenti alla tutela della biodiversita', alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica (Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, Direttiva CEE 92/43 - HABITAT) e nel quadro delle disposizioni nazionali in materia di Aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394), si attua attraverso l'individuazione, lo studio, l'istituzione e la gestione di aree di particolare interesse.
Alle Province, alle Comunita' Montane ed ai Comuni sono delegate le funzioni amministrative in materia di Aree protette di rilievo provinciale o locale al fine del raggiungimento dei compiti istituzionali definiti dai provvedimenti istitutivi e dagli obiettivi contenuti negli strumenti di pianificazione e dai programmi di attivita'; tale ruolo si attua, come gia' detto, nella partecipazione alla definizione del Piano regionale delle Aree protette ed in attivita' di carattere organizzativo, di controllo e di vigilanza degli Enti locali in merito alla gestione delle Aree protette di rilievo provinciale e locale, nella predisposizione dei relativi programmi e piani di gestione, nonche' nella gestione da parte delle Province dei procedimenti amministrativi attualmente di competenza regionale e relativi a tutte le Aree protette inserite nei rispettivi territori.
La delega delle funzioni amministrative in materia di Aree protette alle Province, alle Comunita' Montane ed ai Comuni comporta inoltre il trasferimento, da parte della Regione, del personale e delle risorse.
Al fine di garantire la piena applicazione del principio di responsabilita' ed unicita' dell'Amministrazione, per semplificare ed accelerare lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, senza con questo pregiudicarne l'efficacia rispetto ai loro specifici obiettivi, si intendono delegare alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per interventi di modificazione dello stato dei luoghi e quelle relative alla definizione delle modalita' di ripristino a seguito dell'accertamento di violazioni. Tali procedimenti sono ora previsti dalle singole leggi regionali istitutive ed assunti con Determinazione dirigenziale. La piena applicazione del succitato principio di responsabilita' ed unicita' dell'Amministrazione e l'evidente necessita' di garantire integrazione ed omogeneita' ai procedimenti amministrativi che si applicano sugli stessi oggetti, ha condotto inoltre a stabilire la delega alle Province anche dei procedimenti amministrativi paralleli e relativi al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed alla definizione delle modalita' di ripristino dei luoghi ai sensi dell'articolo 16, comma 7 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.
TRASPORTI E VIABILITA'
1. Linee generali dell'intervento
Le materie della viabilita' e dei trasporti sono trattate nel Titolo III (Territorio, ambiente e infrastrutture) del d. lgs. 112/1998, rispettivamente ai Capi VI e VII. Nella parte relativa ai trasporti, per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, vi e' il rinvio a quanto disposto dal decreto legislativo n. 422/1997 e quindi tale settore non risulta interessato dal presente intervento legislativo.
Nel procedere alla definizione delle funzioni da mantenere nella competenza regionale e di quelle da attribuire alle Province ed ai Comuni sono stati rispettati i principi fondamentali contenuti nell'articolo 4, comma 3 della legge 59/1997, sono state quindi riservate alla Regione le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale a causa della loro valenza programmatoria, della dimensione degli interessi coinvolti o del rilievo di carattere generale che rivestono; le altre funzioni amministrative sono state conferite alle Province od ai Comuni in base ai principi di sussidiarieta', di efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, nonche' di adeguatezza, intesa come idoneita' organizzativa dell'ente ricevente a garantire il corretto esercizio delle funzioni attribuite.
Si e' inoltre colta l'occasione per procedere ad una ulteriore delega di funzioni riguardanti principalmente le materie della navigazione interna, che, pur non essendo contemplate specificamente nel d.lgs. 112/1998, si ritiene rientrino a pieno titolo nel processo di decentramento e semplificazione amministrativa attualmente in atto, che tende ad avvicinare l'amministrazione della cosa pubblica ai cittadini.
2. Illustrazione analitica del provvedimento
Nell'articolo 17 sono riportate le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale a causa della loro valenza programmatoria, della dimensione degli interessi coinvolti o del rilievo di carattere generale che rivestono.
In materia di navigazione interna la Regione mantiene funzioni di programmazione degli interventi settoriali. Compete alla Regione la realizzazione delle infrastrutture portuali di interesse regionale nonche' il rilascio di concessioni per l'utilizzo dei beni e delle aree del demanio lacuale e fluviale, quando l'utilizzazione abbia finalita' turistiche, ricreative e commerciali di interesse regionale. La gestione dei porti turistici di interesse regionale viene esercitata direttamente dalla Regione oppure tramite concessione da privati o da imprese per il turismo nautico. Compete altresi' alla Regione la regolamentazione dell'utilizzo dei beni e delle aree del demanio lacuale e fluviale, sentiti i comuni interessati; la Regione provvede inoltre alla disciplina della navigazione interna ed agli interventi necessari a garantire il corretto esercizio delle vie navigabili.
