Relazione al Disegno di legge regionale n. 169.
Testo unico delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi
Il tartufo bianco (Tuber magnatum Pico), conosciuto a livello internazionale come tartufo bianco d'Alba, e' il prodotto agricolo piu' prezioso e raffinato dell'agricoltura piemontese: apprezzato in tutto il mondo per le sue qualita' organolettiche, rappresenta un'ottima promozione per il commercio degli altri prodotti della nostra terra. La produzione caratterizza alcune zone, quali l'albese ed il monferrato, che sono diventate punti di richiamo degli appassionati di gastronomia, ma anche di flussi turistici attratti dalle diverse manifestazioni aventi ad oggetto il tartufo, tra cui le piu' rinomate sono quelle di Asti e di Alba
Il presente provvedimento e' il frutto del lavoro compiuto dalla Commissione III, anche mediante lo svolgimento di consultazioni con i soggetti interessati, al fine di pervenire alla stesura di un testo unificato del DDL n. 331 di iniziativa della Giunta regionale e della PDL n. 481 presentata dal Gruppo Consiliare PPI (e successivamente sottoscritta dai Gruppi I DEMOCRATICI-L'ULIVO, VERDI, PATTO DEI DEMOCRATICI, FORZA ITALIA-IL POLO POPOLARE, FI , AN , PENSIONATI, RIFONDAZIONE COMUNISTA, MPPE , DS ) e si propone come il testo unico delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi.
In coerenza pertanto con il programma della Regione che prevede, ove possibile, la predisposizione di testi unici di legge al fine di armonizzare la normativa vigente, si e' ritenuto opportuno predisporre un testo unico delle leggi regionali vigenti in materia di tartufi, approvate in attuazione della legge n. 752/1985 (Normativa quadro sulla raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo umano): cio' sia per adempiere agli obblighi di semplificazione dell'ordinamento giuridico ed amministrativo previsti dalle leggi cosiddette "Bassanini" (ma si ricorda la particolare attenzione rivolta dalla nostra Regione all'elborazione dei testi unici, come dimostrato dall'istituzione nella scorsa legislatura di un'apposita Commissione consiliare avente il fine di valutare le problematiche attinenti la stesura di tali testi, nonche' dallo sforzo compiuto nella legislatura attuale al fine di pervenire all'emanazione di un testo unico delle leggi regionali in materia di montagna), sia per apportare i necessari adeguamenti alla normativa attualmente in vigore che consentano di superare alcune difficolta' attuative e di introdurre innovazioni atte a garantire un sempre maggiore sviluppo del settore ed un'azione piu' efficace di tutela e valorizzazione del prodotto piemontese.
In particolare il tartufo, sia bianco che nero, e' raccolto oggi con gli stessi metodi tradizionali di cento anni fa: non e' infatti affidato al proprietario del terreno ma al raccoglitore occasionale. Il tartufo quindi e' un prodotto agricolo, che ha bisogno delle cure agronomiche da parte del proprietario del fondo per potersi sviluppare, ma e' prelevato e commercializzato da altri. Tale contraddizione puo' essere risolta solo responsabilizzando i raccoglitori nella tutela della produzione dei tartufi e dei terreni che li ospitano.
In Piemonte si contano circa 10.000 raccoglitori di tartufi, o trifolao, che hanno superato l'esame di idoneita': attualmente solo una parte di essi e' in regola con il pagamento della tassa regionale di concessione, anche se un'attenta vigilanza e l'estensione di controlli stanno generando un'inversione di tendenza.
Le associazioni dei trifolao progressivamente si devono trasformare nei soggetti principali per la verifica della regolarita' dei pagamenti, svolgendo contemporaneamente un ruolo propositivo e di controllo per la salvaguardia dell'ecosistema del tartufo, sia censendo le piante tartufigene produttive, che occupandosi delle operazioni agronomiche, in modo da costituire l'anello mancante nella catena tra enti pubblici, proprietari dei terreni produttivi e raccoglitori.
Di seguito vengono brevemente illustrati gli obiettivi che si propone il presente testo unico, prendendo in considerazione in modo particolare le novita' apportate alla normativa vigente.
Il testo unico, come gia' accennato, persegue la finalita' di unificare e quindi di semplificare la normativa vigente in materia di tartuficoltura, riunendo le leggi regionali n. 37/1986 e n. 46/1989 che vengono quindi abrogate. Il testo unico e' altresi' il risultato di un lavoro di ricomposizione delle norme vigenti, riviste ed armonizzate laddove la semplice trascrizione ed assemblaggio potevano dare origine a incongruenze o a problemi di interpretazione.
Estrema rilevanza assumono gli interventi, di cui all'articolo 2, volti a migliorare, tutelare, sviluppare e valorizzare la tartuficoltura attraverso:
- finanziamenti a favore della ricerca scientifica e della divulgazione ed assistenza tecnica nel settore, compresa la coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura;
- contributi per l'attuazione di idonei programmi di tutela e valorizzazione dei tartufi piemontesi, da concedersi a favore delle associazioni piu' rappresentative o dell'unione delle associazioni dei trifolao;
- incentivi per l'organizzazione, da parte di Province, Comuni ed enti, di fiere e manifestazioni che promuovano, insieme al tartufo, le potenzialita' dell'enogastronomia piemontese.
