Relazione al Disegno di legge regionale n. 130
Modificazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo Studio Universitario)
La legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, che disciplina l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario, materia trasferita alle regioni con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, istituisce all'articolo 4, commi 1 e 2, sul territorio della Regione Piemonte un Ente regionale per il diritto allo studio universitario per ogni Universita'
Gli Enti sono istituiti a norma dell'art. 72 dello Statuto della Regione Piemonte e in applicazione del comma 1 dell'art. 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, con il compito di realizzare, in collaborazione con gli Atenei, gli interventi per il diritto allo studio universitario.
Il comma 3 del medesimo art. 4 della citata L.R. 16/92 prevede che nelle citta' sedi di piu' Universita', o dove sia comunque opportuno per una maggiore razionalita' ed efficienza della gestione, sia possibile l'aggregazione volontaria delle Universita', al fine di costituire un unico organismo di gestione.
In Piemonte e' stata seguita sin dalla prima applicazione della legge tale opportunita' e gli interventi per il diritto allo studio universitario sono da allora realizzati da un unico organismo di gestione, con sede a Torino, l' EDISU Piemonte - Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte, che dall'anno accademico 1999/2000 si occupa anche dell'Universita' del Piemonte Orientale, istituita con D.M. 30 luglio 1998.
L'Universita' del Piemonte Orientale, in sede di Comitato regionale di Coordinamento, ha infatti espresso, in accordo con l'Universita' degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino, la volonta' di aggregazione in un unico Ente di gestione per il diritto allo studio, sia per non disperdere l'esperienza ormai acquisita in questi anni dall' EDISU sia per non comportare la moltiplicazione dei momenti decisionali e possibili diseconomie e disomogeneita' di gestione.
Il Comitato ha nel contempo suggerito l'opportunita' di strutturare l'Ente in modo piu' flessibile e moderno e meno accentrato, sul modello fondazione o agenzia, che garantisca servizi e funzioni non decentrabili, delegando alcune funzioni a organismi locali, piu' opportunamente ed efficacemente rapportati con le singole realta' locali.
Al fine di dar corso a tale proposta, il Comitato ha approvato un documento che l'Assessore competente ha distribuito alla Commissione consiliare, per avviare un confronto e verificare l'opportunita' di una revisione della citata legge 16/92, ai fini di una riorganizzazione dell'ente di gestione.
In considerazione dei tempi necessari per una eventuale revisione della legge, e' in ogni caso indispensabile ed urgente procedere ad alcuni emendamenti di quella in vigore, al fine di garantire una rappresentanza dell'Universita' del Piemonte Orientale nel Consiglio di Amministrazione dell' EDISU .
La lettera a) del comma 1 dell'art.19 della legge 16/92 prevede che in tale Consiglio siano nominati sei rappresentanti delle Universita', di cui tre eletti dalla componente studentesca.
Finora, in considerazione delle dimensioni dei propri bacini studenteschi, l'Universita' degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino hanno designato rispettivamente quattro e due consiglieri, di cui due e uno eletti dalle rappresentanze degli studenti.
Si propone di aggiungere un nuovo comma per definire la composizione del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui l'Ente di gestione sia unico, cosi' come previsto dal citato comma 3 dell'art. 4 e in tale forma operante in Piemonte, aumentando i rappresentanti delle Universita' da sei a otto, di cui quattro eletti dalla componente studentesca.
Cio' consente all'Universita' degli Studi di Torino, al Politecnico di Torino e all'Universita' del Piemonte Orientale di designare rispettivamente quattro, due e due consiglieri, di cui due, uno e uno eletti dalle rappresentanze studentesche.
Anche i rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di Presidente, devono aumentare da sei a otto, in quanto il comma 1 dell'art. 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante "Organismi regionali di gestione", prevede che il Consiglio di Amministrazione degli Enti regionali di gestione sia composto da un ugual numero di rappresentanti della Regione e dell'Universita'.
Si propone di mantenere il comma 1 dell'art. 19 per la composizione del Consiglio di Amministrazione in caso di costituzione di un Ente di gestione per ogni Universita', ai sensi del citato comma 2 dell'art. 4, emendando il riferimento normativo relativo alla legge sulle nomine e incarichi pubblici di competenza regionale, di cui alla lettera b), con la legge attualmente in vigore n. 39 del 28 marzo 1995 e successive modificazioni.
Il comma 3 dell'art. 19 prevede inoltre che i membri del Consiglio di Amministrazione possano essere confermati per una sola volta.
Nello stesso comma si precisa altresi' che i membri durano in carica cinque anni e decadono in ogni caso al termine del mandato dell'organismo che li ha eletti.
Al fine di non precludere la possibilita' sia agli Atenei sia alla Regione di poter riconfermare eventuali consiglieri che non abbiano potuto ricoprire l'incarico per l'intera durata del mandato a causa della non contemporanea decadenza degli organi che li hanno designati o consiglieri di cui si ritenga utile continuare ad avvalersi per l'esperienza e le conoscenze acquisite o per il valore ed il rilievo dell'opera prestata, si propone di eliminare il citato vincolo, prevedendo la formula "i membri possono essere confermati".
Tale formula, infatti , pur lasciando completa liberta' di non riconfermare i membri scaduti, non impedisce riconferme ritenute utili ed efficaci.
I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 26 definiscono il trattamento economico e giuridico del Direttore dell'Ente, facendo riferimento a quello del dirigente di seconda qualifica dirigenziale.
Si propone quindi di procedere ad un emendamento che adegui tale trattamento alla normativa vigente, L.R. 3 luglio 1996 n. 34 e L.R. 8 agosto 1997, n. 51, attribuendo al Direttore dell'Ente la qualifica dirigenziale unica con funzione di dirigente di Settore.