Vengono anche mantenute quelle funzioni che risultano incompatibili con le dimensioni territoriali degli enti locali, quali la regolamentazione del sistema idroviario Padano-Veneto e dei servizi pubblici di linea per il lago Maggiore.
In materia di infrastrutture la Regione mantiene funzioni di programmazione degli interporti e dell'intermodalita', con esclusione delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale; rilascia inoltre le concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale e le deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee ed infrastrutture ferroviarie.
Permangono anche le funzioni di programmazione e finanziamento per quanto attiene alla realizzazione di piste e percorsi ciclabili di interesse regionale e di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo.
In materia di impianti a fune viene mantenuta, in via transitoria, la competenza riguardo all'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti o per l'ammodernamento di quelli esistenti, da cui derivano una serie di funzioni collegate, quali l'approvazione del regolamento di esercizio e del piano di soccorso, il benestare per l'apertura al pubblico esercizio, l'assenso alla nomina del direttore e del responsabile di esercizio, l'approvazione dei progetti relativi a sottoservizi agli impianti funiviari.
Il comma 2 dell'art. 17 prevede, a completamento del processo di decentramento, che le funzioni relative agli impianti a fune di cui alla lettera q) del comma 1 siano esercitate, a seguito dell'approvazione di specifiche deliberazioni programmatiche della Regione, dalle Comunita' montane in un ottica di coerente applicazione del principio di sussidiarieta'.
Il testo e' stato opportunamente integrato a seguito della necessita' di dare attuazione alla legge 21/1992 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) per quanto concerne i servizi pubblici di navigazione non di linea esercitati con natante. Vengono cosi' specificate le competenze mantenute dalla Regione e quelle che, nonostante la l. 21/1992 le preveda in capo alla Regione, sono state attribuite alle Province dal presente d.d.l , alfine di consentire alle stesse una gestione integrata dei trasporti pubblici non di linea con quelli di linea, gia' di loro competenza in virtu' della l.r. 1/2000.
Nell'articolo 18 sono riportate le funzioni amministrative che vengono attribuite alle Province sulla base dei principi di sussidiarieta', di efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, nonche' di adeguatezza, intesa come idoneita' organizzativa dell'ente ricevente a garantire il corretto esercizio delle funzioni attribuite.
In materia di navigazione interna competono alle Province le funzioni amministrative relative alla tenuta di registri e al rilascio di documenti e certificati previsti dalla normativa di settore, unitamente a quelle relative al rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni nautiche che interessano due o piu' comuni, una o piu' province, regioni limitrofe o stati esteri; e al rilascio delle licenze di abilitazione riguardanti il servizio pubblico di navigazione e le imbarcazioni ad uso privato.
Il secondo comma dell'articolo prevede l'approvazione da parte delle Province stesse della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi di navigazione non di linea; viene inoltre previsto che le Province definiscono norme per l'esercizio sovracomunale dei servizi stessi, tenendo conto dei fattori socio-economici, territoriali, di assetto dei trasporti. Predispongono regolamenti tipo per lo svolgimento dei servizi citati ed istituiscono le Commissioni consultive provinciali che operano in riferimento all'applicazione, da parte dei Comuni, dei regolamenti tipo.
Nell'articolo 19 sono riportate le funzioni amministrative che vengono attribuite ai Comuni, in applicazione degli stessi principi adottati per il conferimento di funzioni alle Province.
Alcune di tali funzioni concernono la fase attuativa di attivita' di cui la Regione ha conservato la competenza per quanto attiene alla programmazione e al finanziamento, come la progettazione ed esecuzione di lavori riguardanti la costruzione di infrastrutture portuali, di piste e percorsi ciclabili di interesse regionale, di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo.
Altre funzioni sono state attribuite ai Comuni in base alla rilevanza esclusivamente locale che esse rivestono, quali l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti relativi a tranvie, scale mobili ed ascensori e gli atti autorizzativi a questi collegati, oppure, in materia di navigazione interna, le autorizzazioni per le manifestazioni nautiche di interesse comunale.
I Comuni provvedono anche al rilascio di concessioni per l'utilizzo dei beni e delle aree del demanio lacuale e fluviale, quando l'utilizzazione abbia finalita' turistiche, ricreative e commerciali di interesse comunale. La gestione dei porti turistici di interesse comunale viene esercitata direttamente dai Comuni oppure tramite concessione da privati o da imprese per il turismo nautico, nel rispetto dei criteri, vincoli e limiti d'uso dei beni e delle aree definiti dalla Regione.
Il secondo comma dell'articolo 19 prevede norme sui contenuti dei regolamenti comunali per l'esercizio dei servizi, la competenza sul rilascio della licenza o dell'autorizzazione all'espletamento dei servizi, del numero e del tipo dei natanti in servizio e sull'adozione di ogni atto connesso con tali competenze.
