Relazione alla Proposta di legge regionale n. 128.
Modifica dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 23 marzo 1995, numero 39, "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati" (modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, numero 42)
La legge regionale 23 marzo 1995, numero 39, "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati", dispone all'articolo 9, comma 1, quanto segue: "Le candidature devono pervenire all'Organo competente entro il termine di trenta giorni prima della data in cui deve essere effettuata la nomina."
La norma di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 39/1995, e' formulata in modo chiaro e preciso, non permettendo altra interpretazione se non quella secondo cui la proposta di candidatura debba pervenire, cioe' giungere od arrivare materialmente, al Presidente del Consiglio o della Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni, a pena di inammissibilita'.
Il legislatore regionale, emanando detta norma, volle assicurare l'applicazione, nella materia in esame, dei princi'pi di certezza del diritto e di buon andamento della P.A. , permettendo, cosa gia' verificatasi in passato, di poter proporre all'esame della Commissione consultiva per le nomine le proposte di candidatura pervenute, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del termine previsto dalla l.r. n. 39/1995.
In osservanza del chiaro disposto normativo e dei princi'pi suddetti, la Commissione consultiva per le nomine ha, generalmente, dichiarato inammissibili le proposte di candidatura spedite, a mezzo posta, nei termini di legge ma pervenute successivamente al dies ad quem.
L'applicazione del disposto di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 39/1995, viene a confliggere con un'opinione ormai diffusa nella cittadinanza, generalmente recepita nella legislazione in materia concorsuale, secondo cui e' ammissibile l'istanza rivolta alla P.A. quando sia spedita, a mezzo posta, nei termini previsti dal bando di concorso, anche se pervenga all'Organo competente, successivamente al dies ad quem.
Oltre alle diverse discipline concorsuali, occorre ricordare che il Parlamento, con l'emanazione delle c.d. legge Bassanini, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una profonda riforma della pubblica amministrazione ed una semplificazione amministrativa. L'articolo 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (c.d. Bassanini - ter), sostituendo l'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (c.d. Bassanini - bis), ha previsto che le istanze rivolte alla P.A. possono essere inviate per via telematica.
L'esigenza di semplicita' dell'attivita' amministrativa, il ruolo di servizio dell'amministrazione nei confronti dei cittadini ed il carattere paritario e collaborativo del rapporto fra amministrazione e gli stessi, rende necessario introdurre nell'ordinamento regionale, in materia di nomine, una norma che consenta di ritenere ammissibile la proposta di candidatura che pervenga o sia spedita, a mezzo posta, o sia inviata per via telematica, all'Organo competente entro il dies ad quem previsto dalla legge regionale.
Infine occorre ricordare che la Commissione consultiva per le nomine, nella seduta del 26 luglio 2000, preso atto che diverse proposte di candidatura spedite, a mezzo posta, nei termini di legge, sono da ritenersi inammissibili, essendo pervenute successivamente al dies ad quem previsto ex art. 1, c. 1, l.r. n. 39/1995, ha ritenuto, all'unanimita', di rivolgere formale invito all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, affinche' sia redatta una proposta di legge modificativa della l.r. n. 39/1995, che renda ammissibile la proposta di candidatura spedita a mezzo posta, nei termini previsti dalla legge, anche se pervenga all'Organo competente, successivamente al dies ad quem.
Tutto cio' premesso, si ritiene ormai indifferibile l'introduzione nell'ordinamento regionale piemontese delle soluzioni qui proposte.