Relazione al Disegno di legge regionale n. 168.
Modifiche alla l.r. 23 aprile 1999, n. 8 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione)
Nell'ottica di liberalizzazione della rete distributiva carburanti, il Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni ed integrazioni prevede, a partire dal 1. luglio 2000, il venir meno dell'obbligo di chiusura di impianti attivi e funzionanti per l'apertura di nuovi punti vendita
La legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione ), che recepisce gli aspetti innovativi introdotti dal citato D.Lgs. n. 32/98, ha normato il potenziamento di un impianto, consistente nell'aggiunta di nuovi carburanti o del self-service pre-pagamento, prevedendo comunque l'obbligo, da parte del richiedente, di chiudere un altro punto vendita di sua proprieta' per ottenere l'autorizzazione richiesta.
Dal momento che la norma statale ha "liberalizzato", seppur entro i limiti programmatori regionali, l'apertura di nuovi impianti, si ritiene, a maggior ragione, che anche per i potenziamenti di quelli esistenti non debbano sussistere vincoli di sorta, consentendo al mercato ed agli operatori del settore un piu' ampio margine operativo.
A tale scopo si propone, pertanto, di eliminare il vincolo della rinuncia di un punto vendita per il potenziamento di un impianto gia' esistente mediante la sostituzione dell'articolo 12 della l.r. n. 8/99.