Nel terzo comma infine vengono individuate le funzioni di competenza delle Comunita' montane: vigilanza sulla regolarita' dell'esercizio degli impianti a fune e approvazione di progetti relativi a sottoservizi ad impianti funiviari.
L'articolo 20 prevede l'istituzione presso le Camere di Commercio del ruolo dei conducenti dei natanti in servizio pubblico non di linea e si rimanda per le disposizioni attuative ad un futuro regolamento regionale.
L'articolo 21 definisce le competenze in materia di vigilanza e sanzioni sui servizi pubblici non di linea e la relativa inosservanza dei regolamenti comunali nonche' sull'attivita' delle scuole nautiche.
Nell'articolo 22 e' previsto che la Regione, a seguito del trasferimento dal demanio statale a quello regionale delle strade non comprese nella rete nazionale, entro 60 giorni individui quali strade mantenere nel proprio demanio e quali trasferire nel demanio delle singole province, a seguito del parere della Conferenza permanente. La Regione mantiene le funzioni di programmazione, coordinamento e finanziamento della rete stradale trasferita dallo Stato, la programmazione ed il coordinamento della gestione della rete viaria regionale. Per quanto concerne le tratte autostradali, comprese nel territorio regionale e non rientranti nella rete nazionale, la Regione procede, tra l'altro, all'individuazione ed approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio, alla determinazione delle tariffe di pedaggio ed alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione mediante concessione.
Sono invece trasferite alle Province (articolo 23) le funzioni riguardanti la gestione (manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata) e l'attuazione della programmazione (progettazione e costruzione di nuove opere) della rete viaria del demanio provinciale, la classificazione amministrativa delle strade provinciali e la determinazione dei criteri per la fissazione e la riscossione delle tariffe relative all'esposizione della pubblicita' lungo le strade trasferite al demanio provinciale.
Le funzioni di manutenzione delle strade demaniali regionali per ambiti omogenei subregionali e relativa vigilanza sono esercitate dalle province direttamente ovvero tramite la costituzione di societa' a capitale misto, controllate dalle medesime. A dette societa' vengono riconosciuti i poteri ed i compiti dell'ente proprietario della strada che il "Nuovo Codice della strada" riconosce in capo all'ente concessionario.
Con l'articolo 24 il legislatore ha previsto la costituzione dell'Agenzia regionale delle strade ( ARES -Piemonte) quale ente strumentale di diritto pubblico, al fine di esercitare le funzioni di studio e di supporto alla programmazione regionale nel campo della viabilita' e di coordinamento della gestione e di attuazione della programmazione della rete stradale demaniale regionale. Il comma 2 individua le specifiche funzioni attribuite all'Agenzia di attuazione della programmazione di coordinamento della gestione della rete delle strade demaniali regionali, prevedendo la possibilita' di stipulare convenzioni con le Province in relazione alla progettazione di nuove opere e per la definizione dei criteri e delle modalita' per la manutenzione.
Nella fase transitoria, e non oltre il 21.12.2001, e' prevista da parte della Regione e delle Province la possibilita' di avvalersi dell' ANAS tramite convenzione.
L'articolo 25 infine disciplina in capo alla Regione la possibilita' di promuovere accordi di programma con le altre Regioni per assicurare alla rete stradale caratteristiche funzionali omogenee, nonche' per progettare, costruire e mantenere rilevanti opere viarie di interesse interregionale.
TUTELA DELLA SALUTE
Il Titolo IV del d.lgs. 112/98 disciplina il conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e sanita' veterinaria, secondo i principi stabiliti dalla legge 59/1997.
La Regione Piemonte, nel dare attuazione alla normativa citata, deve attenersi in primo luogo ad alcuni criteri fissati dalla normativa statale e in particolare:
a) dall'art. 112, comma 3, che mantiene l'attuale riparto di competenza esistente in alcune materie;
b) dall'enunciazione dei compiti espressamente conservati in capo allo Stato dall'art.115, commi 1 e 5;
c) dall'art. 118, relativo all'attivita' di informazione in campo sanitario;
d) dall'art. 119, relativo al rilascio di alcune autorizzazioni;
e) dall'art. 125, relativo alla ricerca scientifica;
f) dall'art. 126, relativo alla profilassi internazionale.
Il d.lgs. 112/98, all'art. 114, definisce, inoltre, le funzioni e i compiti conferiti alle Regioni nell'ambito della salute umana e della sanita' veterinaria, secondo il criterio della generale attribuzione degli stessi a titolo di trasferimento, fatti salvi quelli riservati allo Stato di cui sopra nonche' la materia dei cosmetici, che e' stata attribuita a titolo di delega.
Occorre, tuttavia, tenere in considerazione anche l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 229/1999, che ha disciplinato il riordino della materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge statale 421/1992, introducendo rilevanti cambiamenti nell'ordinamento del settore, tali da richiedere un adeguamento complessivo della normativa regionale inerente la materia.
