Relazione al Disegno di legge regionale n. 134.
Ulteriori modifiche alla l.r. 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)
La legge regionale n. 46 del 28 marzo 1995, avendo abrogato tutte le preesistenti normative in materia di assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata e di applicazione dei relativi canoni di locazione, si presenta come un vero e proprio testo unico nella disciplina di tali argomenti
Una prima serie di modifiche a tale norma - resesi necessarie dopo un periodo di applicazione delle disposizioni, per molti versi innovative, della L.R. 46/95 - sono state introdotte dalla legge regionale n. 51 del 29 luglio 1996.
Il disegno di legge regionale che viene ora presentato nasce da una duplice esigenza: proseguire, e se possibile concludere, un processo di unificazione della disciplina cui sottostanno gli immobili riconducibili alla definizione di "case popolari" e destinati alla fascia di cittadini a reddito basso (seppure finanziati in tempi e attraverso risorse diverse) e rispondere alle istanze e ai suggerimenti di tutti quei soggetti ( ATC , Comuni, organizzazioni sindacali degli assegnatari) che operano costantemente nel settore dell'edilizia pubblica e con i quali la Regione ha gia' da tempo avviato un costante e fattivo scambio di esperienze ed opinioni.
A tale proposito piace rilevare come il presente disegno di legge regionale sia frutto di un esplicito confronto operato nei mesi scorsi proprio con i summenzionati soggetti, che ha consentito la stesura di un testo gia' "limato" dall'esperienza sul campo e, quindi, potenzialmente di immediata ed efficace applicazione.
La principale linea direttrice del testo di modifica e' l'attenzione alle esigenze e alle problematiche del cittadino, sia esso gia' assegnatario di un alloggio di edilizia pubblica, sia semplice aspirante all'assegnazione. Tale principio si concretizza attraverso l'adeguamento alle piu' recenti disposizioni in materia di autocertificazione, il riconoscimento di punteggi per l'accesso alle "nuove" situazioni di disagio sociale, una maggiore elasticita' nel riconoscimento dell'incolpevolezza di assegnatari in particolari situazioni (anziani, disabili, analfabeti) nel caso di alcuni mancati adempimenti di legge, l'incentivazione della mobilita' degli assegnatari.
Un secondo filone conduttore e' l'allargamento dei margini di scelta dei Comuni in materia di assegnazioni, anche in questo caso nel rispetto della tendenza al decentramento a cui si va uniformando il nostro ordinamento. Si propongono, quindi, l'eliminazione di alcune autorizzazioni regionali per deroghe marginali alle disposizioni di legge, limitandosi a fissare dei precisi punti di riferimento, la facolta' di destinare una parte degli alloggi da assegnare sulla base delle peculiari esigenze locali, ma anche un intervento diretto dei Comuni per la corresponsione di contributi a favore dei morosi incolpevoli, che affianchi il gia' esistente fondo sociale regionale.
A margine, e' importante precisare che il presente disegno di legge non modifica il meccanismo di calcolo del canone di locazione attualmente vigente, che ha dimostrato di essere in grado, seppure con qualche lieve inevitabile limite, di consentire il raggiungimento di un punto di equilibrio tra i due irrinunciabili obiettivi che la legge deve porsi: l'applicazione ai nuclei assegnatari di canoni di locazione rapportati alle spesso limitate capacita' reddituali e la garanzia per le ATC di un gettito da canoni sufficiente ad ottenere il pareggio costi-ricavi di amministrazione, che il CIPE ha posto quale condizione basilare e di cui la Regione e' garante nei confronti dello Stato.
La disciplina vigente garantisce l'applicazione di canoni sensibilmente inferiori ai valori del mercato della locazione privata sia ai nuclei a basso reddito, che a quelli con reddito medio (superiore al limite fissato per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica) e canoni piu' consistenti, ma comunque inferiori al privato, a quei nuclei che, pur mantenendo il diritto a condurre in locazione un alloggio popolare, dispongono di un reddito medio-alto.
