Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 177.

Modifiche ed integrazioni alle Schede di Edilizia Residenziale allegate alle leggi regionali 6 agosto 1996, n. 59, 24 marzo 1997, n. 16, 6 dicembre 1999, n. 31



La legge regionale 6 agosto 1996, n. 59, ad oggetto "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18 ottobre 1994, n. 43 "Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali" e 1. marzo 1996, n. 10 "Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1996 degli interventi previsti da leggi regionali nonche' disposizioni finanziarie per l'anno 1997 (raccordo tra Programma Regionale di Sviluppo e sistema dei bilanci regionali)"" ha previsto, tra l'altro, per la prima volta il finanziamento di interventi di edilizia residenziale agevolata, Fondo Investimenti Piemonte ( F.I.P. 96)
La legge regionale 24 marzo 1997, n. 16, ad oggetto "Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1997 degli interventi previsti da leggi regionali nonche' disposizioni finanziarie per l'anno 1998" ha previsto, tra l'altro, il finanziamento di interventi di edilizia residenziale agevolata, Fondo Investimenti Piemonte ( F.I.P. 97).
La legge regionale 6 dicembre 1999, n. 31, ad oggetto, "Prima variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 nonche' disposizioni finanziarie per gli anni 2000 e 2001 e approvazione delle schede Fondo Investimenti Piemonte ( F.I.P. )" ha previsto, tra l'altro, il finanziamento per gli anni 1999, 2000 e 2001 di interventi di edilizia residenziale pubblica.
Con tali leggi sono state approvate le schede edilizia residenziale di cui all'allegato A) per le l.r. n. 59/96 e n. 16/97 ed all'allegato B) per la l.r. n. 31/99. Le schede prevedono l'erogazione di anticipazioni finanziarie per realizzare interventi di edilizia residenziale da concedere ai cittadini che possiedono i requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa di settore.
Le Schede Edilizia Residenziale Agevolata allegate alle l.r. n. 59/96 e n. 16/97 alla voce avente titolo "Tipo ed entita' dei contributi" prevedono che "Il contributo concesso e' a rimborso decennale a rate costanti annuali e l'importo di finanziamento da retrocedere dovra' essere rivalutato sulla base dell'andamento dell'indice ISTAT dei costi di costruzione, per il tempo intercorso tra la sua anticipazione e la relativa restituzione".
L'attuazione degli interventi ha reso necessario assumere alcuni provvedimenti deliberativi (D.G.R. n. 25-25210 del 5.8.1998, D.G.R. n. 14-26882 del 22.3.1999, D.G.R. n. 21-27876 del 26.7.1999, D.G.R. n. 12-29914 del 13.4.2000 e D.G.R. n. 3-220 del 19.6.2000) finalizzati a fornire ulteriori precisazioni in ordine ai criteri per l'erogazione e per la restituzione dei contributi concessi.
In particolare con la D.G.R. n. 12-29914 del 13 aprile 2000 si e' preso atto della metodologia di calcolo assunta dal Ministero dei Lavori Pubblici ai fini della determinazione della variazione dell'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, verificatosi nel periodo giugno 1997 - giugno 1998, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica. Inoltre e' stato stabilito che per gli interventi finanziati ai sensi delle leggi regionali 6 agosto 1996, n. 59 e 24 marzo 1997, n. 16 l'ammontare percentuale della rivalutazione, relativa alla rata di restituzione del finanziamento con scadenza al 30 giugno 2000, e' calcolato con riferimento alle variazioni dell'indice ISTAT intervenute nei periodi giugno 1997 - giugno 1998 e giugno 1998 - giugno 1999.
La Scheda Edilizia Residenziale Pubblica allegata alla l.r. n. 31/99, alla voce avente titolo "Tipo, entita' e restituzione dei contributi", per quanto riguarda le modalita' di rimborso delle somme erogate richiama i punti B1 e B2 della citata D.G.R. n. 25-25210 del 5.8.1998.