L'articolo 27, pertanto, ha previsto che la Regione provveda alla disciplina dell'attribuzione delle funzioni ai diversi Enti, eccettuati alcuni specifici ambiti (interventi d'urgenza, pubblicita' sanitaria) che vengono regolati nei successivi articoli, nel contesto di una legge regionale di riordino in materia sanitaria.
Tuttavia, ai fini del riconoscimento agli Enti locali del ruolo ad essi attribuito dallo stesso decreto lgs. 229/1999 nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, della verifica della programmazione delle aziende sanitarie e del controllo sugli organi delle stesse viene, con il medesimo articolo 27, prevista l'istituzione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale.
La Conferenza e' composta, in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo sovramenzionato, dal sindaco del comune, nel caso in cui l'ambito territoriale dell'azienda unita' sanitaria locale coincida con quello del comune, dal presidente della Conferenza dei sindaci ovvero dai presidenti di circoscrizione, nei casi in cui l'ambito territoriale dell'azienda sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune, dai rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali.
Questi ultimi sono individuati nei presidenti delle associazioni rappresentate anche nella Conferenza Regione-Autonomie locali: ANCI , UPP , UNCEM , Lega delle Autonomie locali del Piemonte e Consulta Unitaria dei Piccoli Comuni del Piemonte.
La Conferenza e' integrata con il sindaco del comune capoluogo di Provincia quando si occupa dei procedimenti di valutazione e revoca di direttori generali di aziende ospedaliere.
Si prevede, inoltre, che la Conferenza sia presieduta dall'Assessore alla Sanita', su delega del Presidente della Giunta regionale e che, date le competenze della stessa, alle sedute partecipi anche l'Assessore delegato in materia socio-sanitaria e il Presidente della provincia interessata.
Con provvedimento di Giunta verranno, poi, regolati la costituzione ed il funzionamento della Conferenza ed il raccordo della stessa con la Conferenza Regione-Autonomie locali.
La Conferenza integrata con il Sindaco del comune capoluogo della provincia in cui e' situata l'azienda ospedaliera e' individuata, infine, quale organismo di rappresentanza dei comuni cui spetta la designazione di un componente del collegio sindacale dell'azienda stessa.
Con l'art. 28 viene disciplinata la subdelega in materia di impiego di gas tossici; le funzioni amministrative concernenti il rilascio del certificato di idoneita' e la relativa patente, nonche' la revisione e la revoca della patente stessa sono esercitate, in regime di subdelega, dall' ASL n. 1 di Torino per tutto il territorio regionale.
Funzioni amministrative sanzionatorie (Art. 29)
Le sanzioni amministrative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro rientrano nella disciplina generale della l. 24.11.1981, n. 689.
Nel caso di omesso pagamento, nella misura ridotta prevista, l'art. 17 della citata legge prevede che l'organo accertatore della violazione presenti un rapporto con la prova dell'eseguita contestazione o notifica all'ufficio competente in materia.
In particolare nelle materie di competenza della Regione il rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente (art. 17, terzo comma) che provvede ad esaminare gli eventuali scritti difensivi e i documenti presentati dal contravventore per poi procedere con ordinanza di ingiunzione o con ordinanza motivata di archiviazione.
A tale proposito occorre richiamare la portata complessiva della legge di riforma sanitaria (l. 833/78) che attribuisce alla Regione funzioni amministrative di direzione e di coordinamento mentre tutti i restanti compiti amministrativi in materia sanitaria non riservati espressamente da legge allo Stato o alle Regioni sono svolti dalle ASL .
Occorre anche considerare che l'art. 23 del D.Lgs. 626/94 statuisce che la vigilanza sull'applicazione in materia e' esercitata dall' ASL , in sintonia con gli indirizzi delle direttive europee, attribuendo la gestione di tutte le attivita' finalizzate alla valutazione del rischio lavorativo alle ASL (Dipartimento di Prevenzione). Inoltre, i DD.Lgs. 502/92 e 517/93 nel riordinare il sistema sanitario pubblico, hanno attribuito alle ASL autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra esposto, si ritiene che le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di igiene e sicurezza del lavoro, siano da delegare alle ASL le quali conseguentemente, saranno competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della l. 689/81 in caso di omesso pagamento, ad esprimere parere e ad emettere ordinanza ingiunzione.
Cio' con riferimento anche ai principi di efficienza, efficacia, buon andamento e decentramento dell'azione amministrativa.
Funzioni in materia di igiene pubblica (Art. 30)
La materia relativa all'approvazione dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri e ampliamento di quelli esistenti e' disciplinata dall'art. 228 del R.D. 27.7.1934, n. 1265. In base a tale normativa i progetti di cui trattasi, per la loro approvazione devono essere sottoposti al parere del Consiglio Provinciale di Sanita' e Assistenza (ora Consiglio regionale di Sanita' ai sensi della l.r. 30/84).