Entrando nel dettaglio del testo del disegno di legge regionale, l'articolo 1 sancisce, al comma 1, la piena applicazione della legge agli alloggi realizzati con i finanziamenti di alcune leggi "speciali", ai quali attualmente si applicano solo le disposizioni relative al calcolo del canone di locazione e alla mobilita', ma che fanno parte a tutti gli effetti dell'edilizia sovvenzionata e che si ritiene, quindi, debbano essere in tutto e per tutto equiparati al rimanente patrimonio di edilizia pubblica. Il comma 2 costituisce una semplice precisazione in ordine alla natura degli alloggi destinati ai profughi, che, come precisato anche dal Consiglio di Stato, non sono soggetti all'applicazione delle norme disciplinanti l'edilizia residenziale pubblica.
L'articolo 2 apporta al comma 1 una modifica consequenziale a quelle apportate successivamente all'articolo 10 della l.r. 46/95.
Al comma 2 introduce un requisito per poter accedere all'edilizia pubblica, consistente nel non essere stato gia' estromesso dalla medesima per morosita', a meno che il debito non venga estinto prima della presentazione della domanda. Lo scopo e' duplice: impedire l'assegnazione a nuclei con precedenti preoccupanti e, eventualmente, recuperare parte della morosita' pregressa di coloro che volessero rientrare nell'edilizia pubblica. Tale norma non riguarda, ovviamente, gli assegnatari morosi incolpevoli, i quali, non essendo perseguibili per la loro morosita', non vengono dichiarati decaduti dall'assegnazione e, quindi, non hanno necessita' di riproporsi per una nuova.
Il comma 3 da' facolta' ai Comuni di destinare un'aliquota pari al 30 per cento delle assegnazioni annue a nuclei familiari collocati in graduatoria e in possesso di particolari requisiti legati a peculiari esigenze locali. Tale norma dovrebbe consentire anche la creazione di quel mix sociale all'interno degli insediamenti di edilizia popolare, ormai da tutti individuato come indispensabile per evitare la ghettizzazione di alcuni quartieri, soprattutto nelle grandi citta'. E' opportuno precisare che il Comune puo' solo introdurre ulteriori requisiti, essendo comunque necessari quelli generali di legge per l'inserimento nella graduatoria per le assegnazioni.
Il comma 4 costituisce un semplice chiarimento di una norma che ha dato origine a dubbi interpretativi, in merito ai diversi momenti di verifica dei requisiti.
L'articolo 3 precisa, al comma 1, che i Comuni possono emettere bandi anche prima che siano trascorsi due anni dal precedente, ad esempio nel caso in cui la graduatoria vigente sia esaurita.
Il comma 2 introduce una sanzione, ora assente, per i Comuni che non provvedano all'emissione di un bando almeno ogni due anni. La sanzione e' strutturata in modo da non penalizzare i Comuni molto piccoli, per i quali la cadenza di emissione biennale del bando potrebbe essere eccessiva.
L'articolo 4, al fine di evitare un inutile dispendio di tempo e di denaro, limita l'inoltro di copia del bando di concorso alle sole rappresentanze diplomatiche o consolari dei paesi nei quali risultino emigrati cittadini iscritti all' AIRE del Comune.
L'articolo 5 apporta, al comma 1, una modifica consequenziale a quella introdotta dall'articolo 2 e, al comma 2, ne introduce una conseguente alle nuove norme in materia di autocertificazione.
L'articolo 6 introduce lievi modifiche alla disciplina del funzionamento delle Commissioni provinciali preposte alla formazione delle graduatorie, conseguenti all'esperienza di lavoro delle stesse.
L'articolo 7, sostituendo l'articolo 10 della l.r. n. 46/95, apporta invece modificazioni ai punteggi che vengono attribuiti a coloro che partecipano ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi, richieste anche dalle organizzazioni sindacali degli assegnatari e dai Comuni. In particolare, viene riconosciuto un punteggio per l'anzianita' di contribuzione Gescal, viene elevato il limite di eta' per il riconoscimento del punteggio per anzianita' (da 60 a 65 anni) e viene attribuito un punteggio aggiuntivo all'invalido anziano e all'invalido che vive in alloggio con barriere architettoniche.
L'articolo 8 introduce la possibilita' di presentare, ai fini dell'attribuzione di punteggio, anche successivamente al termine di presentazione delle domande, purche' prima di quello stabilito per i ricorsi, anche la certificazione relativa alla percentuale di invalidita', oltre che la gia' prevista sentenza esecutiva di sfratto.
L'articolo 9 prevede l'abrogazione di alcune disposizioni, in conseguenza della nuova normativa in materia di autocertificazioni.