Per quanto riguarda la variazione dell'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, verificatosi nel periodo giugno 1997 - giugno 1998, il Ministero dei LL.PP. con la nota del 29.4.1999 ha ritenuto applicabile, anche per l'edilizia residenziale pubblica, la nuova metodologia di calcolo (tramite l'applicazione di un coefficiente di raccordo) elaborata dall' ISTAT che consente di calcolare le variazioni dell'indice senza tenere conto degli effetti introdotti dalla nuova normativa (D.Lvo 446/97) che ha soppresso e/o ridotto alcune voci relative ai contributi assistenziali e previdenziali. Cio' ha comportato un incremento degli indici del costo di costruzione rispettivamente pari al + 1,957% per il periodo giugno 1997 - giugno 1998 e pari al + 1,850% per il periodo giugno 1998 - giugno 1999. Complessivamente l'incremento da assumere per il calcolo della rivalutazione da restituire sulla rata con scadenza 30 giugno 2000 di un'anticipazione finanziaria attribuita nel 1997, ai sensi della l.r. n. 59/96, e' del + 3,807% della rata annuale la cui entita' e' pari ad un decimo del contributo. Mentre l'incremento da assumere per il calcolo della rivalutazione da restituire sulla rata con scadenza 30 giugno 2000 di un'anticipazione finanziaria attribuita nel 1998, ai sensi della l.r. n. 16/97, e' del + 1,850%.
Atteso che la restituzione del contributo concesso avviene con rimborso decennale a rate costanti annuali, l'ammontare della rivalutazione puo' assumere valori percentuali alquanto elevati, essendo calcolata con riferimento alla data di attribuzione del contributo. Cio' in considerazione dell'andamento dei prezzi che concorrono a determinare il costo di costruzione di un fabbricato residenziale, la cui progressione di norma ha sempre assunto valori positivi, con un incremento significativo nel periodo 1997 - 2000, nonche' dell'arco temporale interessato per la restituzione del contributo medesimo.
In tale prospettiva l'ammontare della rivalutazione da restituire annualmente alla Regione, puo' assumere nel tempo un'onerosita' tale per cui le finalita' per le quali il contributo e' stato concesso, realizzazione di abitazioni in regime di edilizia residenziale pubblica, sono sotto il profilo economico affievolite. Inoltre occorre rilevare che con le citate leggi regionali di finanziamento, per alcuni settori di intervento, non e' stata prevista la rivalutazione del contributo da restituire.
Per le considerazioni sopra esposte, si ritiene opportuno stabilire la percentuale massima di aggiornamento dell'indice ISTAT del costo di costruzione, raggiunto il quale le ulteriori variazioni registrate non verranno piu' prese in considerazione ai fini della determinazione della percentuale di rivalutazione sull'importo da restituire. Conseguentemente da tale momento in poi le rate da restituire manterranno un importo fisso ed invariabile.
Gli obiettivi considerati ai fini dell'individuazione della percentuale massima di aggiornamento dell'indice ISTAT possono essere sintetizzati nei seguenti:
- mantenere inalterate le finalita' per l'edilizia residenziale pubblica previste dalle leggi regionali di finanziamento in oggetto;
- consentire comunque un aggiornamento del valore dell'importo erogato;
- stabilire la percentuale massima di aggiornamento in rapporto all'andamento dei tassi medi d'interesse attualmente praticati dagli istituti di credito, nonche' al vigente tasso effettivo globale medio determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 7.3.1996 n. 108.
A seguito delle analisi effettuate, si ritiene di assumere ai fini della rivalutazione il valore del 6% quale limite massimo di aggiornamento dell'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale da applicare all'importo della rata in restituzione del contributo, per gli interventi finanziati dalle leggi regionali n. 59/96, n. 16/97.
Considerato che per quanto riguarda la l.r. n. 31/99 per le modalita' di erogazione e restituzione dei contributi si fa riferimento solamente alla D.G.R. n. 25-25210 del 5.8.1998 e che nel contempo sono state adottate in merito ulteriori deliberazioni, si ritiene opportuno precisare che occorre fare riferimento anche a tali atti ed agli eventuali ulteriori provvedimenti che saranno assunti.