L'art. 338 del medesimo R.D., prevede la possibilita' per il Prefetto (ora Sindaco), di ridurre le fasce di rispetto cimiteriali su richiesta del Consiglio Comunale, previo parere del Consiglio provinciale di Sanita' (ora Consiglio regionale di Sanita' e Assistenza ai sensi della l.r. 30/84).
L'art. 345 del citato R.D., dispone che i regolamenti comunali in materia di igiene e sanita' e altri regolamenti su materie sanitarie vengano deliberati dal Podesta' (ora Consiglio comunale), approvati dalla Giunta provinciale amministrativa (ora Regione ai sensi della l.r. 30/82) previo parere del Consiglio provinciale di Sanita' (ora Consiglio regionale di Sanita' e Assistenza ai sensi della l.r. 80/84).
In relazione alle procedure sopra indicate, il R.D. n. 45 del 3.2.1901, all'art. 16 precisa che "Ogni affare da sottoporsi al Consiglio Sanitario Provinciale, sara' istruito dal Medico Provinciale che lo accompagnera' con suo pare motivato". A seguito dell'entrata in vigore della l.r. 30/82, che ha trasferito le funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica di competenza del Medico Provinciale ai Servizi delle ASL , le ASL stesse rilasciano il parere igienico sanitario relativamente alle casistiche sopraspecificate.
In riferimento ai regolamenti in materia di igiene e sanita', la l.r. 26.10.1982, n. 30, comprende, tra le funzioni di competenza della Regione, l'omologazione dei predetti Regolamenti.
Relativamente a tutte le fattispecie sopramenzionate, a far data dall'entrata in vigore delle leggi regionali citate, l'Amministrazione regionale ha pertanto provveduto a predisporre l'istruttoria finalizzata al rilascio del parere da parte del Consiglio regionale di Sanita' e Assistenza, provvedendo alla raccolta della documentazione necessaria (compreso il parere igienico sanitario espresso dalle ASL ), ed alla relativa trasmissione al citato organo.
Considerato che il parere espresso dall' ASL (quale organo tecnico a supporto del Sindaco nella qualita' di Autorita' Sanitaria Locale), rappresenta gia' una verifica sanitaria, si ritiene che le funzioni svolte dal Consiglio regionale di Sanita' e Assistenza nelle materie di cui trattasi, che consistono semplicemente nel riesame di quanto gia' valutato dalle ASL , sono da subdelegare alle ASL stesse, compresa l'intera attivita' istruttoria.
Cio' con riferimento ai principi di efficienza, efficacia, buon andamento e decentramento dell'azione amministrativa e in considerazione che la riforma sanitaria attribuisce alla Regione funzioni amministrative essenzialmente direttive e di coordinamento.
L'articolo 31 richiama l'attribuzione di funzioni in materia di interventi d'urgenza alla Regione ed ai Comuni, come prevista dall'articolo 117 del d. lgs. 112/1998.
Con l'articolo 32 viene delegato ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni alle Case di cura ed agli altri soggetti indicati dall'articolo, necessarie ad individuare una sola autorita' cui compete il rilascio di queste autorizzazioni.
Attualmente, infatti, la competenza e' suddivisa tra il Sindaco, cui spetta il rilascio delle autorizzazioni ai singoli medici, la Direzione regionale Bilancio e Finanze, cui compete il rilascio delle autorizzazioni agli ambulatori veterinari e la Direzione regionale Controllo delle Attivita' Sanitarie, cui compete il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori delle analisi cliniche, alle Case di cura ed agli istituti di Fisiokinesiterapia.
E' evidente che tale situazione non consente un comportamento omogeneo e tanto meno una efficace azione di vigilanza in materia.
Malgrado il trasferimento sia avvenuto gia' per effetto dell'esercizio di potere sostitutivo del Governo, resta la necessita' di una previsione legislativa regionale che faccia salva la competenza della Regione riguardo alla definizione delle norme, l'emanazione di direttive e di ogni altro atto di indirizzo di carattere generale a fini di omogeneita' di applicazione delle norme sul territorio.
SERVIZI SOCIALI
Per quanto concerne la materia dei Servizi Sociali occorre premettere che il recepimento del D.lgs n. 112/98 e il conseguente conferimento di competenze agli Enti locali, interessera' alcuni residui trasferimenti di funzioni in aggiunta a quelle gia' conferite con la legge regionale n. 62/95, che si confermano con questo provvedimento.
Con tale legge infatti la Regione ha gia' provveduto a delineare un coerente e moderno quadro istituzionale che di fatto ha gia' limitato il ruolo gestionale della Regione a favore degli Enti Locali, per esaltare i propri compiti di programmazione, indirizzo e controllo.