In tale ottica, importanza non secondaria rivestono le indennita' per la conservazione e l'incremento del patrimonio arboreo tartufigeno (articolo 2), destinate - ai sensi dell'articolo 11 - ad incentivare i proprietari dei terreni, ove vegetano piante produttrici di tartufi, alla conservazione degli esemplari radicati, permettendo al contempo la libera raccolta dei tartufi sui terreni stessi. Poiche' la libera ricerca puo' causare danno alle coltivazioni circostanti con il calpestio del terreno ed i piccoli dissodamenti dovuti alle modalita' di raccolta, il contributo annuo previsto in modo continuativo per ogni soggetto arboreo e' aumentato dalle 20.000 lire dell'attuale normativa ad un massimo di 40.000 lire, con l'estensione anche ai soggetti radicati in filare lungo fossi, strade e confini di proprieta'. Al fine di una corretta attuazione della presente norma, sono inoltre ampliate le competenze della Commissione comunale per l'agricoltura e le foreste, cui gia' attualmente e' demandato il compito dell'identificazione delle piante tartufigene, attribuendo alla stessa i controlli triennali sull'effettiva permanenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'indennita' in oggetto.
Fondamentale risulta inoltre la difesa dell'immagine dei tartufi prodotti in Piemonte. Si e' infatti appurato che le informazioni sulla consistenza del settore sono parziali e che pertanto si rende necessaria un'accurata conoscenza della sua produttivita'.
Per consentire di identificare con certezza il mercato del tartufo si ricorre alla sistematica rilevazione statistica. Lo strumento previsto dal testo unico (articolo 13) e' l'autocertificazione da parte dei raccoglitori di tartufi che devono collaborare compilando, all'atto della cessione del prodotto, un modulo (le cui caratteristiche verranno definite dalla Giunta regionale) contenente informazioni preziose sull'identificazione della specie, sulla data della raccolta, sulla zona di provenienza, sul numero e sul peso complessivo dei tartufi raccolti.
Nella medesima ottica, al fine di valorizzare come prodotto di eccellenza il tartufo prodotto e raccolto nel territorio piemontese che presenta caratteristiche di unicita' dal punto di vista del profumo, della consistenza e del peso, e' prevista l'istituzione da parte della Giunta regionale di un marchio di identita' dei tartufi prodotti in Piemonte (articolo 12). Inoltre il presente provvedimento detta anche una precisa disposizione per quanto concerne la commercializzazione dei prodotti contenenti, anche parzialmente, il tartufo (articolo 14): ogni confezione di tali prodotti dovra' evidenziare la percentuale di tartufo impiegata. Cio' al fine di evitare la messa in commercio di prodotti, quali "olio di tartufo", "burro al tartufo" e simili, che utilizzino semplicemente l'estratto dell'aroma per profumare il loro contenuto. Sul marchio puo' altresi' essere indicata la denominazione del consorzio volontario di provenienza (articolo 4).
Altra importante novita' riguarda le competenze conferite alle Province (in accoglimento delle richieste dalle stesse avanzate nel corso delle consultazioni) in ordine al riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate (articolo 3) nonche' al rilascio - a seguito del superamento di apposito esame - del tesserino di idoneita' che autorizza la ricerca e la raccolta dei tartufi (articolo 5). In attuazione delle leggi "Bassanini" e nel rispetto del principio di sussidiarieta', si contribuisce in tal modo a rendere sempre piu' stretto il rapporto tra le associazioni dei raccoglitori e l'amministrazione pubblica.
Innovazioni sono state inoltre apportate in materia di orari e periodo di raccolta (articolo 9). Vi sara' un unico calendario di raccolta valido per tutto il territorio regionale, da adottarsi da parte della Giunta regionale previa intesa con le Province: ai fini di tutela del territorio e del prodotto e' previsto un periodo di divieto assoluto di raccolta non inferiore ai quindici giorni, anche differenziato per provincia; dal 1. al 15 settembre e' possibile addestrare i cani da ricerca con eta' inferiore all'anno. La raccolta nelle ore notturne e' gia' consentita dalla normativa vigente.
Nelle disposizioni finali e transitorie (articolo 18) e' previsto che il presente provvedimento entri in vigore il 1. gennaio 2001. I tesserini di idoneita' alla raccolta gia' rilasciati sono sostituiti d'ufficio, previa restituzione del tesserino in possesso e dimostrazione dell'avvenuto versamento della tassa regionale, mentre le Commissioni per l'accertamento dell'idoneita' attualmente operanti restano in carica fino al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore del testo unico. E' stata infine inserita la clausola che la concessione degli aiuti previsti dal presente provvedimento sara' disposta solo dopo il parere favorevole dell'Unione europea sulla legge.
Considerato l'approfondito esame cui e' stato sottoposto il provvedimento in oggetto da parte della Commissione III e tenuto conto della rilevanza rivestita dal settore tartuficolo per l'economia non solo agricola di importanti aree del Piemonte, se ne richiede una rapida approvazione da parte dell'Aula consiliare.