Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 166.

Modifica dei confini del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po - Tratto Torinese in Comune di La Loggia (Planimetria n. 9 - Santena) istituito con legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 e del perimetro dello Schema grafico illustrativo n. 11 di cui all'articolo 4.1.3 delle Norme di attuazione del Piano d'Area approvato con D.C.R. n. 982-4328 dell'8 marzo 1995



Con il presente disegno di legge si propone la modifica dei confini del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po-tratto Torinese istituito con legge regionale 17 aprile 1990, n. 12, modificata con legge regionale 13 aprile 1993, n. 65 e del perimetro dello Schema grafico illustrativo n. 11 del Piano d'Area approvato con D.C.R. n. 46-4328 dell'8 marzo 1995.
Tali modifiche si impongono per l'opportunita' e la necessita' di consentire un intervento, previsto dalla Azienda Acque Metropolitane Torino S.p.A. , di ampliamento del bacino di lagunaggio sperimentale esistente in tale ambito ma non adeguato ai programmi dell'Azienda per soddisfare le esigenze idropotabili dell'area metropolitana Torinese.
In effetti la sperimentazione del processo di lagunaggio, eseguita utilizzando il lago di cava di cascina Gorrini (quello compreso tra il canale derivatore ed il Po), ha avuto esito favorevole in quanto ha dimostrato che la captazione da un bacino di cava consente da un lato di effettuare un pretrattamento di lagunaggio che migliora la qualita' igienico sanitaria dell'acqua e dall'altro permette, a seguito dell'effetto di omogeneizzazione/equalizzazione prodotto dalla permanenza dell'acqua nel bacino, una migliore gestione del successivo trattamento di potabilizzazione anche con una consistente riduzione di costi.
L'ampliamento delle capacita' del bacino di lagunaggio esistente garantisce inoltre sia una maggiore affidabilita' dell'approvvigionamento idrico, diversificando e migliorando i punti di prelievo, e sia una maggiore continuita' nella erogazione potabile degli impianti nel Po nel caso di eventi accidentali di inquinamento del corpo idrico.
Con tale ampliamento l'Azienda intende in particolare rilocalizzare la derivazione fluviale situata nel Po a Torino, poco a monte con la confluenza con il Torrente Sangone che presenta una contaminazione endemica attribuibile ad effluenti civili ed agricoli. In corrispondenza del canale di derivazione dell'Azienda Energetica Metropolitana, in Comune di La Loggia circa 7 km a monte dell'attuale captazione, l'acqua del Po risulta meno inquinata, soprattutto per quanto attiene la torbidita', l'ammoniaca ed il contenuto organico.
L'Azienda Acque Metropolitane Torino S.p.A. e la Ditta Zucca e Pasta S.p.A. , titolare della attivita' estrattiva che si svolge nell'ambito territoriale della Scheda grafica n.11 del Piano d'Area, hanno sottoscritto a tal fine un accordo di programmazione e coordinamento in cui si prevede, a seguito della realizzazione dell'ampliamento del bacino denominato Cascina Lanca, la rimozione degli impianti, la rinaturalizzazione delle fasce circostanti, la ricostruzione paesaggistica dell'intero ambito, la cessione dell'area alla Azienda la quale e' tuttora proprietaria di un'area situata a sud del bacino di Cascina Lanca ed in cui e' presente un pozzo a raggere orizzontali per uso idropotabile in esercizio dal 1964.
Una anticipazione progettuale predisposta congiuntamente dall' A.A.M. Torino S.p.A. e dalla Ditta Zucca e Pasta S.p.A. e trasmessa al Comune di La Loggia, all'Ente di gestione dell'Area protetta ed alla Regione Piemonte, prevede l'utilizzazione di due bacini in cascata con caratteristiche morfometriche diverse per consentire le funzioni di prelagunaggio (presedimentatore statico per abbattere la torbidita' ed il carico di nutrienti - Laguna di Cascina Gorrini: 1.650.000 mq - 10/15 metri di profondita') e di lagunaggio e riserva (Laguna di Cascina Lanca: 6.000.000 mq - 35/40 metri di profondita').
L'ampliamento del bacino di cava di Cascina Lanca e' pero' previsto all'esterno dell'ambito territoriale delimitato nello Schema grafico n. 11 ed all'esterno del perimetro dell'Area protetta in aree soggette a P.T.O. approvato con D.C.R. n. 981-4186 dell'8 marzo 1995.
Allo stato attuale tale intervento non e' peraltro ammissibile dal P.T.O. vigente prevedendo lo sviluppo di attivita' estrattiva in aree agricole di tipo A1; in tali aree il Piano prevede infatti la possibiita' di esercitare tale attivita' esclusivamente al fine del ripristino ambientale di aree degradate al seguito di precedenti escavazioni.
L'intervento inoltre configura modifiche progettuali che interessano in modo sostanziale le previsioni degli schemi grafici e delle relative schede progettuali illustrative (articolo 4.1.3 del Piano d'Area) secondo quanto stabilito dalla D.C.R. n. 501-12393 del 20 ottobre 1998.
Cio' comporta, nell'ambito della autorizzazione ex articolo 13 della legge regionale 69/78, la stipula di una specifica Convenzione con l'Ente di gestione, il Comune di La Loggia e la Regione Piemonte che definisca (art. 3.10, comma 2, punto a.3 del Piano d'Area) nel dettaglio le modalita' di attuazione del prelievo di inerti, la destinazione d'uso finale, la destinazione finale degli impianti di trattamento e di lavorazione dei materiali estratti, le modalita' di ripristino, le modalita' di gestione e di manutenzione successive alla chiusura della attivita' estrattiva, ecc.
In risposta alla Osservazione presentata, sul Piano d'Area adottato con D.G.R. n. 14-37318 del 3 agosto 1994, dalla Azienda Acquedotto Municipale di Torino in data 21 novembre 1994 la Giunta Regionale con D.G.R.n. 46-43376 del 27 febbraio 1995 riconosceva che per l'interesse generale dell'attivita' dell'Azienda il potenziamento degli impianti fissi fosse accoglibile e che "in sede progettuale, possono essere introdotte tutte quelle modificazioni che non incidano sostanzialmente sull'obiettivo del recupero ambientale".
La possibilita' di creare le condizioni perche' l'intervento possa essere proposto, verificato, autorizzato e realizzato comporta pertanto la modifica del perimetro dello Schema grafico n. 11 e conseguentemente del perimetro dell'Area protetta come riportato nella cartografia allegata.
Non risulta necessario, per la realizzabilita' dell'intervento, introdurre con la presente Legge modifiche alla Scheda progettuale in quanto ne comporta la modifica sostanziale assoggettandolo alle procedure dell'articolo 3.10, comma 2, lettera b e dell'articolo 4.1, comma 5 delle Norme di attuazione.