Con il presente d.d.l. vengono ora conferite ulteriori competenze amministrative, relative a autorizzazioni in materia di I.P.A.B. (materia per altro gia' superata in gran parte dall'art. 2, comma 26, della l. 191/98 che modifica l'art. 13 comma 1 della l. 127/97), di formazione professionale e di Asili nido, nonche' l'istituzione degli Albi cooperative Sociali e del volontariato (ferma restando la competenza regionale alla gestione dei finanziamenti e dei contributi), in capo ai soggetti (Province, Comuni, soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali) che, secondo il criterio di sussidiarieta' e per il loro rilievo territoriale, sono stati ritenuti piu' idonei.
Sono state mantenute in capo alla Regione le competenze relative al riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato, all'approvazione di modifiche statutarie ed istituzionali di I.P.A.B. e di Enti Morali che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
Si precisa inoltre come le competenze della Regione ineriscano alla specifica ed irrinunciabile funzione di programmazione, promozione ed indirizzo della Regione stessa.
Trattasi infatti di finanziamenti, con fondi propri, derivanti da specifiche leggi regionali volte a perseguire il primario obiettivo di sostenere, qualificare ed uniformare sul territorio le risposte che i diversi soggetti (Enti pubblici, privato sociale, privati) forniscono al disagio sociale. A promuovere inoltre iniziative, prioritariamente a carattere sperimentale, non direttamente connesse ad attivita' operative in essere, mirate al generale miglioramento della qualita' degli interventi su tutto il territorio regionale.
Il d.lgs. 112/98 ha previsto il trasferimento alle Regioni delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, che sono attualmente esercitate dalle Prefetture, assegnando nel contempo all' I.N.P.S. la funzione di erogazione delle somme spettanti agli aventi diritto.
In conseguenza di quanto sopra indicato, il cittadino, per ottenere l'erogazione dei benefici, dovrebbe attendere la conclusione delle seguenti tre fasi:
1) l'accertamento dello stato di invalidita' eseguito delle singole A.S.L. ;
2) l'adozione dell'atto di concessione del trattamento economico;
3) l'erogazione finale delle somme da parte dell' I.N.P.S. .
Al fine di sveltire l'iter delle pratiche, anche se il presente d.d.l. prevede, in via transitoria, che le funzioni di concessione del trattamento economico siano mantenute in capo alla Regione, le funzioni medesime saranno, di fatto, svolte dall' INPS , con il quale si provvedera' a stipulare apposita convenzione; cio' consentira' di ridurre il numero dei soggetti coinvolti e, conseguentemente, i tempi di conclusione delle pratiche medesime.
ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Si ritiene opportuno che la Regione eserciti direttamente le competenze indicate al primo comma dell'art. 41, in quanto e' ravvisabile l'esigenza di unitarieta', di equilibrio sul territorio e del conseguente coordinamento. Infatti i programmi per gli interventi ordinari del diritto allo studio, essendo basati su precise parametrazioni (v. art. 7 della l.r. 49/1985), vengono definiti piu' rapidamente, equanimemente e con minor costo su scala regionale, tramite le procedure automatizzate del CSI , anziche' a livello locale; quelli straordinari, invece, rivolti soprattutto all'integrazione scolastica dei portatori di handicap, richiedono una visione unitaria, tale da garantire l'equilibrio territoriale in un campo cosi' delicato. Queste funzioni si vengono a saldare con i nuovi compiti in materia di istruzione affidati alla Regione dall'art. 138 del d.lgs. 112/1998, fra cui, la programmazione dell'offerta formativa e della rete scolastica e gli interventi a favore delle scuole non statali. Il collegamento con le competenze di Province e Comuni e' poi espresso, richiamando per questi enti, il successivo art. 139 del d.lgs. 112/98.
I due strumenti di monitoraggio (l'Osservatorio sulla scolarita' e l'anagrafe sull'edilizia scolastica) sono, chiaramente, competenze gestibili con efficacia solo a livello generale e unitario, come altrettanto evidente, per analoghi motivi, appare la competenza regionale nel campo dell'edilizia scolastica.
Sono state invece trasferite alle Province alcune funzioni concernenti l'edilizia scolastica e precisamente i programmi riguardanti interventi limitati o interventi urgenti su edifici scolastici o su palestre ed impianti ginnico sportivi (di pertinenza scolastica) a favore di Comuni, e Comunita' montane. Il loro carattere locale consiglia senz'altro una loro gestione nell'ambito della programmazione provinciale.
Passando ai singoli articoli:
l'art. 41 da' il quadro generale delle competenze regionali, sia di quelle gia' esercitate in base ai decreti delegati del 1972 e del successivo DPR. 616/1977, sia di quelle disposte dai nuovi conferimenti di funzioni individuati dall'art. 138 del d.lgs. 112;
l'art. 42 richiama le competenze attribuite dal d.lgs.112 alle Province e trasferisce la programmazione degli interventi di edilizia scolastica, cui sopra si accennava;
l'art. 43 richiama solo le competenze fissate ai Comuni dal d.lgs. 112, poiche' non e' risultata configurabile alcuna attribuzione vista la natura delle materie, stante quanto indicato in premessa.
