Relazione alla Proposta di legge regionale n. 147.
Nuova disciplina delle professioni turistiche
A poco piu' di dieci anni dall'entrata in vigore della l.r. 18/7/89 n. 41, con la quale la Regione disciplinava per la prima volta l'esercizio delle professioni turistiche, come richiesto dalla legge quadro per il turismo (n. 217 del 17/5/83), si rende ora necessario rivedere ed adeguare la normativa alla luce dell'evoluzione del settore e degli elementi di novita' nel frattempo sopravvenuti
Tale revisione dovra' tenere conto, in particolare, dell'abrogazione delle licenze di esercizio delle professioni di guida, interprete ed accompagnatore turistico, intervenuta con l'entrata in vigore del decreto legislativo 112/98. Tali licenze rappresentavano una sopravvivenza della normativa dell'anteguerra, quando ancora non era stata chiaramente definitiva la natura professionale di queste attivita' di servizio al turista (ed alcune altre neppure esistevano).
Una chiara definizione delle professioni turistiche, intese giust'appunto come " attivita' professionali regolamentate" e non piu' come " mestieri", si e' avuta solo con la legge quadro gia' citata, ma la l.r. 41/89 ha dovuto ovviamente tenere conto delle norme preesistenti, all'epoca non ancora abrogate.
Essendo questo problema ormai superato, e' ora possibile definire una nuova normativa organica che ponga solide basi per la formazione, il riconoscimento e la valorizzazione dei professionisti del settore, tenendo nel dovuto conto i rilevanti interessi pubblici in gioco, tanto economici, quanto, soprattutto, di tutela del consumatore e del patrimonio artistico, storico, culturale ed ambientale del Paese.
Il presente ddl si ispira, dunque, a criteri di equo contemperamento tra esigenze di apertura del mercato - in contrapposizione a politiche di rigida programmazione amministrativa - ed esigenze di tutela del turista/consumatore. In linea con l'orientamento della Unione Europea ed analogamente a quanto a quanto avviene in Regioni di consolidata tradizione turistica quali Veneto e Toscana (che hanno da poco aggiornato in tal senso la loro legislazione in materia), si vuole, evitare che al turista, abbandonato nelle mani di personale non qualificato, possa essere fornito un servizio scadente e lesivo dell'immagine del Piemonte, tanto all'interno quanto all'esterno.
Definite all'art. 1 le finalita' che si intendono perseguire, si parte quindi con una ridefinizione piu' puntuale e aggiornata dell'ambito operativo delle figure professionali.
L'articolo seguente definisce le modalita' di ottenimento dell'abilitazione professionale e fissa i criteri per il riconoscimento dei titoli ottenuti in altre Regioni o Stati esteri, prevedendo misure compensative per i casi in cui non vi sia esatta corrispondenza del titolo stesso.
Successivamente si vanno a considerare i percorsi formativi e gli esami di abilitazione, prevedendo come fatto nuovo la possibilita' di corsi ed esami di specializzazione. L'elemento senz'altro piu' innovativo e qualificante qui introdotto consiste nel prevedere e disciplinare l'aggiornamento continuo dei professionisti, offrendo a questi ultimi un'opportunita' di ulteriore formazione, oggi esistente, e garantendogli utenti un servizio piu' valido e qualificato.
Come specificato agli art. 5 e 6, il professionista abilitato potra' chiedere l'iscrizione agli elenchi provinciali delle professioni turistiche, e la permanenza in tali elenchi sara' subordinata alla frequenza ai corsi di aggiornamento.
In alcuni casi (es: guide turistiche) il professionista dovra' essere dotato di distintivo di riconoscimento che lo renda facilmente riconoscibile ai fruitori del servizio.
Per l'ammissione ai corsi di formazione vengono definiti criteri differenziati, a seconda delle pecularieta' delle singole professioni, sempre comunque con l'obbiettivo di tenere adeguatamente alto il livello qualitativo di base degli aspiranti professionisti.
Per quanto riguarda le tariffe professionali, i limiti di applicazione e le sanzioni si e' tenuto conto dei suggerimenti pratici derivanti dall'esperienza degli anni passati.