L'articolo 10 precisa che, in caso di assegnazione temporanea di un alloggio, occorre stipulare una particolare convenzione di locazione a termine.
L'articolo 11 modifica, al comma 1, l'entita' del corrispettivo che il Comune deve pagare all'ente gestore in caso di mancata assegnazione dell'alloggio, in conseguenza di quanto previsto dalla vigente deliberazione CIPE del 13.3.1995.
Il comma 2 chiarisce le fattispecie di possibile rinuncia all'alloggio proposto per l'assegnazione.
I commi 3 e 4 consentono ai Comuni di procedere direttamente all'assegnazione in deroga all'ordinario rapporto vani/numero componenti il nucleo familiare, eliminando l'autorizzazione regionale attualmente necessaria, al fine di snellire le procedure di assegnazione, abbreviandone inoltre i tempi.
L'articolo 12 amplia la gamma di possibilita' di ottenere la voltura dell'assegnazione a favore dei familiari conviventi.
L'articolo 13 incrementa i margini di operativita' degli enti gestori in ordine alla mobilita' degli assegnatari all'interno del patrimonio di edilizia pubblica e introduce, al comma 2, delle disposizioni atte a tutelare gli assegnatari anziani o invalidi che non intendano abbandonare l'alloggio, anche nel caso il medesimo sia ormai troppo grande per il nucleo familiare, con l'evidente finalita' di non sradicarli dall'ambiente in cui hanno gli indispensabili punti di riferimento.
L'articolo 14 incrementa l'entita' della rendita catastale del bene che l'assegnatario puo' possedere senza che cio' incida sulla sua collocazione nella fascia reddituale. L'assegnatario proprietario di un bene immobile con rendita non superiore alle 250 mila lire annue continuera', cioe', ad essere considerato titolare di solo reddito da pensione o lavoro dipendente e non titolare di reddito da lavoro autonomo.
L'articolo 15 chiarisce in quali casi non si debba applicare la sanzione prevista per gli assegnatari che non rispondono o rispondono in modo incompleto alle indagini reddituali disposte periodicamente dagli enti gestori.
L'articolo 16 estende l'utilizzo del fondo sociale alla corresponsione di contributi per il pagamento del canone, oltre che delle spese accessorie, degli assegnatari con redditi inferiori alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS .
L'articolo 17 prevede un'abrogazione conseguente alla modifica della legge regionale n. 11 del 1993.
L'articolo 18 elimina, su richiesta delle Agenzie Territoriali per la Casa, il limite del 30 per cento attualmente previsto per l'affidamento in autogestione agli assegnatari della manutenzione ordinaria del patrimonio.
L'articolo 19 consente, anche in questo caso su richiesta delle ATC , alle Agenzie medesime di amministrare anche gli immobili in cui non detengano la maggioranza della proprieta'.
L'articolo 20 introduce, al comma 1, delle misure di tutela degli assegnatari anziani o analfabeti, onde evitare che gli stessi incorrano involontariamente in violazioni che comportano la decadenza dall'assegnazione.
Il comma 3 estende i casi di decadenza alla ripetuta violazione del regolamento di uso degli alloggi.
Il comma 4 amplia il periodo di tempo durante il quale il reddito della famiglia puo' superare il limite di permanenza, senza che cio' comporti la decadenza dall'assegnazione. Tale disposizione e' finalizzata a limitare l'effetto dei redditi temporanei del nucleo familiare (ad esempio quello dei figli che iniziano a lavorare, ma poi fuoriescono dal nucleo).
Il comma 5 e' una riscrittura conseguente alle altre modificazioni.
L'articolo 21 introduce la possibilita' di un intervento del Comune nel caso in cui il fondo sociale regionale non consenta la totale copertura della morosita' dell'assegnatario. In assenza di intervento comunale, dopo tre anni l'ente gestore puo' procedere alla risoluzione contrattuale. La norma tende ad evitare che l'accumulo di morosita' incolpevoli non sanate generi dei pericolosi squilibri nei bilanci delle Agenzie Territoriali per la Casa, che oggi non possono procedere a risoluzioni contrattuali nei confronti dei morosi incolpevoli.
L'articolo 22 abroga norme transitorie ormai non piu' utilizzabili, ma la cui esistenza ha creato di recente problemi interpretativi.