L'art. 44 ribadisce le competenze della Regione in materia di diritto allo studio e programmazione dello sviluppo universitario prevedendo la possibilita' per gli Enti locali di concorrere all'esercizio delle funzioni di cui ai commi a) e b) previa stipulazione di atti di concertazione.
BENI CULTURALI
Lo schema di articolato predisposto in materia di beni e attivita' culturali sulla base della vigente legislazione statale e regionale, e' stato formulato avendo presente l' evidente necessita' di un riordino complessivo del settore e di una ridefinizione delle competenze degli Enti territoriali in modo tale da disegnare un quadro organico delle diverse attribuzioni in un'ottica di grande collaborazione e di comune impegno, nella definizione e nel raggiungimento degli obiettivi. Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 infatti, in materia di beni culturali, ha riservato allo Stato la funzione di tutela, mentre per quanto riguarda le funzioni di gestione, promozione e valorizzazione ha previsto un'attivita' di cooperazione e concertazione. Per questo il disegno di legge in oggetto mantiene in capo alla Regione le funzioni di programmazione, coordinamento, vigilanza da esercitare insieme ad Enti Locali e Stato attraverso l'istituzione della Commissione regionale di cui all'art. 154 del D.Lgs n. 112/1998. Alla Regione sono inoltre riservate quelle funzioni tecniche ( catalogo, restauro, banche dati, ecc.) che anche in applicazione del principio di sussidiarieta', trovano nel livello regionale il loro luogo naturale di svolgimento. Agli altri Enti locali si propone di attribuire tutte le funzioni operative di gestione, promozione e valorizzazione. La natura stessa del patrimonio culturale che puo' essere di proprieta' statale o locale, pubblica o privata, richiede di non irrigidire la capacita' operativa dei singoli enti, ma di costruire un sistema. In questo senso l'attivita' di programmazione regionale si esplica attraverso atti di concertazione e sostegno. L'autonomia culturale e di gestione infatti e' un bene prezioso che va tutelato. In tale ottica in particolare l'art. 49 indica un modello gestionale applicativo del d. lgs. 267/2000 basato sulla costituzione di istituti che siano in grado di realizzare i servizi necessari in forma integrata, garantendo economicita' di gestione ed autonomia culturale ed amministrativa. E' chiaro che la Regione non intende assumere compiti gestionali, ma eventualmente partecipare a strutture per la gestione in concorso con gli altri enti territoriali ed i privati in funzione di supporto e garanzia.
Cosi' come previsto dalla legge regionale n. 34/98 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti Locali) e' da considerare complementare alle presenti disposizioni la predisposizione di un disegno di legge di riordino organico della legislazione regionale vigente in materia di beni culturali.
E' stato introdotto un articolo sul diritto allo studio e la programmazione dello sviluppo universitario che, oltre a elencare le competenze regionali, introduce la possibilita' di stipulare atti di concertazione con gli Enti locali per l'esercizio delle funzioni concernenti la programmazione ed il sostegno finanziario allo sviluppo ed alla qualificazione degli insediamenti universitari, all'attivazione di nuove facolta', alla realizzazione di residenze universitarie e di servizi di supporto all'attivita' formativa degli studenti.
Per quanto concerne le attivita' culturali e lo spettacolo, restano in capo alle Regioni le funzioni programmatorie e l'attuazione degli interventi di preminente interesse regionale, richiedenti quindi l'esercizio unitario, nonche' le funzioni di indirizzo generale per la programmazione degli interventi a carattere locale, quest'ultima trasferita alle Province.
In merito occorre notare che in materia di spettacolo la complessita' e l'onerosita' degli interventi e dei relativi programmi, richiedono una visione di insieme, che solo la Regione puo' garantire, necessaria anche alla politica (intrapresa da anni) rivolta a diffondere le varie attivita' di spettacolo sul territorio piemontese. Non va poi dimenticato che la materia attende ancora la legge statale, che individui i ruoli di Regioni, Enti locali e Stato.
Gli interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico, specie quello dell'arco alpino, spazio geografico e antropologico che travalica i confini provinciali e si configura come unita' a se' stante, richiedono anch'essi un intervento unitario per garantire una visione di insieme ed il relativo equilibrio territoriale.
Analoghe considerazioni si possono fare per le attivita' educative svolte dalle universita' popolari e della terza eta', per quelle formative delle scuole e istituti musicali, per la tenuta dell'albo regionale degli insegnanti per l'orientamento musicale.
Alle Province viene pero' trasferita una serie di compiti programmatori, concernenti le materie sopra elencate, quando essi rivestano carattere locale. Si costituiscono cosi' due livelli, uno di interesse generale, facente capo alla Regione, e uno di interesse locale, facente capo alle Province: questi livelli si integreranno nel piano triennale, attraverso le procedure di concertazione.
L'art. 45 richiama le definizioni del decreto legislativo n. 112/98.
L'art. 46 individua le funzioni amministrative esercitate dalla Regione in materia di beni e attivita' culturali e di spettacolo, prevede l'adozione di un piano triennale degli interventi previa concertazione con gli Enti locali e attribuisce alla Giunta regionale l'approvazione di obiettivi, criteri e modalita' per l'assegnazione delle risorse e la determinazione degli indirizzi generali per la programmazione degli interventi trasferiti alle Province.
Il comma 1 lettera b) elenca le competenze della Regione in materia di attivita' culturali e di spettacolo, mentre il comma 4 ricorda le competenze regionali riguardo agli indirizzi generali per la programmazione delle Province circa gli interventi di interesse locale, programmazione, come si diceva, trasferita alle Province.
L'art. 47 elenca le funzioni della Regione in materia di tutela dei beni librari che vengono svolte dalla Soprintendenza ai beni librari ai sensi del D.P.R. n. 3/1972 e del D.Lgs n. 112/1998.
L'art. 48 definisce le funzioni amministrative delle Province, dei Comuni e delle Comunita' montane, utilizzando quale criterio generale per la loro determinazione quello della cura degli interessi e della promozione dello sviluppo culturale delle Comunita' di riferimento.
Il 2. comma lettera b) elenca in via generale le funzioni delle Province in materia di attivita' culturali e di spettacolo. Il 3. comma trasferisce invece ad esse la programmazione degli interventi di interesse locale in tale ambito. Si e' voluto evidenziare la funzione autonoma della Provincia, al di la' di un semplice ruolo esecutivo di direttive regionali, caratterizzando la sua azione di raccordo fra gli Enti locali, intesa come rivolta all'equilibrio del territorio.
Il comma 5 lettera b) elenca in via generale, le funzioni dei Comuni, ai quali non e' risultata configurabile alcuna attribuzione di competenze da parte regionale.
Occorre poi ricordare che l'identica dizione, usata per le competenze generali di Province e Comuni non va considerata come confusa uniformita': infatti esse vanno lette, per le Province, con riferimento al 1.comma dell'art. 48; per i Comuni al comma 4: le differenze dovrebbero risultare chiare.
L'art. 49 valorizza quale strumento di gestione di musei, biblioteche, archivi e beni culturali la creazione di istituti, i cui requisiti, ai fini del riconoscimento, vengono definiti dalla Giunta regionale che delibera altresi' l'eventuale partecipazione regionale.
L'art. 50 infine autorizza la Giunta regionale a compiere tutti gli atti necessari per l'istituzione ed il funzionamento della commissione regionale per i beni e le attivita' culturali di cui all'art. 154 del D.Lgs n.112/1998.
POLITICHE GIOVANILI
Alla Regione, ai sensi dell'art. 51 del presente d.d.l., compete la predisposizione della programmazione triennale, la definizione degli obiettivi, l'individuazione di progetti pilota e i criteri per l'erogazione dei finanziamenti.
Compete, altresi', alla Regione il controllo e la verifica della programmazione che si concretizza sul territorio tramite i piani annuali predisposti e gestiti sulla condizione dei giovani.
Attraverso forme di concertazione le Province, come previsto dall'art. 52, collaborano alla predisposizione della programmazione triennale; predispongono i piani annuali di intervento sul proprio territorio supportando le Autonomie locali; collaborano alle attivita' dell'Osservatorio, anche tramite apposite convenzioni.
Spetta ai Comuni, ai sensi dell'art. 53, l'attuazione di interventi sul proprio territorio previa presentazione alle Province dei relativi progetti. Al fine di disincentivare lo spopolamento delle zone montane, si e' ritenuto opportuno prevedere l'attuazione di interventi e progetti di competenza dei Comuni, anche in forma associata e delle Comunita' montane, anche a favore dei giovani residenti in quei territori.
DISPOSIZIONI FINALI
Nella predisposizione del testo si e' colta l'occasione per adeguare ed integrare alcuni articoli della l.r. 44/00 al fine di renderli maggiormente operativi.
Viene ribadita la decorrenza dell'efficacia dei disposti della presente legge a partire dall'approvazione da parte della Giunta regionale del provvedimento di individuazione delle risorse necessarie a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni conferite.
La riorganizzazione territoriale oggetto del programma regionale previsto dal testo unico degli enti locali (d.lgs. 267/2000) e l'individuazione dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni conferite agli enti locali comportera' la verifica e conseguente revisione della legge, al fine di renderla pienamente conforme a quei principi di sussidiarieta' ed adeguatezza sanciti dalla legge 59/97 e ripresi nella l.r. 34/98.